Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19377 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19377 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALZANO SIMONE N. IL 17/06/1988
avverso la sentenza n. 8/2012 TRIBUNALE di LODI, del 24/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lodi, giudice d’appello, ha confermato la sentenza
emessa in data 26 giugno 2012 dal Giudice di Pace di Codogno, appellata da BALZANO Simone, dichiarato responsabile del delitto di lesioni personali, commesso il 14 gennaio 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità
per aver colpito la persona offesa ma solo in un gesto di difesa.
Il ricorso è inammissibile, in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti
alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva
competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Giudice di Pace che dal
Tribunale.
Nel caso in esame, difatti, entrambe le pronunce hanno ineccepibilmente osservato che la prova
del fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità
è adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi dalle deposizioni testimoniali di più persone presenti.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2015.

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