Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19380 del 25/11/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19380 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Casadei Sonia, nata a Rimini il 21/05/1963

nei confronti di
Guagneli Paola, nata a Rimini il 26/09/1962

avverso la sentenza del 10/04/2015 del Tribunale di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiararsi
inammissibile il ricorso e adottando i provvedimenti di cui all’art. 616 cod. proc.
pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 aprile 2015 il Tribunale di Ancona ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Paola Guagneli in relazione al reato, a lei

Data Udienza: 25/11/2016

contestato, di cui all’art. 660 cod. pen. per essere estinto per intervenuta
oblazione.

2. Avverso detta sentenza e avverso la precedente ordinanza del 23 gennaio
2015 dello stesso Tribunale, nella parte in cui l’imputata era stata ammessa alla
oblazione, ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv.
Riccardo Leonardi, la parte civile Sonia Casadei, che ne ha chiesto l’annullamento
sulla base di tre motivi, la cui illustrazione ha fatto precedere dalla descrizione

2.1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la inosservanza delle
norme processuali, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione
all’art. 162-bis cod. pen. per inammissibilità dell’oblazione, avuto riguardo alla
descrizione del fatto nel capo di imputazione, che rimandava ad altri reati oltre a
quello di cui all’art. 660 cod. pen., e in particolare ai reati di agli artt. 527 e 609bis cod. pen., ostativi all’oblazione, e alla gravità della condotta che aveva avuto
eco nella stampa locale.
2.2. Con il secondo motivo si è denunciata la inosservanza delle norme
processuali, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt.
546, comnna 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. per omessa pronuncia su
alcune imputazioni, riguardanti i predetti ulteriori reati.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato la inosservanza o
erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 527 e 609-bis cod. pen., e conseguente inosservanza
delle norme processuali, ex art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in

relazione all’art. 33-septies cod. proc. pen. e nullità dell’ordinanza ammissiva
all’oblazione, del giudizio e della sentenza, per non avere il Giudice del
dibattimento dichiarato, rilevando la diversa qualificazione giuridica del fatto, il
proprio difetto di attribuzione in favore del Tribunale in composizione collegiale e
disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero affinché procedesse
nuovamente all’esercizio dell’azione penale.

3. Con memoria difensiva, recante la data 11 gennaio 2016, l’imputata Paola
Guagneli, assistita dal difensore avv. Andrea Casula, ha dedotto la
inammissibilità del ricorso, opponendo in via preliminare in rito, con richiamo ai
principi di diritto ritenuti pertinenti, la insussistenza dei presupposti di legge e la
carenza di interesse della parte civile a impugnare la sentenza non
pregiudizievole per le sue ragioni.

delle fasi del procedimento.

4. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta depositata il 30
marzo 2016, ha concluso per la inamnnissibilità del ricorso, stante la sua
manifesta infondatezza, per difetto di legittimazione della parte civile a proporre
la impugnazione per carenza di interesse avverso sentenza non produttiva di
effetti nel giudizio civile, e per essersi la stessa parte comunque limitata a
sollecitare una delibazione su aspetti penali, esulante dai limiti delle facoltà
riconosciutele dalla legge.

pen., datata 17 novembre 2016, ha insistito per l’accoglimento del ricorso,
contestando la fondatezza delle argomentazioni della Procura generale e della
memoria difensiva dell’imputata, peraltro mai rinvenuta nel fascicolo di ufficio.

6. All’udienza camerale del 24 novembre 2016 il Collegio ha formulato
riserva di decisione che ha sciolto in data odierna, provvedendo come da
dispositivo steso in calce alla presente sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la preliminare e assorbente ragione che è
stato proposto da soggetto non legittimato.

2. La ricorrente Sofia Casadei, che si è qualificata nel ricorso “parte civile
costituita nel procedimento penale n. 5032/13 R.G.N.R. (…) a carico della
Dott.ssa Paola Guagneli, imputata del reato di cui all’art. 660 c.p.”, è, invero,
priva di legittimazione processuale, poiché la sua costituzione di parte civile, che
l’ha legittimata all’esercizio dell’azione civile, ai sensi degli artt. 74 e segg. cod.
proc. pen., e l’avrebbe legittimata alla impugnazione, ai sensi dell’art. 576 cod.
proc. pen., deve intendersi revocata, secondo il disposto nornnativo dell’art. 82,
comma 2, cod. proc. pen., non avendo la stessa presentato le sue conclusioni a
norma dell’art. 523 cod. proc. pen.
2.1. Si rileva in diritto che l’art. 82 cod. proc. pen., che disciplina la revoca
della costituzione di parte civile, dispone al secondo comma che “La costituzione
si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell’art.
523 (…)”, e quindi se, in sede di discussione, non “presenta conclusioni scritte,
che devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche la
determinazione de/loro ammontare”, sì come prevede l’art. 523, comma 2, cod.
proc. pen.

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5. La ricorrente, a mezzo memoria di replica ex artt. 611 e 121 cod. proc.

La giurisprudenza di legittimità, rimarcando che la ratio della disciplina della
revoca tacita della costituzione di parte civile, intesa quale negozio giuridico
unilaterale che sottrae al giudice penale il potere-dovere di giudicare in ordine
alla domanda risarcitoria, si incentra, in mancanza delle conclusioni della indicata
parte, sulla necessità di acquisire processualmente, con stabile documentazione,
le richieste ferme e precise da parte del danneggiato, trattandosi di pretesa
civilistica (Sez. 5, n. 41141 del 17/10/2001, dep. 2001, Friso, Rv. 220864), ha
puntualizzato che di revoca si può parlare solo se la parte civile non precisi in

alle conclusioni presentate allatto della costituzione, e manchi alcuna traccia
scritta dei termini delle stess ovvero non siano verbalizzate le richieste orali
relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla
rifusione delle spese (tra le altre, Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi,
Rv. 267769; Sez. 5, n. 29675 del 02/05/2016, Carbonelli, Rv. 267385; Sez. 4,
n. 4492 del 09/12/2015, dep. 2016, Lucca, Rv. 265953; Sez. 1, n. 12550 del
12/03/2015, Fusser, Rv. 262299; Sez. 5, n. 6641 del 14/11/2013, Adinolfi,
Rv. 262432; Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, Rosi, Rv. 237773), ponendosi
comunque il mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate nel precedente
grado di giudizio dalla parte civile come presupposto della impugnabilità della
sentenza per opera della medesima parte (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep.
2013, Colucci, Rv. 254130).
2.2. Si rileva in fatto, come emerge dai verbali di udienza, consultabili in
ragione della natura processuale della questione, che la persona offesa Sonia
Casadei, costituitasi parte civile con atto depositato in cancelleria il 2 dicembre
2014, è comparsa all’udienza del 23 gennaio 2015, assistita dal difensore,
opponendosi alla istanza di oblazione, che, depositata nell’interesse
dell’imputata, è stata accolta con ordinanza allegata allo stesso verbale di
udienza, mentre è rimasta assente, alla pari del suo difensore, all’udienza del 10
aprile 2015, alla quale il processo è stato rinviato e al cui esito è stata emessa la
sentenza impugnata.
2.3. Alla stregua di detti dati fattuali, che hanno registrato l’attività
processuale svolta dopo la costituzione della odierna ricorrente quale parte civile,
risulta attestato che la stessa non ha rassegnato le sue conclusioni né per iscritto
né oralmente, non equivalendo la semplice espressa opposizione alla oblazione
come formulazione delle richieste conclusive ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
523 cod. proc. pen., né essendo la medesima parte comparsa, personalmente o
a mezzo del suo difensore, all’udienza di rinvio, fissata in sua presenza e nel cui
corso, già acquisito in atti il modello di pagamento quietanzato del 29 gennaio
2015 della somma dovuta per pena pecuniaria e spese processuali, il Pubblico
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alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione, neppure richiamandosi

ministero e l’imputata hanno precisato le rispettive conclusioni, chiedendo il
primo “NDP per oblazione” e dichiarando la seconda di associarsi.

3. È, quindi, consequenziale il rilievo che, dovendo intendersi revocata ex
lege -in linea con le condivise premesse in diritto- la costituzione di parte civile
della ricorrente per omessa presentazione delle conclusioni, l’esame del ricorso è
precluso dal suo essere stato proposto “da chi non è legittimato”, inducente alla

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di millecinquecento euro in favore
della cassa delle ammende.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva assunta il 24 novembre 2016, dichiara
inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2016

sua inammissibilità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

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