Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19377 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19377 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ELARBAWI KARIM N. IL 07/08/1986
MOUBSIRE HAMID N. IL 01/01/1984
avverso la sentenza n. 9865/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/01/2014
Elarbawi Karim e Moubsire Hamid ricorrono per cassazione avverso la sentenza
emessa dalla Corte d’appello di Bologna, in data 14-2-13 , che ha confermato la
pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati sono stati condannati per il
reato di cui all’art 73 DPR 309/90 e il solo Elarbawi anche per il delitto di cui all’art
337 cp .
Moubsire deduce violazione degli artt 27 e 24 Cost e vizio di motivazione in merito
alla responsabilità e in merito alla ravvisabilità dell’ipotesi della lieve entità di cui
all’art 73 co 5 1. stup. Quest’ultima censura viene anche formulata nel ricorso di
Elarbawi.
I ricorsi sono basati su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello ha evidenziato come l’operazione incriminata si sia svolta tra Haffsy , da
un lato , e i coimputati , dall’altro, senza che il mancato accertamento dei rispettivi
ruoli di cedente e acquirente possa inficiare l’impianto accusatorio né rilevare ai fini
della valutazione del dato ponderale , non frazionabile fra gli odierni imputati, che
agivano in concorso. Il dato ponderale è d’altronde compatibile con l’attenuante
della lieve entità , denotando una collocazione degli imputati ad un livello non
minimale della catena dello spaccio.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili , con conseguente condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-1-14.
OSSERVA