Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19384 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19384 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENTOUIL ALAEDDINE N. IL 13/03/1989
avverso la sentenza n. 125/2013 GIP TRIBUNALE di ASCOLI
PICENO, del 16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

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OSSERVA
Bentouil Alaeddine ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444
cpp, dal Tribunale di Ascoli Piceno, in data 16-5-1g , per il reato di cui all’art 73
DPR 309/90.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
formulata all’udienza che era stata fissata per la celebrazione del processo con rito
abbreviato, a seguito di precedente richiesta dell’imputato.
In ordine alla prima censura, occorre osservare come l’art 581 lett c) richieda
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo,
alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere,
alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato. Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da
cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129
cpp
In ordine alla seconda censura , va rilevato come il ricorrente non abbia interesse
alla proposizione del motivo poiché l’eventuale accoglimento di esso, lungi
dall’apportare un concreto ed attuale vantaggio alla sfera giuridica dell’imputato, gli
arrecherebbe un danno, determinando l’annullamento della pronuncia con cui il
giudice ha accolto la richiesta di applicazione pena formulata dallo stesso imputato.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,

applicazione dell’art 129 cpp nonché irritualità della richiesta di applicazione pena ,

determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-1-14.

delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della

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