Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19374 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19374 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRIRANE MOHAMMED N. IL 29/04/1979
avverso la sentenza n. 946/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

OSSERVA
Grirane Mohammed ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bologna, in data 16-10-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto è
incontroverso che il ricorrente si fosse recato presso il Consolato del Marocco in
state poi negate le circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come l’imputato non abbia chiesto l’autorizzazione ad
allontanarsi dall’abitazione per recarsi presso il Consolato.
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel
caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai tre precedenti penali da
cui è gravato l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

Bologna per incombenti inerenti alla pratica di divorzio. Ingiustificatamente sono

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-1-14 .

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

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