Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19380 del 12/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19380 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ADINOLFI GIUSEPPE nato il 17/04/1982 a NOCERA INFERIORE

avverso la sentenza del 20/09/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI,
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per il rigetto,
udito il difensore di parte civile, avv. CATERINA FERRARA del Foro di Nocera
Inferiore, per Smith Coppola, che si è riportato alle conclusioni del Procuratore
generale e ha depositato conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno con sentenza

del 20/9/2016, ha

confermato, con l’aggravio delle spese processuali del grado a favore della parte
civile, previa riqualificazione del reato di cui all’art.485 cod.pen. in quello di cui
all’art.491 cod.pen., la sentenza del Tribunale di

Nocera Inferiore del

19/4/2013, appellata dall’imputato Giuseppe Adinolfi, che l’aveva

ritenuto

responsabile dei reati di cui agli artt. 485 e 646 cod.pen., in continuazione, e
l’aveva perciò condannato alla pena di anni uno di reclusione e al risarcimento

Data Udienza: 12/02/2018

dei danni, liquidati in C 10.000,00= a favore della società La Pinta s.r.l. e di C
5.000,00= in favore di Smith Coppola.
Giuseppe Adinolfi era accusato di avere, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, trattenuto un carnet con undici assegni della La
Pinta s.r.I., da lui posseduto in qualità di ex amministratore, e di aver falsificato
l’assegno bancario 0911550803, tratto sul conto corrente 12512/11 della ex
Banca Antonveneta dell’importo di C 3.250,00= in favore di Lorenzo Pagano,
compilandolo e apponendovi la firma falsa del nuovo amministratore Smith

2. Ha proposto ricorso l’avv.Tiziano Tizzano, difensore di fiducia
dell’imputato, svolgendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con
riferimento agli artt. 161, 171, lett. d), e 548, comma 2, cod.proc.pen.
La Corte di appello non aveva risposto adeguatamente alle doglianze
difensive in tema di nullità dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza
all’imputato contumace, poiché l’avviso di deposito

ex

cod.proc.pen. e l’estratto contumaciale erano stati notificati

art.548, comma 2,

ex art.161, comma

4, cod.proc.pen. solo al difensore per insufficienza dell’indirizzo dell’imputato
determinata unicamente da errore della cancelleria, mentre sul frontespizio della
sentenza di primo grado era riportato l’indirizzo completo.
2.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, cod.proc.pen. il
ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità
in relazione agli artt.521 e 522 cod.proc.pen. e 6, par.1, CEDU.
La Corte di appello, anziché prender atto dell’abrogazione di uno dei due
delitti contestati, quello di cui all’art.485 cod.pen., l’aveva riqualificato nel più
grave titolo di reato di cui all’art.491 cod.pen., senza aver dato all’imputato in
alcuna fase della procedura la possibilità di essere informato e di predisporre
adeguate difese, in violazione dell’art.6 CEDU, della sentenza Drassich/Italia e
con peggioramento sostanziale del trattamento sanzionatorio
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi
motivazionali con riferimento agli artt.185 cod.pen., 2059 cod.civ. e 539
cod.proc.pen.
Il Giudice di primo grado aveva liquidato il danno alle parti civili in C 10.000
a favore della società e in C 5.000 a favore del Coppola, senza neanche precisare
la natura, patrimoniale o meno, del danno liquidato, a fronte di una richiesta
attinente ad entrambe le voci.
Come lamentato in atto di appello, la liquidazione equitativa del danno
patrimoniale, di per sé documentabile, era inammissibile.

2

Coppola.

Quanto al danno morale, non era possibile procedere alla liquidazione
equitativa in modo puro, senza alcun riferimento a parametri e criteri orientativi
che guidassero il percorso argomentativo in modo da consentire il controllo
dell’effettiva valutazione della gravità del fatto e delle condizioni soggettive della
persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

denuncia violazione di legge con

riferimento agli artt. 161, 171, lett. d), e 548, comma 2, cod.proc.pen.
La Corte di appello non avrebbe risposto adeguatamente alle doglianze
difensive in tema di nullità dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza
all’imputato contumace, poiché l’avviso di deposito

ex

art.548, comma 2,

cod.proc.pen. e l’estratto contumaciale erano stati notificati

ex art.161, comma

4, cod.proc.pen. solo al difensore per insufficienza dell’indirizzo dell’imputato
determinata unicamente da errore della cancelleria, essendo riportato sul
frontespizio della sentenza di primo grado l’indirizzo completo.
La doglianza è infondata.
1.1. La Corte territoriale ha ritenuto correttamente eseguita la notificazione
all’imputato dell’avviso di deposito

ex art.548, comma 2, cod.proc.pen. e

dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, ex art.161, comma 4,
cod.proc.pen. presso il difensore per insufficienza dell’indirizzo dell’imputato.
Il ricorrente non contesta quanto puntualmente affermato in sentenza,
ossia che il domicilio dichiarato dall’Adinolfi e poi confermato con l’atto di
nomina del difensore di fiducia del 22/2/2013 non recasse l’indicazione del
numero civico, ma solo l’indicazione di San Marzano sul Sarno, Via Manzoni 7°
Traversa (laddove peraltro erano stati ritualmente notificati sia l’avviso di
conclusione delle indagini preliminari, sia il decreto di citazione diretta a
giudizio).
In tale luogo era stata tentata senza successo la notifica in data 27/7/2013.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte costituisce dichiarazione o
elezione di domicilio insufficiente od inidonea quella che non rechi la indicazione
del numero civico, con la conseguenza che, anche in tal caso, la notificazione va
effettuata mediante consegna al difensore (Sez. 5, n. 31962 del 25/06/2001,
Troiano B, Rv. 220232; Sez. 1, n. 45274 del 10/10/2013, D’Ambra, Rv.
257897).
1.3. Il ricorrente sostiene che il corretto numero civico risultava dalla
sentenza di primo grado, diversamente da quanto sostenuto
dalla Corte territoriale.

3

expressis verbís

1. Con il primo motivo il ricorrente

Il controllo eseguito d’ufficio da questa Corte, giudice del fatto processuale,
mostra che il documento originale della sentenza di primo grado riporta accanto
al nome dell’imputato l’indirizzo di San Marzano sul Sarno, via Manzoni, 7°
Traversa, senza indicare il numero civico; così pure la copia della sentenza che
si è tentato di notificare, senza successo, al domicilio dichiarato in data
12.7.2013, con mancata notifica per irreperibilità del destinatario.
Il numero 6 è stato aggiunto a mano, presumibilmente dopo una ricerca
anagrafica eseguita dagli uffici di cancelleria, accanto all’indirizzo, sulla copia
ex

art.161/4 cod.proc.pen. insieme alla scritturazione «anzi ai sensi dell’art.161
comma 4 cod.proc.pen. all’avv. Tiziano Tizzani del Foro di Nocera».
La già citata sentenza della Sez. 1, n. 45274 del 10/10/2013, D’Ambra,
aveva appunto deciso un caso analogo in cui l’indicazione era stata integrata
d’ufficio con le risultanze del certificato anagrafico, ma la notifica era risultata
impossibile per il trasferimento altrove dell’imputato e la Corte ha escluso che
dal predetto intervento integrativo dell’ufficio, non dovuto, potesse conseguire
l’applicazione dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen.
Resta il fatto, insuperabile e non contestato, che l’imputato non aveva
dichiarato il numero civico, rendendo così inidonea e incompleta la sua
dichiarazione e legittimando così il ricorso alla procedura alternativa di
notificazione disciplinata dal comma disciplinata dal comma 4 dell’art.161 del
codice di rito.

2. Con il secondo motivo proposto ex

art.606, comma 1, il ricorrente

lamenta inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità in
relazione agli artt.521 e 522 cod.proc.pen. e 6, par.1, CEDU.
La Corte di appello, anziché prender atto dell’abrogazione di uno dei due
delitti contestati, quello di cui all’art.485 cod.pen., l’aveva riqualificato nel più
grave titolo di reato di cui all’art.491 cod.pen., senza aver dato all’imputato in
alcuna fase della procedura la possibilità di essere informato e di predisporre
adeguate difese, in violazione dell’art.6 CEDU, della sentenza Drassich/Italia e
con peggioramento sostanziale del trattamento sanzionatorio
2.1. Il motivo è palesemente infondato.
L’art. 521 cod.proc.pen., rubricato «Correlazione tra l’imputazione
contestata e la sentenza», enuncia al primo comma il principio riassumibile nel
brocardo latino iura novit curia, in base al quale il giudice, nella sentenza, può
dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata
nell’imputazione, purché il reato non ecceda la propria competenza o non sia

4

della sentenza successivamente notificata il 1/10/2013 all’avv.Tizzani

affidato alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché
monocratica.
Al fine di tutelare il diritto di difesa dell’imputato, però, il secondo comma
dell’ad. 521 impone al giudice che accerti che il fatto è diverso da come descritto
nel decreto che dispone il giudizio (ovvero nella contestazione effettuata a norma
degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen.) di pronunciare
un’ordinanza con cui dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero.
L’art.518 cod.proc.pen. invece considera l’ipotesi dell’emersione nel corso

che dispone il giudizio e perseguibile d’ufficio, prevedendo che in tal caso si
proceda nelle forme ordinarie, salva l’autorizzazione alla contestazione suppletiva
con il consenso dell’imputato e purché non ne derivi pregiudizio per la speditezza
dei procedimenti.
2.2. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che per «fatto
nuovo», regolato dall’art.518 cod.proc.pen., si intende un fatto ulteriore ed
autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si
sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale
autonomo thema decidendum, trattandosi di un accadimento naturalisticamente
e giuridicamente autonomo.
Invece, per «fatto diverso», considerato dal comma 2 dell’art.521, deve
intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso
invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli
descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una correlativa
puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 6, n.
26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861; Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015 dep. 2016,p.c.in proc.Marafioti, Rv. 266019; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998,
Capano, Rv. 211477).
2.3. Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se
il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una
situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell’ipotesi
accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell’imputato (Sez.
6, n. 6346 del 09/11/2012,2013, Domizi e altri, Rv. 254888); occorre quindi
una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie
concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo
che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un
reale pregiudizio dei diritti della difesa; l’indagine volta ad accertare la violazione
del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente
letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e
di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso

5

del processo di un fatto nuovo a carico dell’imputato, non enunciato nel decreto

l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in
ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del
15/07/2010,Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco Rv.
205619).
2.4. Nella fattispecie il fatto contestato è rimasto immutato in tutti i suoi
elementi e la Corte ne ha solo modificato la qualificazione giuridica,
inquadrandolo, del tutto correttamente, nella fattispecie incriminatrice
dell’art.491 cod.pen. in luogo di quella dell’art.485 cod.pen., nel frattempo

Si verte quindi nella presente fattispecie in un caso di mera riqualificazione
giuridica della fattispecie nell’esercizio del potere del giudice di applicare la
norma di diritto al fatto sottopostogli (narra mihi factum, dabo tibi ius).
2.5. La Corte non ritiene che nella fattispecie l’imputato possa invocare i
principi della c.d. sentenza Drassich della Corte europea diritti dell’uomo, sez. II,
11/12/2007, n. 25575, che mirano a tutelare l’imputato dal disorientamento
difensivo procurato anche dalla mera riqualificazione giuridica del fatto storico
contestato.
Secondo tale importante arresto della Corte europea, il diritto ad essere
informato comprende anche la qualificazione giuridica dei fatti contestati e
pertanto, alla luce di un’interpretazione sistematica delle lett. a) e b) dell’art. 6,
par. 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, quando il diritto nazionale preveda la possibilità di attribuire
ai fatti contestati all’imputato una diversa qualificazione giuridica, l’imputato
deve essere informato di tale qualificazione giuridica in tempo utile per poter
esercitare i diritti di difesa riconosciuti dalla Convenzione in modo concreto ed
effettivo; secondo la Corte il mezzo più appropriato per rimediare a tale
violazione è la riapertura del processo.
Questa Corte ha pertanto adeguato la sua giurisprudenza a tali principi
affermando che nel giudizio di legittimità, il potere della Corte di attribuire una
diversa qualificazione giuridica ai fatti accertati non può avvenire con atto a
sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa, imponendo, per contro, la
comunicazione alle parti del diverso inquadramento prospettabile, con
concessione di un termine a difesa, in attuazione del principio di diritto espresso
dalla Corte Europea Diritti dell’Uomo con la sentenza 11 dicembre 2007, Drassich
c. Italia (Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015 – dep. 2016, Caruso, Rv. 266953);
ovvero ha ravvisato la violazione irrimediabile del diritto di difesa nel caso in cui
sia ritenuta in sentenza l’ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex
art. 476, comma secondo, cod. pen., non adeguatamente e correttamente
esplicitata nella contestazione, considerato che, anche alla luce dei vincoli posti

6

depenalizzata.

dalla giurisprudenza della Corte EDU è diritto dell’imputato essere informato
tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico,
quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti (Sez. 5, n. 12213 del
13/02/2014, Amoroso e altri, Rv. 260209).
La giurisprudenza di questa Corte ha però in varie prospettive circoscritto
la portata del principio e in particolare esso è stato confinato nei soli ambiti
che non consentono all’imputato di rielaborare la propria linea difensiva; di
conseguenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello

anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti
con la sentenza Drassich, perché l’imputato può contestarla nel merito con il
ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 17782 del 11/04/2014, Salsi, Rv. 259564);
inoltre che l’osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla
qualificazione giuridica dei fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere, sancito
dall’art. 111, comma terzo, Cost. e dall’art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett.
a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich
c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla
riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva
interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente
esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 3, n. 2341 del
07/11/2012 – dep. 2013, Manara e altro, Rv. 254135).
La violazione, dunque – secondo la impostazione tutt’altro che formalistica
della Corte di Strasburgo – deve aver comportato un concreto e non meramente
ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della
cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei
termini dell’addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di
novità che da quel mutamento sono scaturiti. (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015,
Lucci, Rv. 26443801, in motivazione)
I principi della sentenza Drassich non vengono quindi in considerazione nella
presente fattispecie perché la riqualificazione giuridica è stata effettuata con la
sentenza di appello e il ricorrente ha avuto modo di reagire in sede di
legittimità, laddove nel contestare in rito la riqualificazione operata dalla Corte
territoriale, non ha speso alcun argomento per contestare nel merito l’erroneità
della predetta operazione di riqualificazione giuridica.

3. La giurisprudenza di questa Corte è divisa circa la persistenza della
sanzione penale in ordine alla falsificazione di assegni non trasferibili per girata.
Questa Sezione (sentenza n.3422 del 22.11.2016, dep. 2017, Merolla)
chiamata ad applicare il nuovo testo dell’art.491 cod.pen.

7

ha escluso la

non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio,

riconducibilità generalizzata della falsificazione dell’assegno bancario alla
fattispecie di cui al riformulato art. 491, riferibile unicamente alla falsificazione
dell’assegno bancario non munito di clausola di non trasferibilità, dovendosi, di
contro, considerare fatto non più previsto dalla legge come reato la
contraffazione di un assegno bancario non trasferibile, girato solo per l’incasso.
La sentenza della Sez. 2, n. 52218 del 28/10/2016, P.G. in proc.
Grassano, Rv. 268761, afferma il persistente rilievo penale della condotta di
falsificazione della firma di traenza di un assegno bancario, purché sorretta dal

danno, non si pone necessariamente in contrasto, vista la natura astratta del
principio formulato, anche se non risulta che nella fattispecie l’assegno bancario
falsificato fosse corredato della clausola di intrasferibilità.
Nella lettura della nuova disposizione incriminatrice

non si può

prescindere dalle precise indicazioni fornite dalla sentenza delle Sezioni Unite
Sez. U, n. 4 del 20/02/1971, Guarracino, Rv. 118012.
E’ pur vero che tale risalente pronuncia si era data carico di segnare il
confine tra i reati di cui agli artt. 485 e 491 cod.pen. in riferimento a un diverso
testo normativo e in un contesto in cui la falsità materiale di scrittura privata
costituiva tuttora reato; tuttavia le Sezioni Unite avevano pur sempre analizzato
e interpretato elementi costitutivi della fattispecie comuni alla vecchia e alla
nuova disposizione incriminatrice, ossia la nozione di «altro titolo di credito
trasmissibile per girata o al portatore», e avevano colto la ragione della più
rigorosa tutela accordata dall’art. 491 cod.pen. ai titoli di credito al portatore o
trasmissibili per girata, equiparati quoad poenam agli atti pubblici, nel maggiore
pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione proprio del titolo al
portatore o trasmissibile per girata rispetto al regime di circolazione dei titoli
nominativi.
Per tale ragione le Sezioni Unite hanno ritenuto che la libera trasferibilità
doveva esistere in concreto, come requisito essenziale condizionante
l’applicabilità della norma, non potendosi, dunque, prescindere, a tal fine, dalle
clausole che in concreto ostacolino giuridicamente la circolazione dei titoli
anzidetti. Di qui il principio di diritto secondo il quale la clausola di non
trasferibilità apponibile all’assegno bancario o all’assegno circolare (artt. 43 e 86
r.d. 21.12.1933, n 1736), immobilizzando il titolo nelle mani del prenditore, ne
esclude la trasmissibilità per girata, poiché non si può considerare tale la girata a
un banchiere per l’incasso, che ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è
priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo; di conseguenza la falsità
commessa in assegno bancario o in assegno circolare munito della clausola di

8

dolo specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di causare ad altri un

non trasferibilità non era punibile a norma dell’art. 491 cod. pen. bensì a norma
dell’art 485 cod. pen. (ora abrogato).
Poiché la clausola di non trasferibilità apposta all’assegno bancario o
all’assegno circolare (artt. 43 r.d. 21/12/1933, n. 1736), dal punto di vista
civilistico, ne determina la perdita della qualità di titolo trasferibile mediante
girata (art. 17 r.d. 1736/1933), la trasposizione degli esposti principi nel nuovo
contesto normativo modificato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, caratterizzato
dall’abrogazione del reato di cui all’art.485 cod.pen.,

la riconducibilità del fatto alla fattispecie dell’art.491

cod.pen. e lo espunge conseguentemente dall’area della rilevanza penale. Una
diversa conclusione non è consentita dalla rigorosa applicazione del principio di
legalità.
Occorre inoltre tener presente che la legislazione speciale diretta a
limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore (art.49 d.lgs. 21/11/2007, n.
231; art.27, comma 1-ter del d.lgs. 13/8/2010 n.141) ha progressivamente
eliso la possibilità (marginalmente tuttora sussistente: art. 49, comma 4, del
d.lgs. n. 231 del 2007) di ottenere il rilascio di ottenere il rilascio di moduli «in
forma libera», ossia senza l’ordinaria stampigliatura della clausola di non
trasferibilità.
Nel senso della persistente incriminazione della condotta a prescindere
dalla apposizione della clausola di intrasferibilità si è pronunciata la Sez. 2, n.
36670 del 22/06/2017, Milani, Rv. 271111, secondo la quale in tema di falso in
scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova
formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7,
permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno bancario,
anche se dotato di clausola di non trasferibilità, in quanto il titolo è comunque
girabile per l’incasso (cd. girata impropria), potendo esercitare la sua funzione
dissimulatoria almeno nei confronti dell’impiegato della banca e dell’istituto da
questi rappresentato. In senso contrario è staTo affermato che a seguito
dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491
cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di
assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle
soggette a sanzione penale, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli
di credito trasmissibili per girata. (Sez. 5, n. 11999 del 17/01/2017 – dep.
13/03/2017, Torna, Rv. 269710; Sez. 5, n. 32972 del 04/04/2017, P.M. in proc.
Valentini, Rv. 270677).
Nella fattispecie non ricorre una situazione che renda rilevante il contrasto
giurisprudenziale, poiché l’assegno falsificato non recava la clausola di
trasferibilità: infatti, a pagina 3 della sentenza impugnata vien dato atto che

9

penalistico esclude

dal punto di vista

l’imputato aveva compilato e firmato l’assegno e quindi lo aveva girato a favore
di Lorenzo Pagano.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi
motivazionali con riferimento agli artt.185 cod.pen., 2059 cod.civ. e 539
cod.proc.pen.
Il Giudice di primo grado aveva liquidato il danno alle parti civili in C 10.000
a favore della società e in C 5.000 a favore del Coppola, senza neanche precisare

attinente ad entrambe le voci.
Come lamentato in atto di appello, la liquidazione equitativa del danno
patrimoniale, di per sé documentabile, era inammissibile.
Quanto al danno morale, non era possibile procedere alla liquidazione
equitativa in modo puro, senza alcun riferimento a parametri e criteri orientativi
che guidassero il percorso argomentativo in modo da consentire il controllo
dell’effettiva valutazione della gravità del fatto e delle condizioni soggettive della
persona.
La Corte di appello, a pagina 6 della sentenza impugnata, ha chiarito che il
danno equitativamente liquidato era solo quello non patrimoniale e in particolare
quello collegato all’avvenuto protesto del titolo di credito.
La sentenza di primo grado, così richiamata e confermata, poiché nessuno
degli assegni era stato pagato con fondi sociali, ha ritenuto che il danno
provocato dal reato consistesse esclusivamente nell’avvenuto protesto e nei
conseguenti inconvenienti creati alla società e al Coppola da tale incresciosa
situazione.
A fonte di un pregiudizio, obiettivamente sussistente, ma difficilmente
suscettibile di prova nel suo preciso ammontare, i Giudici del merito hanno
proceduto alla liquidazione equitativa, ai sensi del combinato disposto degli
artt.2056 e 1226 cod.civ., con valutazione discrezionale e non manifestamente
illogica , non suscettibile di sindacato in sede di legittimità.
Infatti l’illegittima levata di un protesto crea nell’attuale regime di mercato,
che si fonda, in via principale, sul credito, un’inevitabile lesione dell’immagine del
soggetto protestato, comportando una maggiore difficoltà di accesso al credito,
idonea a tradursi nella negazione o riduzione di futuri prestiti ovvero nella
richiesta immediata di esazione di crediti, e determinando un danno, la cui
liquidazione può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa (Sez. 3
civile, n. 3427 del 14/02/2014, Rv. 629959); infatti sussiste il danno da lesione
dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel
cartello dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver

10

la natura, patrimoniale o meno, del danno liquidato, a fronte di una richiesta

affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del
danno da lesione dell’immagine sociale e professionale, la quale di per sé
costituisce danno reale che deve essere risarcito sia a titolo di responsabilità
contrattuale per inadempimento che di responsabilità extracontrattuale, in modo
satisfattivo ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede. (Sez. 3
civile, n. 9233 del 18/04/2007, Rv. 597529).

5. Il ricorso va quindi respinto; ne consegue la condanna del ricorrente ai

nonché alla rifusione delle spese alla parte civile Coppola Smith, liquidate in
complessivi C 1.800,00= oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché alla rifusione delle spese alla parte civile Coppola Smith,
liquidate in complessivi C 1.800,00= oltre accessori di legge.

Così deciso il 12/2/2018

sensi dell’art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA