Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19376 del 24/11/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19376 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE ASTI nei confronti di:
TRIBUNALE DI BRESCIA

con l’ordinanza del 21/04/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ASTI
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
1444a/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO

Data Udienza: 24/11/2016

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Roberto Aniello, Sostituto
Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso chiedendo che si
dichiari la competenza del Tribunale di Brescia.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, con

territorio, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Asti, ritenuto competente, in ordine ad un
processo nei confronti di Piero Pancotti, Alessandro Bissi, Maria Grazia
Feltrinelli, Fabio Malipiero, Maurizio Santoro, imputati di reati in materia
fallimentare commessi in Brescia. ,
La ragione della declinatoria veniva ravvisata nel fatto che nei
confronti di taluni fra i predetti imputati era pendente presso il Tribunale
di Asti un processo riguardante reati ritenuti connessi con quelli predetti.

2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con
ordinanza del 21 aprile 2015, rilevato che per i reati rimessigli era
competente invece il Tribunale di Brescia, sollevava conflitto di competenza
e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione,
notando che la declinatoria di incompetenza della sede di Brescia era
ingiustificata, poiché non a tutti gli imputati erano contestati reati in
ciascuna delle sedi e, quindi, non poteva ipotizzarsi, per tutti i reati per i
quali era ritenuta la connessione, un disegno criminoso unificatore che
avrebbe potuto determinare lo spostamento della competenza territoriale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la connessione
fondata sull’astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea
a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l’identità
del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l’interesse
di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può
pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice
naturale. (Sez. 1, n. 8526 del 09/01/2013 – dep. 21/02/2013, Confl. comp.
in proc. Baruffo e altri, Rv. 25492401; Sez. 1, n. 5725 del 20/12/2012 dep. 05/02/2013, Settepani, Rv. 25480801; Sez.

2

1,

n. 24583 del

sentenza in data 8 luglio 2015, dichiarava la propria incompetenza per

28/05/2009 – dep. 15/06/2009, Confl. comp. in proc. Belletti e altri, Rv.
24382101; Sez. 1, n. 38170 del 23/09/2008 – dep. 07/10/2008,
Confl.comp.in proc. Schiavone e altri, Rv. 24114301; Sez. 4, n. 11963 del
07/11/2006 – dep. 22/03/2007, Galletti, Rv. 23627601).

2. In concreto, poiché nel caso in esame gli imputati del processo
pendente presso il Tribunale di Brescia non sono tutti imputati anche nel

competenza di quest’ultimo in ordine a tutti i reati, in quanto manca una
connessione rilevante ai fini dello spostamento di competenza.

3 In conclusione, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di
Brescia e per l’effetto deve annullarsi senza rinvio la sentenza declinatoria
della competenza di quel Tribunale, cui gli atti devono essere trasmessi.

P. Q. M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Brescia e per l’effetto
annulla senza rinvio la sentenza declinatoria della competenza di quel
Tribunale, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2016.

processo pendente presso il Tribunale di Asti, non può affermarsi la

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