Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19384 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19384 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DE MICHELI COSIMO nato il 03/01/1952 a PATU’
MELCARNE LUIGI nato il 26/07/1957 a GAGLIANO DEL CAPO
MORCIANO VITO nato il 20/09/1959 a GAGLIANO DEL CAPO

avverso la sentenza del 29/05/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio PER PRESCRIZIONE
Udito il difensore
LA DIFESA INSISTE PER L’ACCOGLIMENTO DEI RICORSI, IN SUBORDINE
L’ANNULLAMENTO SENZA RINVIO PER PRESCRIZIONE

Data Udienza: 12/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza
emessa in data 27.4.2015 dal Tribunale di Lecce di condanna dei predetti imputati per il reato
di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen., ha riqualificato il reato loro ascritto come violazione
dell’art. 480 cod. pen., riderterminando la pena inflitta ed eliminando tuttavia le statuizioni
civili.
Avverso la

predetta sentenza ricorrono tutti gli imputati, per mezzo dei loro rispettivi

1.1 Denunzia il ricorrente DE MICHELI COSIMO, con il primo motivo, violazione dell’art. 585
cod. proc. pen. e 15 bis I. n. 67/2014.
Si evidenzia che l’estratto contumaciale non era stato mai notificato all’imputato
personalmente, quanto piuttosto al suo procuratore Avv. Fabbiano, ai sensi dell’art. 157
comma 8 bis cod. proc. pen., e ciò in aperta violazione del disposto normativo di cui all’art. 15
bis comma 2 della legge 67/2014 in materia di procedimento in absentia, norma secondo cui le
disposizione vigenti prima della predetta legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore quando l’imputato – come avvenuto nel caso di specie – era
stato dichiarato contumace e non era stato emesso il decreto di irreperibilità.
1.2 Con un secondo motivo si denunzia violazione di legge processuale in relazione all’art. 601,
comma 3, cod. proc. pen. e nullità del decreto di citazione in giudizio per inosservanza del
termine a comparire dell’imputato.
Si evidenzia che tra la data di notifica del decreto di citazione a giudizio e quella di
celebrazione della udienza erano intercorsi solo 19 giorni e che errata era stata sul punto la
risposta della Corte di merito che aveva ritenuto non tempestiva la denunzia della rilevata
nullità processuale.
1.3 Con un terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 51 L.R.
Puglia n. 56/80, in quanto norma invece non più in vigore in seguito all’entrata in vigore del
P.U.T.T..
Si evidenzia l’erroneità del ragionamento giuridico seguito dalla Corte di Appello che, sulla
scorta del disposto normativo dell’art. 8 della predetta legge regionale, aveva ritenuto la
ultrattività della norma dettata dall’art. 51 in tema di vincoli all’accorpamento tra più unità
immobiliari agricole, perché non ancora entrato in vigore il piano urbanistico territoriale
regionale, non potendosi assimilare a quest’ultimo il P.U.T.T. che riveste la natura di piano
programmatorio ambientale e non già pertanto quella di piano di programmazione territoriale
urbanistico.
1.4 Con un quarto motivo si censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 429 n.
2 cod. proc. pen..
Si evidenzia che, nel capo di imputazione, non sarebbe stato evidenziato l’oggetto delle falsità
contestate e, comunque, quale norme di legge ovvero di regolamento sarebbero state violate

2

e

difensori, affidando la loro impugnativa alle seguenti doglianze.

nella predisposizione della relazione ambientale sulla cui base sarebbe stato rilasciato il solo
parere paesaggistico, e non già il titolo edilizio.
1.5 Con un quinto motivo si denunzia di nuovo vizio di violazione di legge in riferimento agli
artt. 146, comma 1, d.lgs. 42/2004 e dell’art. 23 L.R. n. 20/2001.
Si evidenzia che il procedimento volto all’accertamento della compatibilità paesaggistica di un
intervento edilizio ha un oggetto sostanzialmente diverso da quello diretto alla valutazione di
conformità dello stesso alla normativa urbanistica.

specie, vi sarebbe stata la violazione della normativa urbanistica in tema di volumetrie
assentibili e di accorpamento di più unità immobiliari con indici di fabbricabilità non omogeni per ciò solo non si poteva evincere la circostanza del rilascio di un parere paesaggistico
invalido che, invece, si fonda su altri parametri normativi, e cioè sulle norme contenute nei
piani paesaggistici.
Sarebbe, pertanto, illogico e contra legem ritenere che il semplice sviluppo di una volumetria
superiore a quella consentita implichi di per sé la incompatibilità paesaggistica dell’intervento
edilizio.
1.6 Con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 480 cod. pen..
Si evidenzia che né la relazione tecnica e paesaggistica a firma dell’arch. Melcarne né
l’autorizzazione paesaggistica contengono false attestazioni, non rinvenendosi nelle stesse né
una falsa rappresentazione ovvero descrizione dei fatti, quanto piuttosto un giudizio di
compatibilità dell’intervento sotto il profilo paesaggistico e di idoneità rispetto alle prescrizioni
del piano ambientale.
Né, peraltro, potrebbe ritenersi esistente una immutatio veri in relazione alle affermazioni
contenute nelle relazioni tecniche allegate alle richieste del permesso di costruire e di
autorizzazioni paesaggistiche, rappresentando, peraltro, le stesse mere valutazioni non aventi
alcun contenuto certificativo e non essendo pertanto destinate a provare la verità delle
valutazioni in esse contenute.
1.7 Con il settimo motivo si deduce vizio di violazione di legge ed argomentativo in relazione
sempre all’art. 480 cod. pen. e in ordine all’elemento soggettivo del reato.
Si evidenzia che, secondo l’ipotesi della accusa, la falsità sarebbe consistita nell’avere gli
imputati attestato, in sede di relazione tecnica e paesaggistica ( allegata alla istanza di
permesso a costruire ), la conformità dell’intervento allo strumento urbanistico e alla
normativa urbanistica vigente, prevedendo, più in particolare, la cubatura dell’immobile da
erigere e calcolando l’asservimento di particelle insistenti in altra zona del piano aventi diversi
indici di fabbricabilità.
Tuttavia – evidenzia la difesa – la mera indicazione da parte del proprietario committente
(richiedente, come tale, il permesso a costruire e l’autorizzazione paesaggistica ), nonché da
parte del tecnico incaricato nella relazione tecnica e paesaggistica di determinati dati relativi
agli indici di fabbricabilità, al calcolo della volumetria e allo stato dei luoghi ( tali da legittimare
3

A/-

Ne consegue che – anche a voler ritenere valida la tesi accusatoria secondo cui, nel caso di

l’operazione di asservimento di un fondo all’altro ai fini dell’aumento della cubatura ) non
risultava frutto di falsificazione quanto piuttosto e al più di una erronea valutazione della
normativa vigente in tema di cessione di cubature nell’ambito di zone diversamente classificate
da un punto di vista urbanistico.
Ne conseguiva l’assenza, comunque, dell’elemento soggettivo del reato, inteso come coscienza
e volontà di immutare il vero.
1.8 Con l’ottavo motivo si evidenzia difetto assoluto di motivazione in punto di elemento

Si osserva che l’imputato aveva fatto affidamento sulla regolarità della procedura e che
pertanto la sua buona fede escludeva la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e che,
nonostante la esplicita doglianza sul punto, la Corte di merito nulla aveva risposto sul punto.
1.9 Con il nono motivo si eccepisce comunque la prescrizione del reato.
2. Con separato ricorso l’imputato MELCARNE LUIGI deduce le medesime doglianze sollevate
dal ricorrente De Micheli al cui ricorso dunque si rimanda per comodità di sintesi.
3. Propone ricorso anche MORCIANO VITO, deducendo cinque motivi di doglianza.
3.1 Si deduce, con il primo motivo, vizio di violazione di legge e vizio argomentativo in
relazione all’art. 522 cod. proc. pen..
Si evidenzia che la Corte di appello aveva condannato l’imputato per l’asserito falso
dell’autorizzazione amministrativa ( falso inquadrato, peraltro, nel paradigma dell’art. 480 cod.
pen.), nonostante il capo di imputazione contestasse la falsità della sola relazione
paesaggistica redatta dal coimputato Melcarne, con ciò determinando nullità processuale ai
sensi degli artt. 522 e 516 cod. proc. pen. per fatto nuovo.
3.2 Con un secondo motivo si articola violazione di legge e vizio argomentativo sempre in
relazione all’art. 51, 2 comma, lett. g, L.R. 56/1980, e ciò in riferimento alla ritenuta vigenza
del predetto dato normativo nonostante l’adozione del piano urbanistico territoriale (P.U.T.T.).
3.3 Con un terzo motivo si declina vizio di violazione di legge e vizio argomentativo in relazione
all’art. 480 cod. pen..
Si evidenzia che le ipotizzate violazioni urbanistiche contenute nella domanda per il permesso a
costruire ( in relazione alla vigenza dell’art. 51 L.R. Puglia ; in tema di accorpamenti ; alla non
omogeneità delle zone ; alla non contiguità dei fondi ; e all’assenza di ruralità dell’intervento )
non potevano comportare da sole una lesione al bene paesaggistico, e comunque ciò
necessitava di un ulteriore sforzo motivazionale invece assente nel provvedimento impugnato.
3.4 Con un quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen.
e, comunque, vizio motivazionale.
Si evidenzia che, stante la natura non chiara della normativa urbanistica applicabile, non
sussisteva, comunque, l’elemento soggettivo del reato contestato.
3.5 Con un quinto motivo si censura la sentenza impugnata in relazione agli artt. 132 e 133,
nonché 62 bis cod. pen. in relazione alla determinazione della pena.

4

soggettivo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono fondati per le ragioni qui di seguito spiegate.
In realtà, risultano fondati il sesto motivo presentato nell’interesse di DE MICHELI ed il settimo
presentato nell’interesse del MELCARNE, così come, del pari, è fondata la doglianza di cui al
terzo motivo del ricorso MORCIANO ; tutte doglianze che attingono già il presupposto oggettivo
del reato di falso contestato agli imputati ed il cui accoglimento determina, da un lato,
l’assorbimento dell’esame dell’altre censure attinenti al merito delle contestazioni ed impone,

5. Devono essere, tuttavia, esaminate per prime le censure di carattere processuale sollevate
dalle difese degli imputati per le quali non opera il criterio dell’assorbimento ed il cui esame si
impone per ragioni di carattere logico-pregiudiziale.
Ebbene, le predette doglianze sono tutte infondate.
5.1 Con un primo motivo le difese dei ricorrenti DE MICHELI e MELCARNE denunziano
violazione dell’art. 585 cod. proc. pen. e 15 bis I. n. 67/2014.
Non è dato comprendere, in primo luogo, l’interesse dei ricorrenti alla presentazione della
doglianza, atteso che, anche al di là del pur controvertibile profilo di quale sia la normativa
processuale applicabile al caso di specie in relazione alle novità introdotte con il procedimento
in absentia, sono gli stessi ricorrenti ad ammettere che la notifica dell’estratto contumaciale
della sentenza è intervenuto ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., al difensore
(ricorrendone, peraltro, i presupposti), di talché alcun pregiudizio è rintracciabile in danno dei
ricorrenti.
Ne consegue la manifesta infondatezza della censura.
5.2 Con un secondo motivo si denunzia — come già sopra evidenziato in premessa – violazione
di legge processuale in relazione all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. e nullità del decreto di
citazione in giudizio per inosservanza del termine a comparire dell’imputato.
Anche qui correttamente la Corte distrettuale risponde nel senso della infondatezza della
censura in ragione dell’assorbente profilo della tardività nella presentazione della relativa
dog I ia nza.
5.3 Ma anche l’eccezione processuale sollevata dalla difesa del MORCIANO non coglie nel segno
e va, pertanto, disattesa.
Si deduce, cioè, vizio di violazione di legge e vizio argonnentativo in relazione agli artt. 522 e
516 cod. proc. pen..
La doglianza è manifestamente infondata, atteso che è lo stesso capo di imputazione —
contrariamente a quanto eccepito dalla difesa dell’imputato – a far riferimento, come oggetto
della condotta di falso ideologico, non solo alla relazione paesaggistica, ma anche alla stessa
autorizzazione paesaggistica, di talché non è rintracciabile alcun profilo di nullità ai sensi dei
sopra richiamati indici normativi.

5

e

dall’altro, l’annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Peraltro, l’imputato nel corso del processo si è compiutamente difeso disquisendo anche in
merito alla legittimità dell’autorizzazione paesaggistica, con ciò evidenziandosi che alcun profilo
di lesione al diritto di difesa dell’imputato è comunque rintracciabile concretamente.
6. Nel merito ed in relazione ai punti di doglianza già sopra indicati i ricorsi sono, invece,
fondati.
Osserva la Corte che — anche al di là del profilo di fondatezza della tesi accusatoria secondo
cui, nel caso di specie, vi sarebbe stata violazione della normativa urbanistica in tema di

omogeni — tale violazione poteva rilevare ( come ha poi rilevato in sede di diniego della
richiesta autorizzazione a costruire ) per la valutazione, al più, della legittimità o meno del
rilascio del parere paesaggistico, senza contare, peraltro, che, a rigore, tale parere si fonda su
altri parametri normativi, e cioè sulle norme contenute nei piani paesaggistici e non già sulla
valutazione della normativa più strettamente urbanistica.
Ciò che, invece, assume valore rilevante ( e dirimente ) ai fini della valutazione della
sussistenza o meno dell’elemento oggettivo del reato in esame è la circostanza secondo cui né
la relazione tecnica e paesaggistica a firma dell’arch. Melcarne né la successiva autorizzazione
paesaggistica contengono, invero, false attestazioni, non rinvenendosi nelle stesse una falsa
rappresentazione ovvero descrizione dei fatti, quanto piuttosto un giudizio di compatibilità
dell’intervento sotto il profilo paesaggistico e di idoneità rispetto alle prescrizioni del piano
ambientale.
Ne consegue che non potrebbe ritenersi, peraltro, esistente una immutatio veri in relazione
alle affermazioni contenute nelle relazioni tecniche allegate alle richieste del permesso di
costruire e delle autorizzazioni paesaggistiche, rappresentando, peraltro, le stesse mere
valutazioni non aventi alcun contenuto certificativo e non essendo pertanto destinate a provare
la verità delle valutazioni in esse contenute.
In realtà, la mera indicazione da parte del proprietario committente (richiedente, come tale, il
permesso a costruire e l’autorizzazione paesaggistica ), nonché da parte del tecnico incaricato
della relazione tecnica e paesaggistica di determinati dati relativi agli indici di fabbricabilità, al
calcolo della volumetria e allo stato dei luoghi ( tali da legittimare l’operazione di asservimento
di un fondo all’altro ai fini dell’aumento della cubatura ) non risulta – per quanto contestato nel
capo di imputazione e per quanto, peraltro, accertato anche nel corso del giudizio – frutto di
falsificazione, ma, al più di una erronea valutazione ( e ciò non è neanche emerso in modo
inequivoco ) della normativa vigente in tema di cessione di cubature nell’ambito di zone
diversamente classificate da un punto di vista urbanistico.
Peraltro, non va neanche trascurato che le ipotizzate violazioni urbanistiche contenute nella
domanda per il permesso a costruire ( in relazione alla vigenza dell’art. 51 L.R. Puglia ; in tema
di accorpamenti ; alla non omogeneità delle zone ; alla non contiguità dei fondi ; e all’assenza
di ruralità dell’intervento ) non potevano comportare da sole ( ed in assenza di ulteriori

6

volumetrie assentibili e di accorpamento di più unità immobiliari con indici di fabbricabilità non

evidenze istruttorie acquisite sul punto nel corso del giudizio ) una violazione della normativa
posta a tutela del bene paesaggistico.
6.1 Sul punto qui da ultimo in esame non possono essere dimenticati gli approdi esegetici cui è
giunta la giurisprudenza di questa Corte in tema di falso valutativo, e ciò proprio in relazione
alla fattispecie di falso ideologico qui in esame.
6.1.1 E’ stato, invero, affermato che è configurabile il delitto di falso ideologico nella
valutazione tecnica, formulata in un contesto implicante l’accettazione di parametri

il proprio giudizio contraddicendo tali parametri, ovvero basandosi su premesse contenenti
false attestazioni (Sez. 1, Sentenza n. 45373 del 10/06/2013 Cc. (dep. 11/11/2013 )
Rv. 257895 ).
6.1.2 Sempre nello stesso solco interpretativo è stato affermato che – in tema di falso
ideologico in atto pubblico – nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un
giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente
discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la
verità di alcun fatto; diversamente, se l’atto da compiere fa riferimento anche implicito a
previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di
discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione
fattuale a parametri predeterminati, sicchè l’atto potrà risultare falso se detto giudizio di
conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato
(Sez. F, Sentenza n. 39843 del 04/08/2015 Ud. (dep. 02/10/2015 ) Rv. 264364 ).
6.1.3 Detto altrimenti e per quanto qui interessa, occorre ulteriormente puntualizzare che il
pubblico ufficiale che, nel documentare l’attività valutativa di cui è incaricato, dichiari di avere
assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi di avere utilizzato elementi in
realtà inesistenti, compie una falsa attestazione, idonea ad integrare il reato di cui all’art. 479
cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 39360 del 15/07/2011 Ud. (dep. 02/11/2011 ) Rv. 251533 ).
Orbene, va osservato che mentre la rappresentazione è attività “neutra”, la valutazione,
quando sia veramente tale, implica sempre una interpretazione dei dati della realtà: essa non
tende a riprodurre l’accaduto, perché, di regola, è preordinata, mediante l’accostamento di un
fatto a determinati parametri, a svelare dati o valori, ricavati dalla complessità, consistenza e
posizione del fatto medesimo (v. Cass. Sez. 5 24 gennaio 2007 n. 15773 in tema di valutazioni
mediche e Sez. 6 13 febbraio 2008 n. 23978 proprio in tema di valutazioni di organi comunali).
6.1.3.1 Si osserva, infatti, come la formazione di un giudizio di valore richieda lo svolgimento
di una serie di attività collegate, sicché è opportuno che l’interprete verifichi la riconducibilità di
queste

ultime

alla

fattispecie

del

falso

ideologico.

Tali attività sono state individuate prima di tutto nella acquisizione di dati (la raccolta e
selezione dei dati necessari al giudizio effettuata dall’agente incaricato di svolgere una
valutazione) e nella rappresentazione dei dati medesimi, che individua il momento successivo
in cui l’agente fissa i risultati acquisiti nel documento con il quale rappresenta il procedimento
7

normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, qualora il soggetto agente esprima

valutativo.
Si tratta dì operazioni che, di regola, precedono l’attività valutativa in senso stretto, ove
l’agente elabora i dati, verificandoli o accostandoli con altri attraverso strumenti anche a
contenuto scientifico, al fine di esprimere un giudizio conclusivo.
Ciò non può non avere conseguenze in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 479
cod. pen. ( secondo l’ipotesi accusastoria originaria e poi derubricata nella diversa ipotesi di cui
all’art. 480 cod. pen. ), in quanto la attività di rappresentazione dei dati è chiaramente in

In definitiva, il pubblico ufficiale che, nel documentare la attività valutativa di cui è incaricato,
dichiari, per esempio, di avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi
di avere utilizzato elementi in realtà inesistenti, compie certamente una falsa attestazione.
Ne deriva che il reato di falso ideologico ben può sussistere nella ipotesi in cui l’agente, dopo
avere raccolto alcuni dati a fini valutativi, rappresenti in modo difforme dal vero lo svolgimento
di tale attività.
Al contrario, non possono rientrare in detta fattispecie criminosa la attività di acquisizione di
dati presa in sè e per sè (a prescindere dalla rappresentazione che se ne faccia) e quella di
valutazione in senso stretto.
Trattandosi di attività inerenti alla elaborazione del giudizio è evidente che, fuori dalla ipotesi in
cui la loro rappresentazione diverga dal vero “fattuale”, esse, non costituendo un momento
certificatorio ed essendo sprovviste di contenuti asseverativi, esprimono “giudizi”, che non si
pongono rispetto alla realtà in termini di esistenza o inesistenza, come i fatti indicati nell’art.
479 cod. pen..
7. Ciò posto, va osservato che, secondo l’ipotesi accusatoria, la falsità sarebbe consistita
nell’avere gli imputati attestato, in sede di relazione tecnica allegata alla istanza di permesso di
costruire ( poi non rilasciato ) e di autorizzazione ambientale, la conformità dell’intervento allo
strumento e alla normativa urbanistica edilizia vigenti, in particolare, prevedendo la cubatura
dell’immobile da erigere e calcolando l’asservimento di particelle insistenti in altra zona del
piano (c.d. cessione di cubature).
Di converso, l’indicazione, da parte del privato richiedente l’autorizzazione edilizia e il parere
paesaggistico nonché del tecnico incaricato della relazione tecnica integrativa, di determinati
dati (indici di fabbricabilità, calcoli di volumetria e stato dei luoghi tali da legittimare
l’operazione di asservimento di un fondo ad un altro ai fini dell’aumento delle cubature
edificabili) non risulta essere stata frutto di attività di falsificazione in quanto mera allegazione,
per l’appunto, di elementi di fatto, idonei, secondo i richiedenti, a consentire la positiva
conclusione dell’attività amministrativa diretta all’ottenimento dei provvedimenti autorizzatori.
In altri termini e a prescindere dalla esistenza o meno di un’operazione di asseveramento sia
da parte dei privati che del tecnico comunale della conformità dei dati espressi a quelli in realtà
legittimanti il chiesto intervento edificatorio, quello che rileva è che non è possibile affermare

8

grado di rivestire i caratteri di tipicità che individuano il delitto di falso ideologico.

la esistenza di un’attività di falsificazione dei dati sottostanti le predette dichiarazioni ( relazioni
tecniche ) o autorizzazioni paesaggistiche.
Ciò proprio perché non vi è prova della falsità dei dati fattuali evidenziati.
Peraltro, va anche evidenziato che esiste, invero, un contrasto giurisprudenziale, non solo in
campo penale, circa la vigenza all’epoca dei fatti dell’articolo 51 lettera g) della Legge Regione
Puglia n. 56/80 che non avrebbe consentito il chiesto intervento edilizio, con la conseguenza
che, nella materia, sussisteva, comunque, una confusione tecnico-normativa ed anche una

posto in essere dagli odierni imputati, anche in relazione all’elemento soggettivo del reato
contestato.
Ma ciò che è dirimente e insuperabile è che come oggetto del presente giudizio possa essere
solo la pretesa ( e non dimostrata ) falsità di atti, cioè la non conformità degli stessi alla realtà
effettiva, e non anche la violazione di normative edilizie ovvero paesaggistico-ambientali, che
avrebbero imposto la contestazione di apposite violazioni delle normative di settore e non
anche la mera generica indicazione di non conformità tra quanto dichiarato e quanto
sussistente e che avrebbero potuto generare responsabilità penale per altri titoli di reato.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 12.2.2018

diversità di prassi amministrative, che non può non aver avuto diretta incidenza su quanto

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