Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19382 del 25/11/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19382 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTI
nei confronti di:
COCHIS ERNESTO nato il 18/07/1945 a CHIERI

avverso la sentenza del 09/10/2015 del GIP TRIBUNALE di ASTI
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
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Data Udienza: 25/11/2016

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Aldo Policastro, Sostituto
Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso chiedendo sia
l’eliminazione dell’ordine di restituzione delle armi, sia la loro confisca.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 ottobre 2015, il Giudice per le indagini

confronti di Cochis Ernesto, per estinzione, conseguente ad oblazione, del
reato ascritto a costui, di trasferimento, compiuto senza aver ripetuto la
denuncia, di un fucile da caccia. Il Giudice disponeva – subordinandola
alla regolarizzazione amministrativa – la restituzione all’imputato di
quanto in sequestro.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha
proposto ricorso per cassazione datato 21 ottobre 2015, deducendo
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 6 legge 152 del 1975, in
relazione alla restituzione dell’arma in sequestro all’imputato. Si sostiene,
con richiami di giurisprudenza, che la confisca è obbligatoria anche in
caso di declaratoria di estinzione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La confisca prevista dall’art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152 è
obbligatoria per tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi
anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione,
restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di
appartenenza dell’arma a persona estranea al reato medesimo (Sez. 1, n.
49969 del 09/10/2015 – dep. 18/12/2015, PG in proc. Costantini, Rv.
265409; Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012 – dep. 15/01/2013, Scotti, Rv.
254213). Laddove tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice
del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la
sentenza, senza rinvio, disponendo direttamente la confisca (Sez. 1, n.
11604 del 28/02/2013 – dep. 12/03/2013, P.G. in proc. Morrone e altri,
Rv. 255160; Sez. 1, n. 11128 del 12/11/1997 – dep. 03/12/1997, P.M. in
proc. Maesano, Rv. 209157).

2

preliminari del Tribunale di Asti dichiarava non doversi procedere, nei

2. Come già ricordato, nel caso in esame il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Asti, giudicando in materia di reato
concernente le armi, ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti
dell’imputato, per estinzione, conseguente ad oblazione, del reato
ascrittogli. Dato che la predetta sentenza presuppone, come quella
dichiarativa della colpevolezza, la sussistenza di tutti gli estremi del
reato, lo stesso giudice – che implicitamente aveva ritenuto perfezionato

avrebbe dovuto disporre la confisca del fucile, ai sensi dell’art. 6 legge 22
maggio 1975, n. 152.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio limitatamente al dissequestro e alla restituzione del corpo del
reato, nonché alla omessa confisca, che va disposta, del fucile. Deve
essere ordinato, inoltre, il versamento dell’arma alla direzione di
artiglieria territorialmente competente e deve essere disposta
comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti.

P. Q. M.

A scioglimento della riserva assunta il 24 novembre 2016, annulla,
senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente al dissequestro e alla
restituzione del corpo del reato, nonché alla omessa confisca, che
dispone, del fucile.
Ordina il versamento dell’arma alla direzione di artiglieria
territorialmente competente.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti.
Così deciso in Roma, 25 novembre 2016.

il reato, dato il richiamo della sentenza all’art. 129 cod. proc. pen. –

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