Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19376 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19376 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARTIN ANTONIO nato il 23/11/1963 a PUERTO CABELLO (VENEZUELA)

avverso la sentenza del 26/02/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI, che ha concluso per l’inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia con sentenza

del 26/2/2015, ha

confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 24/1/2014, appellata
dall’imputato Antonio Martin, che, concesse le attenuanti generiche prevalenti
rispetto alle contestate aggravanti, l’aveva ritenuto responsabile del reato di
tentato furto aggravato di una biciletta, di cui agli artt. 56,624 e 625 n.7
cod.pen., e l’aveva condannato alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed
C 200,00= di multa.

Data Udienza: 12/02/2018

2. Ha proposto ricorso l’avv.Alessandra Nava, difensore di fiducia
dell’imputato, lamentando con unico motivo violazione della legge penale e
illogicità della sentenza con riferimento alla ravvisata aggravante di cui
all’art.625, n.7, cod.pen.
L’imputato aveva prelevato la bicicletta lasciata dalla persona offesa davanti
al locale comando dei Carabinieri ma era stato fermato dal proprietario, che non
aveva mai perso il controllo visivo del veicolo; non vi era quindi stato
l’abbandono del bene alla pubblica fede.

pubblico ufficio», travisando il pensiero del primo giudicante, che aveva invece
parlato semplicemente di «luogo pubblico», con la conseguente contraddittorietà
interna dei giudicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo proposto è inammissibile e comunque palesemente infondato.
1.1. In primo luogo il Martin, nonostante la ritenuta aggravante di cui
all’art.625 n.7 cod.pen., ha beneficiato delle circostanze attenuanti generiche
prevalenti ed è stato condannato alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed
C 200 di multa per il reato di tentato furto.
Non sussiste quindi apprezzabile interesse sottostante all’impugnazione della
pronuncia relativamente alla circostanza aggravante, rimasta in concreto
ininfluente ai fini del trattamento sanzionatorio irrogato.
1.2. In secondo luogo, non è neppur ipotizzabile un vizio di
«contraddittorietà interna dei giudicati» fra la sentenza di primo e di secondo
grado, poiché ovviamente in caso di contrasto tra le due sentenze prevale la
pronuncia di appello ed è con questa che il ricorrente si deve confrontare.
1.3. A prescindere dalle ragioni dell’accertamento della ricorrenza
dell’aggravante da parte del Giudice di primo grado, la Corte territoriale ha
ritenuto che l’aggravante ricorresse non già perché il velocipede di Ioan
Marteciuc era stato lasciato alla pubblica fede, ma perché egli lo aveva
appoggiato al muro del Comando di Stazione dei Carabinieri in corrispondenza di
una vetrata e pertanto «su ufficio pubblico», così configurandosi un’altra ipotesi
alternativa, pure contemplata dal medesimo n.7 dell’art.625 cod.pen. senza
che tale diverso profilo concretasse fatto diverso da quello descritto in atti.
Pertanto la Corte veneziana, richiamandosi alla giurisprudenza di questa
Corte (Sez. 5, n. 51195 del 21/11/2013, Sauda, Rv. 258680) ha ravvisato
l’aggravante anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al pubblico
ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, e non abbia

2

La Corte di appello aveva dato rilievo al fatto che il bene si trovasse «su

attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion
d’essere dell’aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del
rispetto dovuto alla Pubblica Amministrazione e della maggior fiducia che ispira
la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici; la Corte territoriale ha
ribadito poi l’esigenza di rafforzamento della tutela con riferimento alla
fattispecie concreta, laddove il Marteciuc si era recato al Comando dei
Carabinieri per presentare una denuncia e aveva lasciato la propria bicicletta
appoggiata all’esterno, ragionevolmente confidando sulla sicurezza apprestata

1.4. Il ricorrente neppur si confronta nel merito con quanto argomentato, né
prospetta un vizio di correlazione fra accusa e sentenza, ma si limita a sostenere
che il Giudice di primo grado aveva diversamente ragionato, così consegnando
la propria censura a patente vizio di non pertinenza e a-specificità estrinseca.

2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna
del ricorrente ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di C 2.000,00= in favore della
Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di
ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/2/2018

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Il Presidente

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Paolo Antonio Bruno
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Roma, li

dal carattere del luogo.

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