Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19384 del 13/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 19384 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARDIELLO LUIGI N. IL 18/08/1944
avverso l’ordinanza n. 11/2015 TRIBUNALE di BRINDISI, del
19/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO STANI;
lette/selttite le conclusioni del PG Dott. .1) q t„R (
va

sp i ( ci R.

9

0,1 (fit

Frn

)L

Rdi Co n, 1.9

A (,1

Data Udienza: 13/12/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 19 – 22 giungo 2015, il Tribunale di
Brindisi, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione,
adìto in sede di opposizione (così convertito il pregresso ricorso per cassazione)
avverso il provvedimento negativo emesso dallo stesso Tribunale, ha rigettato
l’istanza di Luigi Sardiello, qualificatosi terzo proprietario del bene, di revoca
della confisca avente ad oggetto l’autovettura Audi A3 tg. CZ 923 FD disposta

irrevocabile il 17 ottobre 2013, emessa dal Giudice della Sezione distaccata di
Francavilla Fontana del citato Tribunale a carico di Cosimo Sardiello, il quale era
stato condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d. Igs. n. 285
del 1992 e succ. modd.

2. Avverso l’ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il difensore del
Sardiello chiedendone l’annullamento ed affidando l’impugnazione ad unica
doglianza con cui ha dedotto la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., in relazione all’art. 186 bis, comma 2, lett. c), d. Igs. n. 285 del
1992 e dell’art. 240, comma terzo, cod. pen.
Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva violato il disposto della norma
incriminatrice indicata che non consentiva la confisca quando il veicolo
apparteneva a persona estranea al reato. Anche l’art. 240 cod. pen.
ordinariamente richiedeva la proprietà del bene oggetto di confisca. Nel caso in
esame era stato dimostrato che la proprietà del veicolo, al momento della
consumazione del reato, era stata trasferita in capo al ricorrente, non raggiunto
da alcuna imputazione in ordine al reato contestato a Cosimo Sardiello.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale non aveva considerato che anche l’art.
7 della C.E.D.U. esigeva, per l’irrogazione della pena, la ricorrenza di un legame
di tipo intellettuale (per coscienza e volontà) attraverso cui si potesse addebitare
la responsabilità della condotta illecita al soggetto al quale veniva applicata la
sanzione: ed era conforme all’interpretazione più volte affermata dalla
giurisprudenza la giuridica possibilità che il terzo proprietario della cosa estraneo
al reato e che non aveva potuto prevedere l’illecito impiego del bene opponesse
il suo titolo proprietario avverso il provvedimento ablatorio; così, se giustamente
si era considerato non estraneo il proprietario che fosse trasportato come
passeggero al momento della commissione del reato di guida in stato di
ebbrezza, altrettanto certamente a lui, proprietario estraneo al fatto, la misura di
sicurezza non poteva essere opposta. Invece, il Tribunale aveva sorretto il
provvedimento impugnato con motivazione viziata: in particolare, non era logico

2

con la sentenza n. 7/2011 emessa in data 18 gennaio 2011, divenuta

dedurre dal silenzio serbato su punto dall’imputato (nella cui sfera la confisca
non aveva reali conseguenze) un indizio a carico del terzo proprietario,
dimostratosi tale per atto avente data certa anteriore al fatto reato; né rilevava il
fatto che la trascrizione del trasferimento al PRA fosse stata successiva al fatto,
dati il carattere consensuale del negozio traslativo della proprietà
dell’autovettura e l’assenza di efficacia costitutiva della succitata trascrizione; e,
fra l’altro, al momento della commissione del reato, non era ancora scaduto il
termine per la trascrizione del negozio di acquisto, rilevante ai soli fini della

percorso argomentativo seguito dal Tribunale per affermare il collegamento
qualificato del ben con il reato che coinvolgesse anche il ricorrente.

3. Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso, ritenendo
condivisibile l’interpretazione data dal Giudice dell’esecuzione della situazione di
fatto e diritto analizzata ed, a supporto di questa opzione, ha richiamato
l’interpretazione maturata in sede giurisprudenziale con riferimento a questa
specifica confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazione non si profila fondata e, dunque, non può essere accolta.

2 II Giudice dell’esecuzione, preso atto della deduzione che fondava l’istanza
– ossia l’essere Luigi Sardiello il proprietario del veicolo alla data del reato (19
luglio 2009), per averne fatto acquisto in data certa antecedente (29 maggio
2009) – ha ritenuto non persuasiva ed in ogni caso non decisiva ai fini divisati
questa prospettazione, in quanto: tutti i documenti redatti dalla P.g. al momento
del fatto riportavano la proprietà in capo a Cosimo Sardiello; nessuna eccezione
sul punto l’imputato aveva sollevata in tutto il corso processuale, ivi compresa la
fase impugnatoria; determinanti perplessità destava il rilievo che l’atto di
trasferimento della proprietà del veicolo, pur risalente al 29 maggio 2009, fosse
stato trascritto al PRA solo il 10 febbraio 2014, appena dieci giorni prima della
proposizione dell’incidente di esecuzione; era in definitiva da ritenere che il
trasferimento di proprietà dell’autovettura non avesse determinato l’effettiva
perdita di disponibilità del bene da parte di Cosimo Sardiello.

3. Premesso quanto precede, è opportuno chiarire l’effettiva portata del
precetto (art. 186 d. Igs. n. 285 del 1992) che, per il reato in relazione a cui è
stata emessa condanna, stabilisce in ogni caso “la confisca del veicolo con il

3

pubblicità (notizia); restava, pertanto, del tutto sfornito di logica giustificazione il

quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a
persona estranea al reato”.
Sul tema l’interpretazione maturata in sede di legittimità è nel senso che
rileva essenzialmente il concetto di “appartenenza” del veicolo a “persona
estranea al reato”, tale da precludere la confisca del veicolo, essendosi in modo
condivisibile affermato che il concetto di “appartenenza” deve intendersi, non in
senso tecnico-giuridico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri,
bensì nel senso di effettivo e concreto dominio sulla cosa, dominio che può

occasionali.
La specificazione non è di poco momento, in quanto se ne deve far
discendere la persistenza dell’appartenenza del veicolo in capo al possessore
anche laddove esso risulti formalmente intestato ad uno suo congiunto, ma egli
ne conservi l’uso con il consenso di quest’ultimo.
Nella stessa prospettiva la confisca del veicolo intestato al terzo può essere
esclusa soltanto quando questi risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede,
intesa quest’ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo
carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della
circolazione del mezzo.
In definitiva, il concetto di appartenenza è da intendersi come disponibilità
non soltanto giuridico-formale del veicolo, ma anche effettiva e sostanziale del
medesimo, rispetto a cui l’utilizzazione di esso nella circolazione da parte
dell’autore del reato stradale – affinché la proprietà del terzo non sia attingibile
dalla confisca – deve essersi determinata senza alcun titolo stabile e prevalente
e senza alcuna, consenziente o negligente, acquiescenza da parte del titolare.
Se, invece, tale acquiescenza ricorre, l’appartenenza si radica anche in capo
all’agente e, in corrispondenza, il titolare non può dirsi, ai fini della confisca,
estraneo al reato (cfr., per vari aspetti, nei sensi indicati Sez. 4, n. 36425 del
29/03/2013, Bernacca, Rv. 256762; Sez 4, n. 39777 del 07/06/2012, Olteanu,
Rv. 253721; Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Messina, Rv. 247326).
L’analisi svolta dall’elaborazione giurisprudenziale succitata è richiamata
dalla stessa decisione delle Sezioni unite, decisione la quale – in settore
specifico, quale quello del leasing di autoveicoli – ha stabilito che, in tema di
guida in stato di ebbrezza, non è confiscabile il veicolo concesso in leasing
all’utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo,
sia estraneo al reato (Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012, Sforza, Rv. 252030).
Orbene, alla stregua di questo inquadramento, il Collegio considera che il
Giudice di merito abbia fornito, nella motivazione resa, un quadro sufficiente e
non manifestamente illogico di elementi idonei a far ritenere che la dichiarazione

4

assumere anche la forma del possesso o della detenzione, purché non

di trasferimento della proprietà del veicolo da Cosimo Sardiello a Luigi Sardiello il
29 maggio 2009, in tempo antecedente alla commissione del reato da parte dello
stesso Cosimo Sardiello (in data 19 luglio 2009), ha contemplato la sola
alienazione del diritto dominicale in senso formale, senza alcuna modificazione
del, già preesistente, dominio di fatto del bene in capo allo stesso Cosimo
Sardiello (residente in Francavilla Fontana, alla Via Pisacane) per scelta condivisa
dall’acquirente Luigi Sardiello (ugualmente residente in Francavilla Fontana, alla
Via Pisacane).

il venditore continuasse a circolare con il veicolo, non risulta avere svolto nel
corso del processo a carico di Cosimo Sardiello alcun intervento per contrastare il
rilievo della proprietà o della pacifica disponibilità del bene in capo al
trasgressore, così che tutti gli atti (verbale di sequestro e verbale di
constatazione della contravvenzione inclusi) sono stati redatti nel contraddittorio
del solo Cosimo Sardiello, nonostante l’avvenuto sequestro dell’autovettura,
laddove la deduzione da parte di Luigi Sardiello di titolarità formale ed effettiva
della proprietà di essa avrebbe generato effetti concreti per il trasgressore
(anche in termini di durata della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida), ed ha anche curato la trascrizione
dell’acquisto nel pubblico registro automobilistico per rendere il fatto giuridico
opponibile ai terzi (posto che la trascrizione della vendita di autoveicolo nel PRA
non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto in cui l’effetto
traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è
preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso
veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore) soltanto in
tempo largamente successivo (ossia in data 10 febbraio 2014, immediatamente
prima dell’introduzione della rivendicazione della proprietà nella presente sede).
Il complesso di elementi valutato dal Tribunale giustifica, pertanto, la
conclusione dallo stesso raggiunta nel senso che l’istante non ha fornito
adeguata prova contraria al rilievo che l’effettivo e concreto dominio
sull’autovettura Audi A3 TG. CZ 923 FD, nella forma del possesso continuativo e
niente affatto occasionale della stessa, è restato radicato in capo a Cosimo
Sardiello, con l’evidente consenso di Luigi Sardiello, anche nel tempo del
commesso reato, sicché egli ne ha conservato l’uso ed ha governato la
circolazione del mezzo senza l’opposizione, bensì con la – consenziente o
negligente – acquiescenza da parte del soggetto divenutone titolare.
Nella situazione così enucleata, poi, per quanto occorre verificare agli effetti
del necessario rispetto dell’art. 7 CEDU, ossia che, affinché si addivenga
all’irrogazione di una pena ed anche della misura sanzionatoria amministrativa,

5

Infatti, Luigi Sardiello non risulta aver dedotto alcuna sua opposizione a che

con caratteristiche parimenti afflittive e repressive, della confisca ex art. 186 d.
Igs. n. 285 del 1992, ricorra un legame di natura intellettuale – con le
connotazioni relative afferenti alla coscienza e volontà – che permetta di rilevare
un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata tale
misura, è da osservare che, nella situazione di fatto descritta ed analizzata dal
Tribunale, la chiara condivisione da parte di Luigi Sardiello del fatto della
continuazione senza soluzione di continuità della completa utilizzazione per la
circolazione del veicolo ad opera di Cosimo Sardiello integra in modo congruo

E tale accertamento comporta che anche in ordine al parametro fissato
dall’ordinamento convenzionale l’effetto ablatorio determinato dalla confisca sia
stato fondatamente ritenuto, nella situazione data, opponibile a Luigi Sardiello.
Assodati tali snodi, le altre prospettazioni svolte sul tema dal ricorrente si
traducono in critiche alla valutazione di fatto operata dal Tribunale, non
sindacabile dalla Corte, stante la riscontrata presenza di una retta applicazione
della norma denunciata come violata, oltre che di una motivazione sufficiente e
logica.

4. Il ricorso deve essere quindi respinto.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

i>l’e.E i- «3

Così deciso i1J27 novembrei 2016

Il Consig iere estensore
Vrbenzo S . ni

Il Presidente
Massimo Vecchio

l’elemento sopra indicato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA