Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19381 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19381 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
RIGOLI FRANCO nato il 08/04/1973 a MAGENTA
GEGAJ GJOK nato il 01/04/1977

avverso la sentenza del 01/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 12/02/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Giuseppe Crasaniti, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 1/2/2017, la Corte d’Appello di Milano confermava la
sentenza, emessa dal locale Tribunale in data 11/4/2017, con la quale Gegaj Giok, Rigoli

di mesi dieci di reclusione, anni uno di reclusione e, quanto a Ciccarello Davide e Ciccarello
Rochi, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena finale di € 300,00 di multa.
Segnatamente, Gegaj e Rigoli erano stati condannati, in ordine a reati, contestati ex art. 110,
582, 585, cod. pen., art. 4 legge n. 110/75, art. 635 e 624 cod. pen., per aver cagionato a Lo
Verde Alessandro, con uno strumento atto ad offendere la persona, lesioni giudicate guaribili in
giorni 3 e per aver danneggiato, con un tubolare di ferro e con calci, una vettura Mercedes, di
proprietà del Lo Verde, impossessandosi delle chiavi di tale veicolo; i fratelli Ciccarelli erano
stati condannati, in relazione al reato ex art. 588, c. n. 1 e 2, cod. pen., per aver partecipato
ad una rissa aggravata, nel corso della quale avevano riportato lesioni Rigoli Franco e i due
Ciccarello (fatto commesso, in Pogliano Milanese, il 26/12/2010).
2. Rigoli Franco e Gegaj Giok, tramite i loro difensori di fiducia, con atti separati, hanno
proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, allegando vizi di illogicità della
motivazione e inosservanza di disposizioni processuali.
Segnatamente, Rigoli ha richiamato le dichiarazioni, rese dai testi a difesa Massimiliano
Pitocchi e Valentina Di Gloria, i quali avrebbero riferito di un’aggressione, patita dal Rigoli, ad
opera di due individui, scesi da due distinte vetture. La Corte non avrebbe dato atto del
contrasto tra le versioni rese da costoro e dagli altri testimoni, il che inficerebbe la motivazione
del provvedimento impugnato. In ogni caso, a dire del ricorrente, la ricostruzione fattuale,
operata in sentenza, sarebbe illogica, non essendo verosimile che l’ipotizzata rissa tra Rigoli e
il gruppo dei Ciccarello fosse avvenuta prima dello scontro tra il Rigoli e il Lo Verde. Né, del
resto, i giudici avrebbero assolto ai loro oneri, secondo i principi generali, rendendo
affermazioni apodittiche e non procedendo alla declaratoria di prescrizione della
contravvenzione, contestata sub b) e alla declaratoria della sopravvenuta depenalizzazione del
delitto di danneggiamento. Quanto poi all’ipotizzato reato di furto delle chiavi dell’automezzo,
realizzato per impedire alle vittime di allontanarsi a bordo del mezzo, palesemente sarebbe
carente l’elemento psicologico del dolo specifico, rappresentando l’azione un seguito non
punibile delle condotte ascritte con gli altri capi di imputazione.
Il ricorrente Gegaj Gjok, a sua volta, lamenta l’omessa risposta alle doglianze, esposte dalla
difesa, con particolare riferimento alla declaratoria di prescrizione del reato contravvenzionale,
contestato sub b), con conseguente violazione dell’art. 157 cod. pen.. Per di più, nella parte
motiva della sentenza impugnata, i giudici avrebbero dedicato poche righe alla figura del
1

Franco, Ciccarello Davide e Ciccarello Rochi erano stati condannati, rispettivamente, alla pena

ricorrente, basandosi sui certificati medici in atti, per avvalorare la sussistenza delle lesioni
personali, pur trattandosi di semplici contusioni, non riconducibili al concetto di “malattia” in
senso tecnico. La doglianza, mossa con l’atto d’appello circa l’accertamento della presenza sul
luogo del commesso reato dell’esponente, deriverebbe dalla discordanza esistente tra le
dichiarazioni testimoniali acquisite nell’ambito del procedimento. I giudici avrebbero
considerato un solo episodio, costituito dalla rissa tra il Rigoli e i fratelli Ciccarello e non già gli
avvenimenti avvenuti durante tutta la notte del 26/12/2010.

1. I ricorsi sono infondati, fatta eccezione per i profili relativi alla prescrizione del reato
prescrizionale, ex art. 4 legge n. 110/1975, compiuta dopo quattro anni, rispetto alla data di
commissione del reato, del 26/12/2010, in epoca anteriore alla data di emissione della
sentenza, risalente al 1/02/2017.
Ciò posto, si osserva che le censure, mosse dagli odierni ricorrenti, circa pretese
contraddittorietà e violazioni di disposizioni processuali, per motivazioni apparenti e
apodittiche, non sono sufficientemente specifiche, risolvendosi in affermazioni generiche, circa
la ricorrenza di vuoti motivazionali e circa conseguenti contraddittorietà e illogicità della
sentenza, senza che siano enucleati i singoli punti, fatta eccezione per l’omessa considerazione
delle risultanze, evincibili dalle dichiarazioni, rese dai testi indicati dalla difesa, e per
l’attestazione medica di un processo patologico, riconducibile al concetto tecnico di “malattia”.
Dalla sentenza impugnata emerge la ricostruzione fattuale, riportata dal primo giudice nella
sentenza di primo grado, nella progressiva evoluzione, con il richiamo delle deposizioni
testimoniali, confermative dei fatti, inclusi gli effetti lesivi subiti dalla parti lese, con riferimento
ai reati di lesioni personali e di danneggiamento. In sintesi, la Corte d’appello ha poi motivato
la decisione di confermare integralmente la sentenza di primo grado, individuando gli elementi
del reato di rissa, connotato dalla partecipazione di tre soggetti, nonché il nucleo essenziale del
fatto, caratterizzato dall’aggressione di plurimi soggetti, poi identificati negli odierni ricorrenti,
al carabiniere Lo Verde, rimasto leso nell’occasione a seguito di colpi infertigli con una sbarra di
ferro, e dal danneggiamento dell’autovettura di quest’ultimo.
Alla luce di dette considerazioni, si ritiene che la sentenza impugnata siai scevra di vizi, di
natura argomentativa, oltre che da violazioni di disposizione di legge.
Parimenti, sono destituite di fondamento le argomentazioni, peraltro coinvolgenti il merito
della causa, circa l’assenza dell’elemento psicologico, richiesto per l’addebito del furto delle
chiavi del veicolo di pertinenza del Lo Verde, essendo sufficiente un dolo generico,
prescindente dalle motivazioni sottostanti.
Da ultimo, va rilevato che il reato di danneggiamento, contestato ai sensi dell’art. 635 cod.
pen., non è depenalizzato, ai sensi del D.Igs.vo n. 7/2016, trattandosi di danneggiamento
aggravato e non nella forma semplice, trasformata in illecito civile.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Alla luce delle considerazioni esposte, si deve quindi annullare la sentenza impugnata
senza rinvio , quanto al reato convenzionale perché estinto per prescrizione, eliminandosi nel
contempo la pena ad esso relativa di un mese di reclusione . Si rigetta il ricorso nel resto.

P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio quanto al reato contravvenzionale perché estinto

per prescrizione. Elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Rigetta nel resto.

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