Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19376 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19376 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONINI GABRIELE N. IL 23/03/1975
avverso la sentenza n. 325/2012 TRIB{SEZ.DIST. di POGGIO
MIRTETO, del 23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rieti,giudice d’appello, ha confermato la sentenza emessa in data 5 dicembre 2011 dal Giudice di Pace di Poggio Mirteto, appellata da ANTONINI
Gabriele, dichiarato responsabile del delitto di lesioni, commesso il 10 dicembre 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sull’erronea indicazione delle premesse della sentenza del giudice d’appello e sulla responsabilità affermata in base
a contraddittorie affermazioni della persona offesa.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso sono inammissibili, in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già
adeguatamente valutati sia dal Giudice di Pace che dal Tribunale.
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato che la prova del
fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è
adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi dalla certificazione medi
delle lesioni, compatibili con la dinamica descritta dell’aggressione.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2015.

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