Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19376 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19376 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MURO GENNARO N. IL 25/06/1983
MURO VINCENZO N. IL 07/09/1978
avverso la sentenza n. 3680/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

OSSERVA
Muro Gennaro e Muro Vincenzo ricorrono per cassazione avverso la sentenza
emessa dalla Corte d’appello di Bologna , in data 13-7-12 , che ha confermato la
pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di
cui all’art 337 cp , commesso in Cattolica il 1-6-05.
I ricorrenti deducono vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge

Le doglianze in merito alla responsabilità non sono state dedotte in appello poiché il
giudice a quo dà atto che i motivi di gravame concernevano esclusivamente il
trattamento sanzionatorio.
Le doglianze inerenti alla recidiva esulano dal novero delle censure deducibili in sede
di legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla
personalità degli imputati e alle pericolose modalità del fatto.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’ad 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille
ciascuno.
Così deciso in Roma il 15-1-14.

penale, in merito alla responsabilità e alla recidiva.

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