Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19375 del 24/11/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19375 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE ASTI nei confronti di:
TRIBUNALE LA SPEZIA

con l’ordinanza del 21/04/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ASTI
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lerldsentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO

Data Udienza: 24/11/2016

e

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Roberto Aniello, Sostituto
Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso chiedendo che si
dichiari la competenza del Tribunale di La Spezia.
L’avv. Daniele Gardi, difensore dell’imputata Elvira Impagniatiello,
ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Tribunale di La
Spezia.

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di La Spezia, con
sentenza del 21 aprile 2015, dichiarava la propria incompetenza per
territorio, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Asti, ritenuto competente, in ordine ad un
processo nei confronti di Antonio Antognoli, Alessandro Bissi, Elvira
Impagnatiello e Maurizio Santoro, tutti imputati di reati fallimentari
consumati a La Spezia in data 1 ottobre 2012, inoltre il Bissi imputato di
un reato di truffa aggravata consumato in Piacenza il 21 aprile 2010.
La ragione della declinatoria di competenza veniva ravvisata nel
fatto che nei confronti di Piero Pancotti – giudicato separatamente per gli
stessi reati in giudizio ordinario dal Tribunale di La Spezia che aveva a sua
volta declinato analogamente la propria incompetenza – era pendente
presso il Tribunale di Asti un processo riguardante reati ritenuti connessi
con quelli suddetti.

2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con
ordinanza del 21 aprile 2015, rilevato che per i reati oggetto del processo
rimessogli era competente invece il Tribunale di La Spezia, sollevava
conflitto di competenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa
Corte per la risoluzione del conflitto, notando che la declinatoria di
incompetenza della sede di La Spezia era ingiustificata, poiché non a tutti
gli imputati erano contestati reati in ciascuna delle sedi e, quindi, non
poteva ipotizzarsi, per tutti i reati per i quali era ritenuta la connessione,
un disegno criminoso unificatore che avrebbe potuto determinare lo
spostamento della competenza territoriale.

2

RITENUTO IN FATTO


CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la connessione
fondata sull’astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea
a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l’identità
del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l’interesse
di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può

naturale (Sez. 1, n. 8526 del 09/01/2013 – dep. 21/02/2013, Confl. comp.
in proc. Baruffo e altri, Rv. 25492401; Sez. 1, n. 5725 del 20/12/2012 dep. 05/02/2013, Settepani, Rv. 25480801; Sez. 1, n. 24583 del
28/05/2009 – dep. 15/06/2009, Confl. comp. in proc. Belletti e altri, Rv.
24382101; Sez. 1, n. 38170 del 23/09/2008 – dep. 07/10/2008,
Confl.comp.in proc. Schiavone e altri, Rv. 24114301; Sez. 4, n. 11963 del
07/11/2006 – dep. 22/03/2007, Galletti, Rv. 23627601).

2. In concreto, poiché nel caso in esame gli imputati del processo
pendente presso il Tribunale di La Spezia non sono tutti imputati anche nel
processo pendente presso il Tribunale di Asti, non può affermarsi la
competenza di quest’ultimo in ordine a tutti i reati contestati, in quanto
manca una connessione rilevante ai fini dello spostamento di competenza.

3. In conclusione, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di
La Spezia e, per l’effetto, deve annullarsi senza rinvio la sentenza
declinatoria della competenza di quel Tribunale, cui gli atti devono essere
trasmessi.

P. Q. M.

Dichiara la competenza del Tribunale di La Spezia e per l’effetto
annulla senza rinvio la sentenza declinatoria della competenza di quel
Tribunale, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2016.

pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice

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