Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19372 del 22/11/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19372 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

nel procedimento nei confronti di
Pancia Emanuele, nato a Napoli il 23/07/1982

avverso la ordinanza del 02/11/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento nella parte impugnata e per la revosa.–def—t5E-fieficio della
sospensione condizionale della pena concessT a Pancia Emanuele con sentenza
del 17 gennaio 2013 del Tribunale per i minorenni di Napoli.

Data Udienza: 22/11/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 novembre 2015 il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli, decidendo, in funzione di giudice della esecuzione, sulla
richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, pervenuta
in data 1 marzo 2011, che ha ritenuto parzialmente fondata, previa verifica della

– ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a
Pancia Emanuele con la sentenza del Tribunale di Napoli del 19 aprile 2004,
confermata dalla Corte di appello di Napoli il 28 marzo 2006 e irrevocabile il 2
ottobre 2007, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n.1 cod. pen., per avere il
condannato commesso, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della
sentenza concessiva del beneficio, altro delitto (il 24 dicembre 2008 e il 5
gennaio 2009), per il quale gli era stata inflitta, con sentenza del 21 settembre
2009, una pena detentiva non sospesa;
– ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena
concessa al predetto Pancia con la sentenza del Tribunale per i minorenni di
Napoli del 17 gennaio 2003, irrevocabile il 17 marzo 2003, ex art. 168, comma
primo, n. 2 e comma secondo, cod. pen., per avere il medesimo riportato, nei
cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza concessiva del
beneficio, altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che,
cumulata a quella precedentemente sospesa, non superava i limiti di cui all’art.
163 cod. pen.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che ne chiede l’annullamento sulla
base di unico motivo, con il quale denuncia inosservanza o erronea applicazione
della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto
nell’applicazione della legge penale.
Secondo il ricorrente, il Giudice dell’esecuzione, rigettando la richiesta di
revoca della sospensione della pena concessa con sentenza del 17 gennaio 2003,
irrevocabile il 17 marzo 2003, non ha considerato che il Pancia ha commesso il
14 agosto 2003, e quindi nel quinquennio dal passaggio in giudicato di detta
sentenza, il delitto di cui agli artt. 110, 628, comma terzo, cod. pen., giudicato
con sentenza di applicazione della pena di anni due e mesi cinque di reclusione
ed euro mille di multa, resa dal Tribunale di Napoli il 27 agosto 2003,

propria competenza:

irrevocabile il 24 febbraio 2004, e che ciò ha comportato la revoca della
sospensione, già concessa, ai sensi dell’art. 168 n. 1 cod. pen.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta,
chiedendo, stante la ritenuta fondatezza del ricorso, l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza nella parte impugnata e la revoca del beneficio della sospensione
condizionale della pena concesso a Pancia Emanuele con sentenza del 17

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento nei termini che saranno precisati.

2. Il Giudice della esecuzione ha rigettato la richiesta di revoca della
sospensione condizionale della pena, concessa al Pancia dal Tribunale per i
minorenni di Napoli con sentenza del 17 gennaio 2003, sulla base del rilievo che,
nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della stessa (17 marzo
2003), il detto Pancia aveva riportato condanna per delitto anteriormente
commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non
superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., con evidente implicito riferimento
alla successiva sentenza, pure oggetto di esame, concessiva della sospensione
condizionale, che ha invece revocato.
La seconda sentenza, resa il 19 aprile 2004 dal Tribunale di Napoli,
confermata dalla Corte di appello di Napoli il 28 marzo 2006 e irrevocabile il 2
ottobre 2007, ha, invero, condannato il medesimo Pancia alla pena di mesi
cinque di reclusione per i delitti di cui agli artt. 110, 337 cod. pen. e agli artt.
110, 582 cod. pen., accertati il 12 settembre 2001 e unificati per continuazione,
mentre con la prima sentenza al medesimo è stata inflitta —per il reato di cui
all’art. 648 cod. pen. e agli reati 476, 482 cod. pen., commessi il 21 marzo 2000
e unificati per continuazione- la pena di anni uno di reclusione e di euro trecento
di multa, ampiamente contenuta -all’esito del suo cumulo con l’altra- nei limiti
legali di concedibilità del beneficio.

3.

Il Giudice, seguendo tale percorso argomentativo, che ha riferito

all’incidente di esecuzione proposto dal Pubblico ministero, vertente sulla revoca
della sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze predette
“riportate ai numeri 1 e 3 del certificato del casellario in atti”, ha incongruamente
e contraddittoriamente individuato l’oggetto della valutazione demandatagli.

gennaio 2003 del Tribunale per i minorenni di Napoli.

Tale valutazione, pertinente al controllo dei benefici concessi e
all’apprezzamento dei presupposti della loro revoca, in particolare, e previo
richiamo al certificato del casellario giudiziale (allegato alla richiesta introduttiva
del Pubblico ministero e recante la data del 20 giugno 2010), è stata limitata
nella ordinanza, quanto al beneficio concesso con la sentenza sub 1 (emessa in
data 17 gennaio 2003 dal Tribunale per i minorenni di Napoli), agli effetti derivati
dalla sentenza sub 3 (emessa in data 19 aprile 2004 dal Tribunale di Napoli, a
sua volta concessiva dello stesso beneficio), ed è stata estesa nella ordinanza,

dalla sentenza sub 4 (emessa in data 21 settembre 2009 dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Napoli e contenente condanna a pena detentiva non
sospesa).
In tal modo, mentre si è ragionevolmente riferita la valutazione da farsi con
riguardo alla sospensione, che è stata revocata, alle risultanze del certificato del
casellario giudiziale disponibile, ritenute pregiudicanti, non si è considerata in
fatto l’emergenza del medesimo certificato con riguardo alla sentenza sub 2,
emessa, ex artt. 444, 445 cod. proc. pen., dal Tribunale di Napoli il 27 agosto
2003, irrevocabile il 24 febbraio 2004.

4. L’indicata trascurata considerazione si è tradotta in omesso esame di
circostanza fattuale, che, essendo pertinente a reati (due rapine) commessi (il
14 agosto 2003) nel quinquennio decorrente dalla data del passaggio in
giudicato (17 marzo 2003) della sentenza sub 1 (emessa il 17 gennaio 2003),
non era, e non è, irrilevante ai fini della verifica della sussistenza o meno di una
causa di revoca della sospensione condizionale concessa con quest’ultima
sentenza, che è questione di diritto, rimasta non correttamente risolta, né prima
ancora affrontata.

5. Le svolte considerazioni consentono di enunciare il seguente principio di
diritto: “Il giudice della esecuzione, investito con incidente di esecuzione della
richiesta di revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena,
deve valutare, al fine di apprezzare la sussistenza dei relativi presupposti, tutto
ciò che risulti dal certificato del casellario giudiziale”.
Alla stregua del principio di diritto enunciato, l’ordinanza impugnata, che ha
omesso di valutare effettivamente le emergenze del servizio di pubblicità dei
precedenti penali, fornito dal sistema del casellario giudiziale e attestato dal
certificato in atti, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che, pur in assoluta libertà di

4

quanto al beneficio concesso con la indicata sentenza sub 3 agli effetti derivati

valutazione, dovrà tuttavia motivare la propria decisione attenendosi agli indicati
rilievi e al detto principio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

Così deciso il 22/11/2016

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