Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19373 del 22/11/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19373 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cardinale Giuseppe, nato a Polla il 06/06/1975

avverso la ordinanza del 13/07/2016 del Tribunale di Potenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Massimo Galli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 luglio 2016 il Tribunale di Potenza, costituito ai
sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto da Giuseppe
Cardinale avverso l’ordinanza del 10 maggio 2016, con la quale la Corte di
appello di Potenza aveva rigettato la richiesta di revoca o, in via gradata, di

Data Udienza: 22/11/2016

sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, formulata dal
medesimo ai sensi dell’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.
Il Tribunale, che dava conto della istanza introduttiva, del provvedimento
interlocutorio del 27 aprile 2016 e di quello definitivo della Corte di appello, del
contenuto dell’atto di appello e dei principi pertinenti all’appello cautelare,
rilevava, a ragione della decisione, che:

l’appellante era stato condannato in primo grado dal Tribunale di

Lagonegro, con sentenza già confermata in appello il 17 dicembre 2015, alla

fraudolento danneggiamento di beni assicurati, violenza privata, violenza o
minaccia per costringere taluno a commettere un reato e acquisto, detenzione e
cessione di sostanze stupefacenti);

il predetto, che aveva rappresentato con l’istanza introduttiva la

incompatibilità del suo stato di salute con il regime detentivo, comprovato dalla
documentazione prodotta, aveva censurato con l’atto di appello la violazione
dell’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello
provveduto alla nomina del perito medico specialistico per gli accertamenti sul
suo stato di salute, limitandosi a richiedere semplici informazioni alla Direzione
sanitaria dell’Istituto penitenziario;
– la decisione contraria a detta nomina era corretta, avuto riguardo al
condiviso più recente orientamento di legittimità alla cui stregua la necessità
della perizia doveva essere ricollegata alla sussistenza di un apprezzabile fumus
di incompatibilità con il regime carcerario, con conseguente possibilità di un
preliminare scrutinio della istanza anche alla luce delle risultanze trasmesse dalla
struttura sanitaria del carcere e di adozione di un provvedimento di rigetto
dell’istanza anche sulla sola base di tali risultanze;
– la Corte di appello aveva dato conto esaurientemente delle risultanze della
documentazione sanitaria trasmessa dal carcere e della esclusa sussistenza di
apprezzabile fumus di incompatibilità tra stato detentivo e stato di salute
dell’appellante.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia avv. Domenico Amodeo, l’interessato Cardinale, che ne
chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale deduce violazione
ed erronea applicazione degli artt. 275, comma 4-bis, e 299, comma 4-ter cod.
proc. pen. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
2.1. Secondo il ricorrente -che ha ripercorso il contenuto della sua istanza,
presentata il 26 aprile 2016 alla Corte di appello di Potenza e volta alla revoca o
sostituzione della misura cautelare per incompatibilità carceraria a causa del suo

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pena di anni sei e mesi uno di reclusione per plurimi reati aggravati (incendio,

stato di salute- la diagnosi di “reazione di prigionizzazione a carattere depressivo
con prevalenza di idea autolesionistica”,

risultante dalla nota di dimissione

dall’ospedale di Salerno – U.O. medicina generale del 26 marzo 2016, costituisce
l’aggravamento della sindrome ansiosa-depressiva, già diagnosticata dal
medesimo reparto il 19 settembre 2015, a seguito di altro ricovero ospedaliero
presso la sezione detenuti.
Oltre a essere egli esposto al pericolo di atti autolesionistici e gesti estremi
dovuti alla permanenza in carcere, lo stato di sofferenza aggiuntiva, dovuto alla

con i principi costituzionali di cui agli artt. 32 e 27 Cost., come già rappresentato
nella indicata istanza.
2.2. Tale specifica diagnosi, contenuta nella cartella clinica rilasciata dalla
struttura sanitaria e allegata alla istanza introduttiva, ad avviso del ricorrente,
costituiva ex se il fumus richiesto dall’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. e,
nella ritenuta insufficienza della documentazione prodotta, doveva “far scattare”
l’obbligo della nomina del perito per accertare e approfondire il suo stato
patologico e la sua compatibilità con il regime detentivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Si premette in diritto che, secondo la previsione dell’art. 299, comma 4ter, cod. proc. pen., se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della
custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all’art. 275,
comma 4 bis, cod. proc. pen. ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate

dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, se non ritiene di accoglierla sulla
base degli atti, dispone con immediatezza e comunque non oltre il termine
previsto al comma terzo, gli accertamenti medici del caso, nominando un perito.
2.1. Nella lettura di detta norma a un orientamento maggiormente
restrittivo, alla cui stregua il giudice, a fronte della prospettazione, a fondamento
della richiesta, di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione,
deve disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito (Sez. U, n.
3 del 17/02/1999, Fennia, Rv. 212755; tra le successive, Sez. 2, n. 1414 del
14/03/2000, Santoro, Rv. 217151; Sez. 6, n. 11371 del 05/02/2002, Cuomo,
Rv. 221099; Sez. 1, n. 16547 del 14/03/2010, Mulé, Rv. 246934; Sez. 5, n. 132
del 11/10/2011, dep. 2012, Dell’Asta, Rv. 252655; sez. 4, n. 16524 del
15/02/2013, Mafrica, Rv. 254846; Sez. 5, n. 5281 del 18/12/2013, dep. 2014,
Pranzo, Rv. 262430), si è andato affiancando un diverso orientamento, secondo

3

detenzione, rende il protrarsi della custodia cautelare in carcere incompatibile

il quale la previsione di cui all’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al
giudice la nomina del perito solo se sussista un apprezzabile “fumus”, e cioè se
risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o
comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate
cure in ambiente carcerario in pregiudizio del diritto fondamentale della salute
(tra le altre, Sez. 4, n. 12271 del 22/01/2003, Sorrenti, Rv. 223932; Sez. 6,
n. 12838 del 03/03/2006, Gallinotti, 233740; Sez. 1, n. 12698 del 14/02/2008
Santapaola, Rv. 239374; Sez. 2, n. 11328 del 02/12/2010, deo. 2011, Senese,

n. 13948 del 30/01/2014, La Rosa, Rv. 261849; Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014,
dep. 2015, Lula, Rv. 262160; Sez. 1, n. 6837 del 28/01/2016, Martino, n.m.).
2.2. Tale secondo orientamento, che è qui condiviso e riaffermato, muove
dalla lettura dell’art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen., che prevede l’obbligo del
giudice di disporre la perizia se sono evidenziate ragioni di salute riconducibili
alla previsione dell’art. 275, comma 4-bis cod. proc. pen., e cioè l’essere il
richiedente

“persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza

immunitaria accertate ai sensi dell’art. 286-bis, comma 2, ovvero da altra
malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute
risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non
consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere” (Sez. 3, n. 5934 del
17/12/2014, citata, in motivazione).
Rappresentandosi che, se non è onere del richiedente provare in maniera
esaustiva la incompatibilità della patologia con il regime carcerario, la richiesta
deve contenere gli elementi che consentano al giudice una delibazione circa la .) At
ricaduta del caso prospettato nella indicata previsione di cui all’art. 275, comma
4-bis, cod. proc. pen., si è rimarcato che anche le Sezioni Unite (Sez. U, n.
3 del 17/02/1999, Femia, cit.), che, pur hanno espresso l’orientamento più
restrittivo, hanno, tuttavia, precisato che al giudice spetta comunque il compito
di delibare l’ammissibilità della richiesta, prima di attivare la prescritta procedura
decisoria, per verificare l’avvenuta prospettazione di una situazione di salute
rientrante nell’ambito della previsione dell’art. 275, comma

4-bis, cod. proc.

pen.; si è osservato che il giudice, a fronte di una richiesta de libertate ex art.
299 cod. proc. pen. “sarà chiamato a verificare se quella prospettatagli è una
richiesta fondata su esigenze di salute tout court ovvero su quelle situazioni
particolarmente gravi enucleabili dal dettato dell’art. 275 co. 4 bis che gli
impongono la nomina del perito”, e si è evidenziato che nel primo caso deve
trovare applicazione la prima parte del comma 4-ter dell’art. 299 cod. proc. pen.,
secondo cui “quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice
dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute

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Rv. 249942; Sez. 2, n. 8642 del 14/02/2013, Foraci, Rv. 255236; Sez. 2,

o su altre condizioni o qualità personali dell’imputato”, senza escludersi che gli
accertamenti informali disposti presso la struttura carceraria possano evidenziare
che, contrariamente a quanto emergeva dalla prima delibazione operata dal
giudice, si versi in un caso particolarmente grave, rientrante tra quelli
riconducibili al comma 4-bis dell’art. 275 cod. proc. pen. e che il giudice, se non
ritenga di dover provvedere allo stato degli atti a disporre una misura
extracarceraria, debba provvedere alla nomina del perito ex art. 299, comma 4-

3. Il Tribunale, che ha ripercorso le diverse impostazioni ermeneutiche e
richiamato la relazione del massimario penale connessa alla richiamata sentenza
della sezione terza penale di questa Corte (Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014,
citata), il cui orientamento, successivamente riaffermato, ha condiviso, ha
limitato le sue argomentazioni al rilievo che l’ordinanza impugnata, che ha
confermato, aveva già dato esauriente conto delle risultanze trasmesse dalla
struttura sanitaria del carcere, che avevano

“escluso -rispetto a quanto

dichiarato nell’istanza de libertate- la sussistenza di un apprezzabile fumus di
incompatibilità tra le condizioni di salute dell’appellante ed il regime detentivo”.
Tale motivazione, che non appare correlata ai rilievi svolti con l’appello
cautelare, che richiamava -dolendosi dell’omesso esame- la richiesta introduttiva
e la documentazione che l’accompagnava, consistente nelle cartelle cliniche
ospedaliere, neppure è resa esaustiva da quella dell’ordinanza impugnata che,
richiamata per relationem, è a sua volta contenuta nel riferimento alle risultanze
della nota del 6 maggio 2016 della Direzione della Casa circondariale di Salerno,
successiva al provvedimento interlocutorio del 27 aprile 2016, e alla comunicata
compatibilità con il regime detentivo delle condizioni di salute dell’appellante,
affetto da ansia reattiva, oggetto di controllo e di assistenza intramuraria.
La motivazione al contrario, secondo i richiamati principi di diritto, deve
essere pregnante e rappresentare, in termini di evidenza assoluta e
incontrovertibile, la insussistenza di condizioni di salute incompatibili con la
detenzione in carcere, sicché l’indagine peritale risulti affatto inutile.

4. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per
nuovo esame allo stesso Tribunale di Potenza, che, pur in assoluta libertà di
valutazione, dovrà tuttavia motivare la propria decisione attenendosi ai rilievi e
ai principi di diritto sopra indicati o richiamati.
La Cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

5

ter, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, citata, in motivazione).

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
P.Q.M.

3oma, il

APR. 2 017

„m

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale
trasmissione degli atti, al Tribunale di Potenza in funzione di giudice dell’appello
de libertate.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma

1-ter, disp. att.

cod. proc. pen.

Così deciso il 22/11/2016

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