Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19378 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19378 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARPA FLAMINI° N. IL 17/10/1980
L t.

avverso la sentenza n. 300922/2013 TRIBSEZ.DIST. di MESTRIA, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

D E ,; TATA 1

IN CANCELLERIA
– 9 MA6 2014′

Data Udienza: 15/01/2014

OSSERVA
Scarpa Flaminio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Venezia, in data 3-5-13 , per il reato di cui all’art 73 DPR 309/90
, commesso in Venezia- Pellestrina il 2-5-13.
li ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
applicazione dell’art 129 cpp , attesa anche la mancanza di analisi di laboratorio sulla

Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché la doglianza formulata non rientra nel
numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di
valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso
di specie, la motivazione del giudice è del tutto coerente con le linee concettuali
proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp ,
avendo il giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una
sentenza di proscioglimento ex ad 129 cpp , sulla base delle risultanze del verbale
di arresto, delle s.i.t. rese da un soggetto escusso e delle dichiarazioni ammissive
dello stesso imputato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 15-1-14 .

sostanza in sequestro.

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