Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1938 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1938 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1. Comi Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 23/01/1969
2. Palermo Luciano, nato a Reggio Calabria il 30/06/1979
avverso la sentenza del 19/05/2015 della Corte di appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
limitatamente al diniego delle attenuanti generiche.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, a
seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale della stessa città del 27 settembre 2010, che aveva
dichiarato Giuseppe Comi e Luciano Palermo responsabili del delitto di cui agli
artt. 110 e 629 cod. pen., qualificati i fatti come delitto tentato di estorsione
aggravata, rideterminava la pena per ciascuno degli imputati in anni quattro di
reclusione e euro 1.000 di multa.
In particolare, la Corte Suprema con sentenza del 4 settembre 2014 aveva
annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria del 16
maggio 2013 limitatamente al trattamento sanzionatorio, avendo riqualificato i

Data Udienza: 13/11/2015

fatti ascritti agli imputati al capo b) come estorsione tentata e evidenziando che
permaneva comunque l’aggravante di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen.
in combinato disposto con l’art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. (condotta
commessa da più persone), inequivocabilmente descritta nel capo di imputazione
ed espressamente menzionata nella sentenza di primo grado.

atti parzialmente distinti, per il tramite dei loro difensori.
Per Comi e Palermo, con un primo atto si deducono quattro motivi di
annullamento, e segnatamente:
– violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con
riferimento agli artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. e
agli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen.: dal capo di imputazione e dalla
sentenza di secondo grado cassata non emergerebbe alcun riferimento all’ipotesi
aggravata, che richiede tra l’altro almeno tre persone riunite, ma soltanto ad
un’ipotesi di concorso di due persone;
– violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento
agli artt. 544 e 585 cod. proc. pen.: in assenza dell’impugnazione del P.M., la
pronuncia della Corte di appello in ordine all’aggravante verrebbe a costituire
una illegittima reformatio in peius;
– violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con
riferimento all’art. 546 cod. proc. pen. e art.

62 bis cod. pen.: la sentenza

impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine al motivo di appello relativo
alla mancata concessione delle attenuanti generiche, benché la Corte di
cassazione avesse devoluto questa censura al giudice ad quem;
– violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con
riferimento all’art. 133 cod. pen.: la sentenza impugnata non avrebbe
adeguatamente motivato le ragioni per cui abbia inteso discostarsi dal minimo
edittale.
Per Palermo, con altro atto, si denunciano due motivi di annullamento,
segnatamente:
– violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. perì. con
riferimento all’art. 133 cod. pen. e all’art. 125 cod. proc. pen.: la sentenza
impugnata non avrebbe fornito adeguata e congrua motivazione in ordine alla
determinazione del trattamento sanzionatorio;
– violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con
riferimento all’art. 62 bis cod. pen. e all’art. 125 cod. proc. pen.: la sentenza

2. Avverso la suddetta sentenza, gli imputati ricorrono per cassazione, con

impugnata avrebbe completamente omesso di motivare sulla censura
riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Manifestamente infondati sono i primi due motivi comuni di ricorso
riguardanti la circostanza aggravante di cui all’art. 629, secondo comma, cod.
pen., in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen.
E’ principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la circostanza
aggravante speciale delle più persone riunite di cui all’art. 628, terzo comma, n.
1 cod. pen. richieda la simultanea presenza di non meno di due persone nel
luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (tra tante,
Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518).
Nel capo di imputazione tale circostanza risulta contestata in modo
assolutamente chiaro: segnatamente in esso si descrive che Comi e Palermo si
erano recati negli uffici della SAI dove aggredivano fisicamente uno dei periti
della compagnia e distruggevano documenti relativi al loro sinistro.
E’ principio più volte affermato da questa Corte che, ai fini della
contestazione di una aggravante, non è necessaria la specifica indicazione della
norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione in fatto” della
stessa, così che l’imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la
integrano (tra tante, Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793).
Né può ravvisarsi in ordine ad essa una illegittima reformatio in peius, posto
che la circostanza non era stata affatto esclusa nei gradi precedenti.

3. Fondato è invece il motivo comune relativo al difetto di motivazione in
ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Effettivamente la Corte di cassazione aveva in sede di rinvio devoluto anche
questa censura al giudice ad quem, che tuttavia non ha motivato al riguardo.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, nei confronti dei ricorrenti,
limitatamente al punto relativo al diniego delle attenuanti generiche di cui all’art.
62-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di
appello di Reggio di Calabria.
Restano assorbiti i restanti motivi proposti da entrambi i ricorrenti,
riguardanti la dosimetria della pena, atteso che la concreta determinazione del
3

(;32Th

1. i ricorsi sono fondati nei limiti di seguito indicati.

trattamento sanzionatorio resta condizionata dalle successive determinazioni del
giudice del rinvio quanto al punto della sentenza impugnata oggetto dell’odierno
annullamento.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata sul punto relativo al diniego delle attenuanti

sezione della Corte di appello di Reggio di Calabria. Rigetta per il resto il ricorso.
Così deciso il 13/11/2015.

generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio ad altra

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