Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19383 del 20/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19383 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPADA ANTONIETTA N. IL 26/09/1956
avverso la sentenza n. 303/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 20/03/2015
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma, rideterminata la pena, ha confermato nel
resto la sentenza emessa in data l° dicembre 2005 dal Tribunale di Rieti, Sezione distaccata di
Poggio Mirteto, appellata da SPADA Antonietta, dichiarata responsabile del delitto di detenzione
a fini di spaccio di banconote false, commesso il 24 aprile 2004.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. Le censure sono generiche doglianze di omissioni di risposta a doglianze dell’appello non
chiaramente esplicitate in modo che non è controllabile la pretesa decisività di tali asseriti difetti
motivazionali, laddove la Corte d’Appello ha chiaramente evidenziato le modalità della falsificazione, le attività degli imputati e le fonti informative sulla falsità delle banconote.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2015.