Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19381 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19381 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BADRI SALAHEDDIN N. IL 14/11/1989
EL HARIRI ABDELGHANI N. IL 30/12/1973
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avverso la sentenza n. 7980/2012 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/01/2014
OSSERVA
Badri Salaheddine , FarissFehallah e El Hariri Abdelghani ricorrono per cassazione
avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp, dal Tribunale di Padova, in data 19-313 , per il reato di cui all’art 73 DPR 309/90 , commesso in Padova il 23-7-12.
I primi due ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione; il terzo
Il ricorso di Badri Salaheddine e Faris Fehallah non muove alcuna censura alla
sentenza impugnata, riconoscendo anzi espressamente che essa è “caratterizzata
da equilibrio, equità di giudizio, approfondita analisi dei fatti ed accurata
motivazione”.
In merito alla censura concernente l’insufficiente motivazione in ordine alla
congruità della pena ( ric. Abdelghani) , occorre osservare come il ricorrente non
abbia interesse alla proposizione del motivo poiché il giudice ha applicato la pena da
lui stesso richiesta, in accordo con il pubblico ministero.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500
ciascuno , determinata in considerazione della natura del provvedimento
impugnato , in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-1-14.
deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena finale.