Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19386 del 13/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19386 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RADETICH DAVIDE ALFREDO (RINUNCIANTE) nato il 06/10/1978 a SALERNO

avverso l’ordinanza del 14/01/2016 del GIP TRIBUNALE di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI;
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lette/Eitite. le conclusioni del PG, iot1.

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Data Udienza: 13/12/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice delle indagini preliminari del

Tribunale di Salerno rigettava l’istanza proposta da Davide Alfredo Radetich il
quale – vistosi applicare da quel Giudice in data 28/07/208, con sentenza n.
462/08, irrevocabile in data 11/11/2008, la pena – concordata ex artt. 444 e ss.
cod. proc. pen. – di anni tre di reclusione e di euro 20.000,00 di multa, per due
reati considerati distinti, inerenti alla violazione dell’art. 73 d.P.R. n 319/90 e

e l’altro relativo alla detenzione illecita di gr. 1.125,60 di hashish – aveva
proposto incidente di esecuzione con la domanda di rideterminazione della pena
pecuniaria (quella detentiva essendo stata già espiata) a seguito dell’innovazione
del quadro normativo ex art. 73 cit. determinatasi a seguito della sentenza n.
32/2014 della Corte costituzionale.

2. Avverso l’ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il difensore del
Radetich chiedendone l’annullamento e adducendo un unico, articolato motivo
con cui ha lamentato la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.
pen., in relazione all’art. 30 della I. n. 87 del 1953 ed all’art. 73 del d.P.R. n. 39
del 1990.

3. In via preliminare e determinante deve rilevarsi che sono pervenute,
prima, la rinuncia al ricorso presentata dal difensore del Radetich con atto
depositato il 26 settembre 2016 e, poi, in via assorbente (v. Sez. U, n. 12603 del
24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244), la rinuncia al ricorso presentata
personalmente dal Radetich con atto – da lui sottoscritto (con firma autenticata)
– trasmesso il 6 dicembre 2016.
Tale novità impone, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., di
dichiarare inammissibile il ricorso.

posti in continuazione, l’uno relativo detenzione illecita di grammi 0,45 di cocaina

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – trattandosi di causa di
inammissibilità da ascrivere a volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, in
mancanza di elementi atti ad escludere tale colpa nella determinazione della
causa stessa (arg. ex Corte cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000) – al versamento,
a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
fissare in euro 500,00.
Che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per
rinuncia all’impugnazione debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle

2

//(1

ammende il Collegio ritiene assodato (cfr. per tutte Sez. 6, n. 26255 del
17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921), in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non
prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma
3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2016

spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle

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