Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19373 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19373 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAGISTRI GIAMPAOLO nato il 30/06/1963 a ROMA

avverso la sentenza del 28/09/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per l’inammissibilità
udito il difensore di parte civile, avv. GABRIELE D’URSO del Foro di Roma per
Hsia Yu Lien che si è riportato alla memoria in atti e ha depositato conclusioni
e nota spese;
udito il difensore dell’imputato, avv. GIUSEPPE DI DOMENICO, del Foro di
Roma, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per prescrizione e
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 28/9/2016, ha confermato,
con aggravio delle spese del grado in favore della parte civile, la sentenza del
Tribunale di Roma del 8/1/2014, appellata dall’imputato Giampaolo Magistri.

Data Udienza: 12/02/2018

La sentenza di primo grado aveva ritenuto il Magistri responsabile del reato
di cui all’art.582 cod.pen. in danno di Hsia Yu Lien per averla strattonata con
forza, facendola cadere a terra e provocandole lesioni personali consistenti in
distacco parcellare del profilo acromiale della scapola destra, con conseguente
nnalattia;concessegli le attenuanti generiche, l’aveva perciò condannato alla
pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato
giudizio, con provvisionale immediatamente esecutiva dell’importo di C
5.000,00=e al pagamento delle spese processuali. La sospensione condizionale

giorni dall’irrevocabilità della sentenza.

2. Ha proposto ricorso l’avv.Giuseppe Di Domenico, difensore di fiducia
dell’imputato, svolgendo quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo proposto

ex

art.606, comma 1, lett.

d),

cod.proc.pen. il ricorrente lamenta violazione dell’art.495 cod.proc.pen. per la
mancata assunzione di una prova decisiva a discarico richiesta dalla difesa sui
fatti oggetto delle prove a carico.
La doglianza si riferisce al rigetto dell’istanza proposta 1’8/1/2014 di visione
del video che riproduceva gli avvenimenti successivi alla denunciata e presunta
aggressione di Hsia Yu Lien; tale visione avrebbe consentito di verificare i
sentimenti della parte civile verso il suo presunto aggressore, che avrebbero
evidenziato le conseguenze di un comportamento antecedente la cui mancanza
contribuiva ad attribuire all’imputato una colpevolezza basata su dichiarazioni
frammentarie e lacunose.
Il diniego opposto dalla Corte al motivo di appello sul punto proposto,
basato sull’inutilità di visionare immagini successivr al fatto di reato, ledeva
l’inalienabile diritto di difesa ed era stato collegato anche a valutazioni di
carattere presuntivo sulla presumibile inidoneità di un video amatoriale a
documentare l’accaduto.
2.2. Con il secondo motivo proposto ex

art.606, comma 1, lett. d) ed

e),

cod.proc.pen. il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della
legge penale in relazione all’art.192 cod.proc.pen. nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla mancata
assunzione di prova decisiva.
Il ricorrente si duole ulteriormente della mancata visione del filmato
ponendo in relazione tale omissione con il dovere del giudice di scrutinare con
particolare rigore le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile.
2.3. Con il terzo motivo proposto ex

art.606, comma 1, lett. d) ed

e),

cod.proc.pen. il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della

2

della pena era stata subordinata al pagamento della provvisionale entro 60

legge penale in relazione all’art.192 cod.proc.pen. nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto alle
dichiarazioni della parte civile e dei testi a suo favore.
Tali dichiarazioni infatti erano contraddittorie e non potevano suffragare
l’assunto accusatorio; la parte civile aveva dichiarato di essersi recata solo la
sera al Pronto Soccorso e di essere rimasta inabile al lavoro per sei mesi; il figlio
della parte civile, Sun Da Quin, non aveva indicato quando la madre era andata
in ospedale ma aveva parlato di una inabilità per più mesi; il teste Morin Assan,

immediatamente in ambulanza al Pronto Soccorso e che la donna era stata
assente per uno o due mesi; il teste Yí Qing Sun, altro figlio della parte civile,
aveva riferito che la madre aveva accusato dolore solo alla sera e pertanto si era
recata solo la sera all’ospedale, nonché che la stessa non aveva potuto
riprendere l’attività lavorativa per 80 giorni.
Inoltre la parte civile e Sun Da Quin avevano parlato di una spinta in
prossimità della porta di ingresso al ristorante; Morin Assan e Yi Qing Sun
avevano parlato di uno strattonamento e collocato l’episodio all’interno del
ristorante.
Il referto ospedaliero era del tutto neutro quanto agli eventi accaduti, tanto
più che la paziente, parte civile, non aveva affatto menzionato la rovinosa
caduta a terra.
2.4. Con il quarto motivo proposto ex

art.606, comma 1, lett. b) ed

cod.proc.pen. il ricorrente lamenta violazione di legge

e),

ex artt.133 e 133 bis

cod.pen. e 582 cod.pen. e vizio di motivazione con riferimento al trattamento
sanzionatorio.
La Corte si era riferita al carattere violento della condotta addebitata
all’imputato, consistita però in una mera spinta.
Lamenta il ricorrente la mancata applicazione della pena nel minimo edittale
di mesi 3, applicabile

ratione temporis,

dovendosi aver riguardo alla

formulazione della norma incriminatrice prima delle modifiche apportate con la
legge n.41 del 23/3/2016, e ascrivendo alla Corte di merito l’applicazione della
pena secondo l’arco edittale più severo disegnato dalla novella del 2016, non
applicabile retroattivamente alla fattispecie a giudizio, relativa a un fatto del
2009.
Del tutto contraddittoriamente, la Corte di appello aveva confermato la
misura della pena applicata dal primo Giudice perché ricompresa nel minimo
edittale e poi escludeva l’applicazione del minimo stante la personalità violenta
del ricorrente.

3

dipendente della parte civile aveva sostenuto che la donna era stata portata

3. In data 26/1/2018 l’avv.Gabriele D’Urso, difensore e procuratore speciale
della parte civile, ha depositato memoria contestando i motivi del ricorso e
chiedendone il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e il secondo motivo sono strettamente connessi e possono essere
esaminati congiuntamente.
violazione dell’art.495

cod.proc.pen. per la mancata assunzione di una prova decisiva a discarico
richiesta dalla difesa sui fatti oggetto delle prove a carico.
La doglianza si riferisce al rigetto dell’istanza proposta 1’8/1/2014 di visione
del video che riproduceva gli avvenimenti successivi alla denunciata e presunta
aggressione di Hsia Yu Lien e che avrebbe consentito di verificare sentimenti e
atteggiamenti della parte civile verso il suo presunto aggressore.
Il ricorrente testualmente assume che tali sentimenti «avrebbero
evidenziato le conseguenze di un comportamento antecedente la cui mancanza
contribuiva ad attribuire al sig.Magistri Giampaolo una colpevolezza basata su
dichiarazioni frammentarie, lacunose ed incomplete…».
In sostanza l’assunto del ricorrente è che la visione del filmato avrebbe
consentito di verificare il comportamento della parte civile (pare di capire: privo
di animosità e risentimento) verso il presunto aggressore, poco dopo la
presunta aggressione.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea
applicazione della legge penale in relazione all’art.192 cod.proc.pen. nonché
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla
mancata assunzione di prova decisiva.
Il ricorrente si duole

ulteriormente della mancata visione del filmato

ponendo in relazione tale omissione con il dovere del giudice di scrutinare con
particolare rigore le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile.
1.3. I motivi, da un lato, sono del tutto generici poiché non indicano il
concreto contenuto dell’invocata prova a discarico.
Dall’altro, appare evidente che la prova in questione non ha affatto carattere
decisivo, come sarebbe necessario dimostrare ai fini del motivo di ricorso
indicato nell’art.606, comma 1, lett. d), cod.proc.pen. ed è addirittura priva del
connotato della pertinenza, poiché, anche in tesi, mira a dimostrare vaghe e
indeterminate condotte della persona offesa successive all’episodio
dell’aggressione, provata ben altrimenti nel solido apparato argonnentativo della
sentenza impugnata; il tutto, a tacer che le condotte solo genericamente

4

1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta

allegate di Hsia Yu Lien comunque sarebbero compatibili logicamente con la
precedente aggressione, tanto più che secondo la ricostruzione accolta in
sentenza Hsia Yu Lien ha avvertito dolore solo nella serata dello stesso giorno.
Il diniego opposto dalla Corte al motivo di appello sul punto proposto,
basato sull’inutilità di visionare immagini successive al fatto di reato, lungi dal
ledere l’inalienabile diritto di difesa, come protesta il ricorrente, era del tutto
logico e razionale.
Le considerazioni valutative di carattere presuntivo sulla presumibile

ad abundantiam e la loro opinabilità non è idonea a scardinare la tenuta logica
della motivazione frapposta in via principale dalla Corte al diniego della visione
del filmato.
1.4. Infatti può essere censurata la mancata assunzione in appello di prove
richieste dalla parte solo qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato
motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste
illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di
decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate
provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.
(Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher e altri, Rv. 265323).
Inoltre la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in
sede di legittimità a norma dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.,
deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere
in un mezzo di tipo dichiarativo il cui risultato è destinato ad essere vagliato per
effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di
prospettare l’ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al
ricorrente. (Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013 – dep. 2014, Pavento, Rv. 259534)
Pertanto la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo
di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con le argomentazioni
addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un
esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della
motivazione. (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817); parimenti,
non sussiste il vizio di mancata ammissione di prova decisiva quando si tratti di
prova che debba essere valutata unitamente agli altri elementi di prova
processualmente acquisiti, non per eliderne l’efficacia probatoria, ma per
effettuare un confronto dialettico che in ipotesi potrebbe condurre a diverse
conclusioni argomentative (Sez. 2, n. 2827 del 22/11/2005 – dep. 2006, Russo,
Rv. 233328; Sez. 6, n. 37173 del 11/06/2008, Ianniello, Rv. 241009).

5

inidoneità di un video amatoriale a documentare l’accaduto sono state esposte

2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta

inosservanza o erronea

applicazione della legge penale in relazione all’art.192 cod.proc.pen. nonché
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto alle
dichiarazioni della parte civile e dei testi a suo favore.
Tali dichiarazioni sarebbero contraddittorie e non potrebbero suffragare
l’assunto accusatorio; la parte civile aveva dichiarato di essersi recata solo la
sera al Pronto Soccorso e di essere rimasta inabile al lavoro per sei mesi; il figlio
della parte civile, Sun Da Quin, non aveva indicato quando la madre era andata

dipendente della parte civile aveva sostenuto che la donna era stata portata
immediatamente in ambulanza al Pronto Soccorso e che la donna era stata
assente per uno o due mesi; il teste Yi Qing Sun , altro figlio della parte civile,
aveva riferito che la madre aveva accusato dolore solo alla sera e pertanto si era
recata solo la sera all’ospedale, nonché che la stessa non aveva potuto
riprendere l’attività lavorativa per 80 giorni.
Inoltre la parte civile e Sun Da Quin avevano parlato di una spinta in
prossimità della porta di ingresso al ristorante; Morin Assan e Yi Qing Sun
avevano parlato di uno strattonamento e collocato l’episodio all’interno d I
ristorante.
Il referto ospedaliero era del tutto neutro quanto agli eventi accaduti, tanto
più che la paziente, parte civile, non aveva affatto menzionato la rovinosa
caduta a terra.
2.1. Le recriminazioni del ricorrente circa la ricostruzione del fatto storico
accolta nella sentenza impugnata e circa la valutazione del narrato deii
testimoni, mirano a sollecitare inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una
non consentita rivalutazione del fatto motivatamente ricostruito dal Giudice del
merito, senza passare, come impone l’art.606, comma 1, lett.

e) cod.proc.pen.,

attraverso la dimostrazione di vizi logici intrinseci della motivazione (mancanza,
contraddittorietà, illogicità manifesta) o denunciarne in modo puntuale e
specifico la contraddittorietà estrinseca con «altri atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame».
I limiti che presenta nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione,
si riflettono anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacché
altrimenti anziché verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai
Giudici del merito, alla Corte di Cassazione sarebbe riservato un compito di
rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo, in ipotesi,
all’apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e
alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente
sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e

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in ospedale ma aveva parlato di una inabilità per più mesi; il teste Morin Assan,

costante insegnamento (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708;
Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile e altri, Rv. 245103) in forza del quale,
alla luce dei precisi confini che circoscrivono, a norma dell’articolo 606, comma
1, lett. e) cod.proc.pen., il controllo del vizio di motivazione, la Corte non deve
stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né
deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del
testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con
il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

Cassazione (cfr da ultimo Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv.
261839, Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248) quando le
sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione
degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (c.d. doppia
conforme), la struttura della motivazione della sentenza di appello si salda con
quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo,
cosicchè è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado
colmare eventuali lacune della sentenza di appello; con la precisazione che
l’integrazione della motivazioni tra le due conformi sentenze è possibile solo se
nella sentenza d’appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di
argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado ha
fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice ed ha disatteso
puntualmente le censure mosse nei motivi di appello. La motivazione per
relationem è dunque legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di
semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti
congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di
destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del
contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia
meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento venga
allegato, trascritto, riprodotto nel suo contenuto o sia comunque conoscibile
all’interessato e contenga un supporto argomentativo da cui risulti il controllo del
giudice dell’impugnazione (Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv.
261248). Peraltro, va rilevato che l’ambito e la misura della necessaria
autonoma motivazione del giudice d’appello è altresì correlata alla qualità e
consistenza dei motivi di appello, per cui laddove questi ultimi si limitano ad
censure generiche, inconsistenti, pretestuose della sentenza di primo grado, su
cui il primo giudice ha adeguatamente argomentato, è consentito il richiamo alla
prima sentenza, diversamente quando i motivi propongono critiche puntuali e
specifiche alla sentenza di primo grado, il giudice d’appello ha il dovere di
adeguata e autonoma valutazione, sussistendo il vizio di motivazione sindacabile

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Inoltre, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di

ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nel caso di mero richiamo alla prima
sentenza senza che il giudice si sia fatto carico della motivazione
sull’inconsistenza delle censure mosse.
2.2. In ogni caso le censure sono proposte in modo del tutto generico,
sintetizzando stralci delle dichiarazioni dei testimoni in ipotesi travisate o mal
interpretate, così incorrendo nel vizio di a-specificità del ricorso.
In forza della regola della «autosufficienza» del ricorso, operante anche in
sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il

assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle
dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani
delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto. (Sez. 4, n. 37982 del
26/06/2008, Buzi, Rv. 2410230; Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, P.G. in proc.
Massaro, Rv. 253017; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).
2.3. I contrasti riferiti fra le deposizioni testimoniali sono peraltro del tutto
marginali e soprattutto non riguardano l’episodio dell’aggressione in sé, in
relazione al quale è stata accertata la responsabilità e la colpevolezza
dell’imputato, ma le conseguenze della stessa e in particolare la durata della
malattia, comunque accertata nel senso più favorevole per l’imputato e a
prescindere dai diversi tempi riferiti dai testi di effettivo ritorno al lavoro della
persona offesa; ovvero attengono al momento di accesso al Pronto Soccorso,
comunque documentato da atti fidefacienti.

3. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta
artt.133 e 133

bis cod.pen. e 582 cod.pen.

violazione di legge

ex

e vizio di motivazione con

riferimento al trattamento sanzionatorio.
La Corte si era riferita al carattere violento della condotta addebitata
all’imputato, consistita però in una mera spinta.
Lamenta il ricorrente la mancata applicazione della pena nel minimo edittale
di mesi 3, applicabile

ratione temporis,

dovendosi aver riguardo alla

formulazione della norma incriminatrice prima delle modifiche apportate con la
legge n.41 del 23/3/2016, e ascrivendo alla Corte di merito l’applicazione della
pena secondo l’arco edittale più severo disegnato dalla novella del 2016, non
applicabile retroattivamente alla fattispecie a giudizio, relativa a un fatto del
2009.
Il motivo è fondato.
3.1. In primo luogo ed in via preliminare, il Collegio rileva d’ufficio, in forza
dell’effetto devolutivo del punto legato al trattamento sanzionatorio innescato dal

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travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validità del suo

motivo di ricorso a tal proposito formulato, l’illegalità della pena inflitta sotto un
diverso profilo, non censurato dal ricorrente.
Il delitto di lesioni personali in caso di malattia non superiore a venti giorni,
in concreto ravvisato dai Giudici del merito, è di competenza del Giudice di pace
ai sensi dell’art.4, lett. a), d.lgs.274 del 28/8/2000.
Se è pur vero che la minor durata della malattia è emersa nel corso del
procedimento, senza rifluenza sulla competenza, ai sensi dell’art.52, comma 2,
lett. b), d.lgs.274/2000, non poteva essere irrogata la pena della reclusione.

Tribunale, delle sanzioni previste dagli artt. 22 e ss. cod. pen. in luogo di quelle
previste dagli artt. 52 e ss. d.lgs. 274 del 2000, può essere rilevata d’ufficio dal
giudice di legittimità investito di ricorso che, per cause diverse dalla sua
tardività, appaia inammissibile (Sez. 5, n. 552 del 07/07/2016 – dep. 2017,
Jomle, Rv. 268593).
3.2 In secondo luogo, è anche fondata la doglianza del ricorrente.
Il testo dell’art.582 cod.pen. anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1,
comma 3, lett. b), I. 23 marzo 2016, n. 41 che ha sostituito le parole «da tre
mesi» con «da sei mesi», recava «Chiunque cagiona ad alcuno una lesione
personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni».
Il minimo edittale applicabile al fatto consumato il 17/6/2009 era di tre
mesi.
La Corte territoriale ha invece ritenuto che la pena di mesi sei di reclusione
fosse stata contenuta nel minimo edittale e oltretutto temperata dal
riconoscimento delle attenuanti generiche. Il minimo edittale era invece di mesi
tre e la pena poteva essere ulteriormente ridotta per la concessione delle
attenuanti generiche.
3.3. La decisione assunta appare quindi contraddittoria perché, da un lato,
mostra di ritenere adeguato un trattamento sanzionatorio contenuto nel minimo
edittale e poi giustifica un trattamento che invece lo supera significativamente,
cosa che, del tutto ragionevolmente, il ricorrente spiega con l’erronea
parametrazione alla disciplina sanzionatoria più severa sopravvenuta e
inapplicabile retroattivamente al reato a giudizio.
3.4. Non persuade il tentativo della difesa della parte civile di proporre una
lettura «conservativa» della pronuncia, sostenendo che la Corte territoriale
aveva espresso una valutazione di congruità sulla quantità della pena
comminata nel senso dell’adeguatezza basata anche sulla avvenuta concessione
delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale; secondo la parte
civile il lamentato vizio non avrebbe influenza sulla determinazione della pena.

9

L’illegalità della pena, derivante dalla erronea applicazione, da parte del

L’errore del ragionamento è evidente;

nella scansione delle operazioni

sanzionatorie del giudice, vien prima la determinazione della pena nell’arco
edittale, quindi l’applicazione delle circostanze attenuanti, poi ancora la decisione
sulla sospensione condizionale.
La Corte territoriale mostra di partire da un minimo edittale della pena
palesemente errato, sia perché quello applicabile ratione temporis

era di tre

mesi, sia perché, anche erroneamente considerando quello di sei mesi, avrebbe
pur sempre dovuto praticarsi una riduzione per effetto della concessione delle

Il Tribunale era partito dalla pena base di mesi nove, escludendo di partire
dal minimo edittale per la personalità violenta mostrata dall’imputato e aveva
applicato la riduzione di un terzo, ridotta per le attenuanti generiche a mesi sei.
Si renderebbe necessario in accoglimento del motivo rideterminare il
trattamento sanzionatorio, in relazione al diverso minimo edittale applicabile e
alla diversa sanzione irrogabile.
3.4. Il reato tuttavia, dopo la sentenza di secondo grado, in pendenza del
ricorso per cassazione parzialmente fondato, si è estinto per prescrizione.
Il decorso del periodo prescrizionale ex art.161 cod.pen. dal 17/6/2009 si è
compiuto il 17/12/2016, salvo aggiungere 53 giorni di sospensione per il
differimento dal 4/2 al 29/3/2013, sì da differirne l’esito al 8/2/2017.
3.5. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata agli effetti penali
perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, ferme le statuizioni civili.

4. Il ricorrente, soccombente nei confronti della parte civile, deve essere
condannato a rifonderle le spese processuali del grado, liquidate in complessivi C
2.000,00=, oltre oneri accessori.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è
estinto per prescrizione;

rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il

ricorrente a rifondere le spese processuali della parte civile, liquida t
complessivi C 2.000,00= oltre accessori di legge.

Così deciso il 12/2/2018

in

attenuanti generiche ex art.62 bis cod.pen.

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