Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19383 del 20/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19383 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPADA ANTONIETTA N. IL 26/09/1956
avverso la sentenza n. 303/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma, rideterminata la pena, ha confermato nel
resto la sentenza emessa in data l° dicembre 2005 dal Tribunale di Rieti, Sezione distaccata di
Poggio Mirteto, appellata da SPADA Antonietta, dichiarata responsabile del delitto di detenzione
a fini di spaccio di banconote false, commesso il 24 aprile 2004.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. Le censure sono generiche doglianze di omissioni di risposta a doglianze dell’appello non
chiaramente esplicitate in modo che non è controllabile la pretesa decisività di tali asseriti difetti
motivazionali, laddove la Corte d’Appello ha chiaramente evidenziato le modalità della falsificazione, le attività degli imputati e le fonti informative sulla falsità delle banconote.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA