Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19385 del 20/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19385 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEDDA SALVATORE N. IL 21/02/1956
avverso la sentenza n. 6/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
12/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa in
data 29 febbraio 2012 dal Giudice dell’Udienza preliminari del locale Tribunale, appellata da
MEDDA Salvatore, dichiarato responsabile del delitto di lesioni gravi, commesso il 5 marzo
2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche anche per l’avvenuto risarcimento del danno, seppur verificatosi nel corso del giudizio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La Corte di merito ha chiaramente evidenziato come il fatto, connotato da prevaricazione e brutalità nei confronti di un anziano congiunto che, con la sua disponibilità ad ospitarlo, seppur in
una convivenza difficile, aveva evitato il carcere al prevenuto, avesse una gravità tale da non
consentire di valutare circostanze favorevoli per l’applicazione dell’art. 62 bis c.p., peraltro in
stridente contrasto con i precedenti penali di cui era gravato.
Ed il giudice d’appello ha correttamente osservato come irrilevante fosse una generica dichiarazione di ristoro dei danni pervenuta dagli eredi della persona offesa, per modificare il quadro di
riferimento nella valutazione di applicabilità delle attenuanti generiche.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA