Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19383 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19383 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANTARELLI GIUSEPPE nato il 22/12/1967 a PESCARA

avverso la sentenza del 29/02/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilitar
Udito il difensore

Data Udienza: 12/02/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Giuseppe Corasaniti, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 29 febbraio 2016, la Corte d’Appello di Ancona confermava
la sentenza, emessa in data 30 maggio 2014 dal Tribunale di Ascoli Piceno, con cui Santarelli

spese processuali, con contestuale concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena, in ordine al reato di cui all’art. 483, cod. pen., per aver attestato falsamente al
Pubblico Ufficiale, in un atto costituito dalla comunicazione prevista dall’art. 126 bis – 2°
comma del Nuovo Codice Della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 G.U.
18 maggio 1992 n. 114 S.O., fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità. In
particolare, il prevenuto attestava falsamente, in sede di contestazione per violazione al codice
della strada di cui agli atti n. ATX0001017307 – RG278422, debitamente notificatigli, che alla
guida del veicolo, tg. DR 722TE, alla data del 5 giugno 2010, in autostrada A. 14 al KM 262100, vi era la sig.ra Federici Lidia Ester, nata a Pescara il 3/04/1926( fatti commessi, in Ascoli
Piceno, il 18/11/2010).
2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale
sentenza, lamentando un vizio di legittimità, per violazione di legge, in ordine agli art. 161 e
171, lett. d), codice di rito, stante la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio di
appello al ricorrente. Quest’ultimo aveva dichiarato domicilio in Montesilvano, in via Adige n.
43. La notifica del decreto di citazione a giudizio non era mai stata neppure tentata, presso il
domicilio eletto, ed era stata effettuata, presso il difensore, ai sensi del’art. 161, comma n. 4,
codice di rito. Tale disposizione prescrive la notifica al difensore, solo in caso di impossibilità di
eseguirla presso il domicilio dichiarato dall’imputato, il che determina la nullità insanabile, ai
sensi dell’art. 179 cpd. proc. pen., dell’atto e dell’intero procedimento, inclusa la sentenza
finale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti di causa che l’imputato aveva eletto domicilio in Montesilvano, in via Adige
n. 33.
Il decreto di citazione a giudizio, per il grado d’appello, è stato notificato, ai sensi dell’art.
161, c.p.p., direttamente presso il difensore, senza un precedente tentativo di notifica
all’imputato, al domicilio eletto.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, è affetta da vizio di nullità assoluta la notifica
eseguita al difensore ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non preceduta dalla
l

Giuseppe era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle

verifica dell’insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato,
trattandosi di vizio che integra l’omessa citazione dell’imputato ed incide sulla formazione del
contraddittorio. (Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015 – dep. 18/12/2015, B, Rv. 26569301)
Ne consegue la nullità dell’atto e, per effetti derivati, del procedimento intero e della
sentenza impugnata, costituente il provvedimento finale.
2. Per le ragioni esposte, si deve, quindi, annullare la sentenza impugnata, con rinvio alla
Corte d’Appello di Perugia per il giudizio.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia per il giudizio.
Così deciso il 12 /02/20018

P.Q.M.

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