Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19382 del 12/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19382 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMANIELLO NICOLA nato il 23/12/1974 a VIETRI DI POTENZA

avverso la sentenza del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

Data Udienza: 12/02/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Giuseppe Corasaniti, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 3/03/2017, la Corte d’Appello di Milano confermava la
sentenza, emessa in data 17/0272014, con la quale Romaniello Nicola e Russo Gennaro erano
stati condannati, ciascuno, alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di cui agli art.

lampeggiante (apposto sull’autovettura) Nissa Micra, tg EB 587 JD ed un tesserino, in uso
all’arma dei Carabinieri, oggetti comunque idonei a simulare l’appartenenza a detta arma( fatti
commessi in Roma e Milano, il 26 maggio 2010).
2. Romaniello Nicola, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso
tale sentenza, con cui chiede l’annullamento del provvedimento in questione e, in subordine, la
rideterminazione della pena, lamentando vizi di legittimità, per violazione dei principi
costituzionali, ex art 24, c. 2, 3 e 111 della Costituzione, in particolare, per l’asserita lesione
del diritto di difesa, verificatasi in occasione del mancato rinvio all’udienza del 17 febbraio
2014, chiesto per impedimento determinato dalla celebrazione contestuale di altro
procedimento, a carico del Romaniello, presso il Tribunale di Potenza. Ad avviso del ricorrente,
il riscontro, in quest’ultima sede, dell’assenza del Romaniello non muterebbe la situazione, ben
potendosi prospettare esigenze di tecnica difensiva e dovendosi valutare le possibilità di difesa
dell’imputato in entrambi i procedimenti, su un piano astratto. A ciò, secondo parte ricorrente,
si aggiungerebbero vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte
territoriale non avrebbe spiegato, con motivazione logica, la riconducibilità al Romaniello del
possesso del tesserino riposto nel cassetto della vettura, noleggiata dal Russo. Considerazioni
analoghe, ad avviso del ricorrente, varrebbero per l’utilizzo del lampeggiante, considerato il
noleggio effettuato dal Russo, non dal prevenuto. Né, tanto meno, sarebbe provata in via di
certezza, la conoscenza del Romaniello della mancata appartenenza del Russo alle Forze
dell’Ordine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Relativamente all’impedimento addotto dall’odierno ricorrente, si rileva, concordemente con
le osservazioni svolte dal giudice del merito, che lo stesso non risulta comprovato, stante la
mancata comparizione del medesimo avanti al Tribunale di Potenza.
Solo la presenza contemporanea avanti ad altra Autorità Giudiziaria avrebbe potuto
giustificare l’accoglimento della richiesta di rinvio, dovendosi dare rilievo in via esclusiva a

1

110, 497 ter, cod. pen., perché, in concorso tra loro, illecitamente detenevano un

ragioni obiettive di forza maggiore, con riferimento ad un’impossibilità materiale dell’imputato
di presenziare nel corso del dibattimento.
In tale ottica non assume rilievo un’ipotetica strategia difensiva, incidente su possibilità
astratte, riservate all’interessato, da valutarsi in relazione allo sviluppo del processo.
2. Relativamente poi alle censure, incentrate su pretese carenze motivazionali, legate a
contraddittorietà e profili di illogicità, le stesse non si ritengono condivisibili.
Nella motivazione della sentenza impugnata si dà atto che entrambi gli imputati, identificati
dalla pattuglia di Polizia di Stato a bordo della vettura Nissan Micra, sorpresa mentre viaggiava

alla richiesta di esibizione del tesserino, i due avevano riferito di non averlo, dopo di che, nel
cassettino porta oggetti, era stato rinvenuto un tesserino, con la scritta “Carabinieri”, di cui gli
imputati non avevano saputo spiegare il possesso. Altra circostanza, desumibile dalla sentenza
del giudice del primo grado e riportata anche dal giudice dell’appello, era poi attinente
all’utilizzo, da parte di entrambi gli imputati, indifferentemente, del lampeggiante, il che
assume un indubbio rilievo, stante l’imputazione, avente ad oggetto, per l’appunto, l’uso del
lampeggiante e il possesso del tesserino di identificazione.
La motivazione, sul punto, è scevra da qualsivoglia tipo di critica, essendo completa e
pienamente congrua, in relazione a criteri di logicità.
2. Alla luce delle considerazioni esposte va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, con
contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma, che si stima equo fissare in C 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/02/2018

zigzagando, avevano affermato di essere Carabinieri dei Servizi Segreti, in missione segreta;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA