Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19384 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19384 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCHERAGGI CHRISTIAN N. IL 13/08/1972
avverso la sentenza n. 3266/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
11/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per ;e (k),uto

UditoPer la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 05/04/2013

Fatto e diritto
Con sentenza dell’11/5/2012 la Corte d’appello di Venezia confermava, disponendo
altresì la sospensione della patente di guida, la sentenza di primo grado che aveva
accertato la responsabilità di Scheraggi Cristian per il reato di cui all’art. 589 co. 2 c.p.,
perché, alla guida della autovettura Ford Focus tg. CZ 419 JZ, per colpa, investiva con
la parte frontale della vettura il giovane Scapinello Giacomo che, a bordo di un
ciclomotore Malaguti F 12, si stava nel frangente immettendo sulla prioritaria
I giudici di merito, pur riconoscendo un rilevante concorso di colpa della vittima,
fondavano l’addebito di responsabilità mosso all’imputato sulla velocità (di 83 km orari)
tenuta dallo stesso, superiore a quella imposta dal limite stradale (70 km h),
inadeguata alle condizioni di tempo e di luogo, oltre che sugli esiti della disposta perizia,
la quale aveva accertato che, tenendo una velocità inferiore, anche se non si sarebbe
potuto evitare l’impatto (essendo a tal fine necessario il contenimento della velocità in
30 km orari, in concreto non esigibile), l’urto sarebbe stato meno violento e non
avrebbe avuto conseguenze letali.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato.
Deduce erronea applicazione dell’art. 43 c.p. e vizio di motivazione con riferimento alla
prova costituita dall’esame del prof. Sartori, esperto in tempi di reazione. Osserva che i
giudici di merito avevano trascurato il tema della causalità della colpa. Rileva che il
precetto di cui all’art. 142 c.d.s., in concreto violato dall’imputato, ha la finalità di
garantire un’andatura corretta e regolare nell’ambito della corsia di marcia per la tutela
del veicolo precedente e degli altri che la percorrono, ma non è inteso a evitare il rischio
determinato dalla improvvisa occupazione della corsia da parte di veicolo proveniente
contromano che si immette nella carreggiata.
Deduce, inoltre, che era stato omesso un giudizio sulla prevedibilità ed evitabilità
dell’evento, mediante l’utilizzo dell’indagine peritale svolta riguardo ai tempi di
reazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto al profilo di doglianza attinente alla causalità della colpa, è da osservare che,
per costante insegnamento di questa Corte, le prescrizioni attinenti ai limiti di velockà,
contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, sono preordinate, oltre che al finLY61
creare pericolo nel normale andamento della circolazione, anche al fine di consentire al
conducente di prevenire e porre rimedio alle imprudenze altrui che si dovessero
presentare: ogni conducente ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le
eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di
prepararsi a superarle senza danno altrui.
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provinciale percorrendo una corsia di canalizzazione in senso vietato.

La sentenza illustra con motivazione corretta e congrua perché la condotta dell’imputato
non potesse essere considerata esente da colpa, evidenziando come la velocità dallo
stesso tenuta non solo non fosse conforme al limite fissato dalla segnaletica stradale,
ma fosse, altresì, inadeguata all’ora notturna, alla scarsa illuminazione, alla presenza di
un manto stradale in parziale rifacimento e, in particolare (circostanza questa posta in
evidenza dal giudice di primo grado) alla presenza di un consistente afflusso di
motociclisti sopraggiungenti dalla strada laterale, ancorché nel corretto senso di marcia
contenimento della velocità ben al di sotto della soglia posta dal limite stradale.
Quanto ai rilievi inerenti alla mancata considerazione degli esiti della CTU circa i tempi
di reazione, si osserva che la sentenza di primo grado supera le osservazioni del
consulente tecnico, fondando l’affermazione della responsabilità dell’imputato su
argomenti attinenti alla prevedibilità dell’evento (nella specie resa evidente dalla
contestuale immissione di numerosi motocicli da strada laterale) e alla conseguente
necessità di moderare la velocità (comportamento che avrebbe consentito di evitare o
limitare i danni dell’impatto). Nessuna carenza motivazionale, pertanto, è ravvisabile
sotto il profilo denunciato, profilandosi superflua, in ragione della ritenuta prevedibilità,
ogni indagine attinente all’evitabilità dell’evento.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Il rigetto del ricorso determina in capo al ricorrente l’onere del pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma Il 5/4/2013
Il Co sigliere relatore

Il Preside

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CUCI

ad esclusione dello Scapinello. Le indicate circostanze avrebbero richiesto il

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