Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19373 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19373 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KHARDANI RIDHA N. IL 08/01/1972
avverso la sentenza n. 7007/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

Khardani Ridha ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bologna, in data 7-2-13 , che ha confermato , in punto di
responsabilità , la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per i reati di cui agli artt 73 DPR 309/90 e 337 e 582-585 cp.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla
responsabilità ; all’aggravante di cui all’art 61 n 10 cp; all’aggravante di cui all’art 61
n 2 cp , in quanto incompatibile con la continuazione di reato ; alla mancata
declaratoria d’improcedibilità dell’azione penale in ordine al reato di cui all’art 582
cp .
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello ha evidenziato come non sia dato vedere cosa l’imputato possa aver ceduto
allo sconosciuto , se non droga, atteso che la cessione è avvenuta nel luogo in cui il
Khardani spacciava, dietro pagamento di danaro e con modalità del tutto analoghe a
quelle della cessione al Guarino , immediatamente successiva.
Il motivo inerente all’aggravante di cui all’art 61 n 10 cp non risulta dedotto in
appello.
Nessuna incompatibilità tra aggravante del nesso teleologico e continuazione di reato
è da ravvisarsi , secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale . Ciò
comporta la procedibilità d’ufficio del delitto ex art 582 cp.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

OSSERVA

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-1-14 .

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