Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19378 del 25/11/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19378 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLA PIA ALFONSO nato il 20/05/1967 a MERCOGLIANO

avverso l’ordinanza del 29/07/2015 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
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Data Udienza: 25/11/2016

Il Pubblico ministero, in persona del dott. Enrico Delehaye,
Sostituto Procuratore generale della Repubblica, ha concluso chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di
sorveglianza di Napoli per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 settembre 2015, il Tribunale di sorveglianza
di Napoli revocava – per ritenuta incompatibilità, con la prosecuzione, di
comportamenti trasgressivi tenuti dal beneficiario – la misura alternativa
della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, /egge 26
luglio 1975 n. 354, ord. pen., precedentemente concessa al detenuto Della
Pia Alfonso quando le sue condizioni di salute erano state ritenute
incompatibili con il regime carcerario, e disponeva la prosecuzione
dell’espiazione della pena in regime ordinario, ratificando il provvedimento
di sospensione cautelativa della misura stessa emesso dal Magistrato di
sorveglianza di Avellino.

2. Il Della Pia ha proposto ricorso per cassazione datato 14 agosto
2014, articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo si richiama l’art. 606, comma 1 lett. b),
cod. proc. pen., deducendo violazione dell’art. 47-ter, commi 1-ter e 1quater, legge 26 luglio 1975 n. 354, ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza
ha omesso la comparazione fra le esigenze di tutela della collettività e
quella del rispetto del principio di umanità della pena, sotto il profilo della
sua abnorme afflittività nel caso di accertata grave infermità fisica.
2.2. Con il secondo motivo si richiama l’art. 606, comma 1 lett. e),
cod. proc. pen., deducendo mancanza di motivazione con riferimento alla
documentazione medica in atti dalla quale emerge la gravità delle
condizioni di salute del detenuto, non suscettibili di risoluzione in via
chirurgica, tali da esporre il soggetto al rischio concreto di eventi ischemici
e ad eventi infausti quoad vitam, oltre che a sofferenze aggiuntive, in stato
di detenzione, tali da superare la soglia della tollerabilità umana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’art. 47-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354, ord. pen., stabilisce,
nei commi 1-ter e 1-quater, che: «1-ter. Quando potrebbe essere disposto

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il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli
articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se
la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della
detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale
applicazione, termine che può essere prorogato. L’esecuzione della pena
prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater. Se l’istanza di applicazione della detenzione domiciliare é

sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l’applicazione
provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47,
comma quarto».
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini della
concessione della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, la
valutazione demandata al giudice di merito, sulla compatibilità tra il regime
carcerario e le condizioni del detenuto, va effettuata, tenuto conto delle
molteplici finalità della pena, considerando comparativamente, nel caso
concreto, le complessive condizioni di salute della persona e la adeguatezza
delle cure praticabili in ambiente carcerario o presso i presidi sanitari posti
a disposizione del detenuto (Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015 – dep.
08/09/2015, Pavone, Rv. 26446801). La detenzione domiciliare prevista
dall’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 non deve essere
automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni
dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta
incompatibile con la prosecuzione della misura (Sez. 1, n. 13951 del
04/02/2015 – dep. 02/04/2015, Marotta, Rv. 26307701). La revoca della
misura è subordinata all’accertamento della compatibilità dello stato di
salute con la detenzione carceraria (Sez. 1, n. 44579 del 09/12/2010 – dep.
20/12/2010, Villafranca, Rv. 24912101). Ai fini della revoca, debbono
essere valutate comparativamente le esigenze di tutela della collettività
con quella del rispetto del principio dell’umanità della pena, sotto il profilo
della sua abnorme afflittività in caso di accertata grave infermità fisica
(Sez. F, n. 34286 del 21/08/2008 – dep. 27/08/2008, Sposato, Rv.
24066601).

2. Sulla base dei predetti principi, nel caso in esame deve affermarsi
la fondatezza del ricorso. La motivazione che dovrebbe sostenere
logicamente l’ordinanza impugnata non reca alcuna valutazione sulla

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proposta dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, il magistrato di

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situazione di salute del detenuto, sulle risultanze della documentazione
medica, sulla compatibilità di tale situazione con il regime carcerario, né
tratta la comparazione fra le esigenze di tutela della collettività e quella del
rispetto del principio dell’umanità della pena, ma si limita ad enumerare le
condotte trasgressive tenute dal Della Pia durante la sottoposizione alla
misura e ad esprimere un giudizio sintetico sulla incompatibilità del
comportamento con la prosecuzione di essa.
In definitiva, il provvedimento impugnato non affronta alcuni temi
centrali della causa e, quindi, rimane privo per tali aspetti del necessario
sostegno argomentativo.

3. Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli che provvederà
a nuovo esame senza incorrere nei vizi riscontrati.

P. Q. M.

A scioglimento della riserva, assunta il 24 novembre 2016, annulla
l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, 25 novembre 2016.

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