Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19374 del 14/03/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19374 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOVARESE RENE’ N. IL 30/05/1988
avverso la sentenza n. 4529/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
30/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore G nerale in persona del Dott. jeche ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/03/2013

9 Novarese rene

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Torino ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine
al reato di furto aggravato. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Torino.
L’imputazione attiene alla sottrazione del registratore di cassa contenente 250 euro e di
diversi strumenti da un esercizio pubblico, mediante effrazione della serratura della porta

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo due motivi.
2.1 Con il primo si espone che l’imputato ha presentato al giudice d’appello una
memoria esponendo che il bar in cui è avvenuta la sottrazione si trova a breve distanza
dall’abitazione della nonna. Ciò spiega la presenza di una sua impronta digitale nell’esercizio,
attribuibile alla frequentazione per qualche consumazione e non per fini illeciti. La Corte
d’appello ha erroneamente ed illogicamente affermato che tale ben significativa memoria non
recasse alcun elemento nuovo da valutare. Al contrario, essa offriva una spiegazione plausibile
ed alternativa a quella accusatoria per ciò che riguarda l’occasione dell’impressione
dell’impronta. Il Novarese ha pure spiegato di non aver subito fornito tale spiegazione perché
non gli era chiaro il luogo di commissione del reato attribuitogli. Oltre a ciò, l’imputato ha
spiegato di non essersi presentato in udienza essendosi lasciato andare deplorevolmente a
dormire: spiegazione non commendevole ma plausibile della quale la Corte non ha tenuto alcun
conto.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta che il giudice ha negato la sostituzione della pena
detentiva con quella della libertà controllata senza tuttavia fornire alcuna motivazione.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
La prima sentenza, confermata da quella d’appello, riferisce che la sottrazione è
avvenuta asportando un pannello in vetro della porta, che è stato deposto dai ladri nei pressi
dell’ingresso. Su tale pannello è stata trovata un’impronta digitale che è stata senz’altro
attribuita all’imputato, già segnalato per l’illegale detenzione di un’arma. Si aggiunge che lo
stesso imputato, nel corso dell’interrogatorio davanti al P.M., non ha saputo giustificare la
presenza di tale impronta , né si è presentato in udienza per fornire spiegazioni. Se ne deve
inferire che la stessa impronta deve essere necessariamente collegata alla commissione del
reato. La Corte d’appello, nel richiamare tale condivisa valutazione, ha aggiunto che la memoria
personale allegata all’appello non fa alcun riferimento alla vicinanza del bar all’abitazione della
nonna, vagamente adombrata nell’atto d’appello né allega alcuna circostanza che possa
accreditare l’ipotesi dell’occasionale presenza nel bar.
Tale apprezzamento si espone alle censure prospettate. Infatti, contrariamente a quanto
ritenuto dalla Corte territoriale, la memoria allegata all’appello e riproposta in allegato al ricorso
fa effettivamente esplicito riferimento alla vicinanza tra l’esercizio e l’abitazione della nonna.
Tale dato proposto dalla difesa sollecita senza dubbio una verifica critica in ordine all’ipotesi
dell’occasionale presenza nell’esercizio indipendentemente dal reato commesso. Il rifiuto di

d’ingresso.

qualunque approfondimento non appare logicamente giustificato; e lascia aperta, non confutata
oggettivamente l’ipotesi alternativa di cui si è detto. La sentenza va quindi annullata con rinvio,
per nuova valutazione del caso alla stregua delle acquisizioni disponibili

e di quelle che si

renderanno eventualmente necessarie ai fini di una ricostruzione dei fatti che non lasci adito al
dubbio. Potrebbe essere di qualche interesse, esemplificativamente, verificare la reale distanza
dei luoghi; individuare l’esatta collocazione dell’impronta sulla superficie della lastra, onde
comprendere se essa sia stata apposta in un punto compatibile con i gesti di chi entra in un

Pqm

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino.

Roma 14 marzo 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

I PRESIDE TE

(Rocco Marco BLAIOTTA)

uisa Bia c

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione

Penale

esercizio per fini non illeciti o sia invece espressione delle condotte volte al distacco dei vetri.

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