Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19378 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19378 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE FRANCESCO CARMELINO nato il 07/11/1963

avverso la sentenza del 22/09/2016 del TRIBUNALE di PATTI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 12/02/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Giuseppe Corasaniti, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 22 settembre 2016, il Tribunale di Patti, in parziale riforma

Francesco Carmelino dal reato di cui all’art. 594, perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato, e rideterminava, per il reato di cui all’art. 612 cod. pen., la pena in C 300,00 di
multa, per aver il prevenuto rivolto frasi minatorie a Scibelli Antonio (fatto commesso in
Oliveri, il 3 settembre 2009).
2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale
sentenza, con cui lamenta profili di illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione del
provvedimento impugnato. Il giudice del merito avrebbe adottato espressioni categoriche e
apodittiche, mentre, secondo i principi giurisprudenziali, avrebbe dovuto sottoporre le
affermazioni della parte lesa a riscontri rigorosi di attendibilità, invero non rinvenibili nelle
dichiarazioni, rese dai testi Genovese e Mastrantonio. Dalle deposizioni, comprovanti la
presenza continua dei testimoni al momento della discussione polemica, emergerebbero
contraddizioni, rispetto alle dichiarazioni rese dalla parte lesa e, in particolare, il mancato
riferimento a frasi minacciose. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare in merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è palesemente infondato.
Ed invero, il Tribunale ha dato atto, nella sentenza impugnata, del fatto che le dichiarazioni,
rese dalla persona offesa, sono provviste di attendibilità intrinseca, stante il riscontro di un
narrato fluido e logico nei suoi passaggi principali. Il Tribunale ha dato atto, altresì, della
puntuale conferma del resoconto dei fatti di causa, reso dalla parte lesa, costituita dalle
deposizioni rese dai testi Genovese e Mastrantonio. Al riguardo, ha osservato il giudice del
merito, sussiste convergenza fra le dichiarazioni, rese dai due testi, pur non sempre presenti a
tutte le fasi degli accadimenti oggetti di giudizio, circa il nucleo fondamentale dei fatti, così
come raccontati dallo Scibelli, costituente la base, per l’appunto, della contestazione del reato
di minaccia.
Ne consegue il riscontro della logicità e coerenza delle argomentazioni svolte dal Tribunale.
A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, il sindacato della
Cassazione è limitato ad una valutazione di sola legittimità, esulando dallo stesso una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal

1

della sentenza, emessa dal Giudice di Pace locale in data 4 febbraio 2016, assolveva De

ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali. (Sez. 2, n.
23419 del 23/05/2007 – dep. 14/06/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 23689301)
2. Alla luce delle considerazioni esposte va dichiarata l’inammissibilità del ricorsoi, con
contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma, che si reputa equo stimare in C 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

procedimento e della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/02/2018

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Caterina Mazzitelli

Paolo Antonio Bruno

~tato in Cancelli*
Roma, il
c-z)

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

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