Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19386 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19386 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

Data Udienza: 05/04/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE FILIPPO SALVATORE GENNARO N. IL 14/09/1969
avverso la sentenza n. 605/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
17/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per p? (\.) v.-44) (2/4 nico-t4D

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1arte civile, l’Avv

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Ritenuto in fatto
De Filippo Salvatore Gennaro ricorre per cassazione avverso la sentenza del
17/5/2012 con la quale la Corte d’Appello di Lecce aveva confermato la sentenza
di primo grado che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 186
comma 2 del Codice della Strada, commesso il 10/4/2008, per aver circolato alla
guida, in stato di ebbrezza alcolica, e lo aveva condannato alla pena di giorni
trenta di arresto e C 2.000,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente
I giudici di merito avevano ritenuto irrilevante ai fini dell’esclusione della
responsabilità l’allegazione da parte dell’imputato dell’avvenuta assunzione di un
farmaco a elevata componente alcolica prescrittogli dal proprio medico di fiducia.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato. Deduce, con il
primo motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione. Osserva che la Corte territoriale era incorsa in una grave violazione
del principio di formazione della prova nel processo penale, atteso che,
nell’affermare l’illiceità della condotta dell’imputata, aveva fatto ricorso a
conoscenze personali di carattere scientifico completamente avulse dal sistema
processuale, laddove avrebbe dovuto necessariamente adoperare lo specifico
mezzo di prova della perizia ex art. 220 c.p.p.
Deduce, altresì, erronea applicazione della legge penale in ragione dell’incidenza
causale del farmaco e della natura scriminante dello stesso, osservando che a
mezzo di alcooltest era stato accertata una presenza alcolica nel sangue pari a
g/I 82 alla prima prova e g/I 87 alla seconda, talché lo sfasamento
dell’accertamento rispetto ai valori normali era da ricondurre all’assunzione del
farmaco “aricodil”, regolarmente prescritto dal medico di famiglia e contenente
una quantità oggettivamente elevata di eccipienti alcoolici. Rileva che tale
circostanza aveva natura scriminante, giacché l’assuntore del farmaco non era a
conoscenza dell’eccipiente alcolico in esso contenuto. Osserva, inoltre, che, al
più, il livello alcolico effettivo doveva essere ricondotto entro la soglia di 0,80 °/0,
entro la quale il reato era stato depenalizzato.
Rileva, ancora, con l’ultimo motivo, l’erronea applicazione della legge penale ai
sensi della lett. b) ed e) dell’art. 606 c.p.p., giacché il ricorrente aveva già subito
per opera del Prefetto una sospensione della patente di guida per due mesi e di
ciò non era stato tenuto conto.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va rigettato.
È da evidenziare, quanto al primo motivo, che non assume alcuna influenza
nell’iter argomentativo posto a sostegno della decisione, fondata sulla
constatazione della rilevazione dell’alcoltest e della mancanza di prova della

di guida per la durata di nove mesi.

dedotta assunzione del farmaco, il passaggio motivazionale nel quale il giudice si
diffonde in argomentazioni attinenti agli effetti dell’assunzione delle sostanze
alcoliche, restando detto passaggio un mero inciso. Pertanto anche la censura
concernente tale punto della motivazione, attenendo a un profilo privo di
decisività, è infondata.
E’ da rilevare, altresì, l’infondatezza del secondo motivo d’impugnazione. In
primo luogo, infatti, correttamente il giudice ha ritenuto non rilevante la
difetto di prova dell’acquisto, della disponibilità in capo all’imputato e della
assunzione (circostanze che non risultano essere state allegate alla Polizia
Giudiziaria in sede di accertamento) del farmaco immediatamente prima del
controllo, spettando il relativo onere probatorio all’imputato ( così Cass. se. 4, n.
45070 del 30/3/2004: “in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo
dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è
onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento
dimostrando vizi ed errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione
dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa
all’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale
affermazione dia sfornita di riscontri probatori”).
Va rimarcato, altresì, che neppure in astratto la circostanza dell’assunzione del
farmaco può assumere rilievo, trattandosi di reato colposo in relazione al quale
spettava in ogni caso al conducente accertarsi, senza potersi avvalere della
dedotta ignoranza e incorrendo in caso contrario in colpa, della compatibilità
dell’assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi
alla guida.
Quanto all’ultimo motivo, se ne evidenzia l’infondatezza, stante l’autonomia traesistente tra i provvedimenti di sospensione della patente di guida disposti
dall’autorità amministrativa e quelli disposti dal giudice penale (si veda ex
plurimisi Cass. Sez. 4, Sentenza n. 47955 del 27/10/2004 Rv. 230349 “In tema
di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria
connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, (nella
specie, guida in stato di ebbrezza), le statuizioni adottate al riguardo
dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva,
sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal
disporre detta sospensione sul presupposto che sia già stata disposta dal primo,
nè fissarne la durata, scomputando quella imposta dal Prefetto; va tuttavia
esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase
esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito
dal Prefetto”.

circostanza attinente alla prescrizione del farmaco a componente alcolica, in

Per tutte le ragioni indicate il ricorso va interamente rigettato con onere per il
ricorrente del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 542013

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