Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19375 del 12/02/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19375 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
MARSALA
nel procedimento a carico di:
TITONE GASPARE nato il 16/12/1968 a MAZARA DEL VALLO
inoltre:
PALM ERI AGATA
avverso la sentenza del 09/01/2017 del GIUDICE DI PACE di MARSALA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
Data Udienza: 12/02/2018
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Marsala ha assolto il predetto imputato per il
reato di cui all’art. 594 cod. pen. ( capo A della rubrica ) perché il reato non è previsto dalla
legge come reato e per il reati di cui ai capi B e C ( rispettivamente lesioni e minaccia ) perché
il fatto non sussiste.
Avverso la predetta sentenza ricorre il P.m., affidando la sua impugnativa ad una unica ragione
di doglianza variamente articolata.
impugnata ed inoltre vizio di violazione di legge processuale in relazione agli artt. 546, comma
1, lett. e comma 3 e 125, terzo comma, cod. proc. pen. sempre in relazione al difetto di
motivazione.
Si evidenzia che la decisione di assoluzione risposava su una motivazione inesistente e
comunque apparente, atteso che il Giudice di prima istanza non aveva spiegato per quale
ragione la persona offesa fosse inattendibile e, comunque, perché anche le altre fonti di prova
acquisite non potessero sostenere il giudizio di affidabilità delle dichiarazioni rese dalla vittima
del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Come correttamente denunziato dalla parte ricorrente, si assiste, nel caso di specie, ad
una vera e propria apparenza di motivazione in ordine alle ragioni poste a sostegno della
decisione liberatoria qui impugnata, non avendo il giudice di prime cure evidenziato né in alcun
modo spiegato le motivazioni relative alla inattendibilità della persona offesa e del suo
dichiarato e non avendo, peraltro, spiegato per quale ragione le altri fonti di prova, pur
acquisite, non potessero sostenere il giudizio di affidabilità della persona offesa.
Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo esame
che tenga in conto le considerazioni sopra esplicitate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Marsala per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12.2.2018
1.1 Denunzia il ricorrente mancanza e comunque illogicità manifesta della motivazione