Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19375 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19375 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRABELSI HEDI N. IL 22/04/1989
avverso la sentenza n. 7541/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/01/2014
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OSSERVA
Trabelsi Hedi ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bologna, in data 16-10-12, che ha confermato, in punto di
responsabilità, la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per il reato di cui all’art 73 DPR 309/90.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della
sospensione condizionale della pena.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla
situazione di irregolarità sul territorio nazionale, al precedente per reato contro il
patrimonio, alla mancanza di una stabile e comprovata collocazione sociolavorativa e di lecite fonti di reddito.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 15-1-14.
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