Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19372 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19372 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUTAIA PIER LUIGI N. IL 12/12/1966
avverso l’ordinanza n. 49/2012 TRIB.SEZ.DIST. di PONTREMOLI,
del 14/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA; A
SC
lette/sentite le conclusioni del PG
t
43.1 1.:C31eP
-;

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

FATTO E DIRITTO

Cutaia Pier Luigi ricorre avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Massa-sezione distaccata di
Pontremoli in data 14.9.12, quale giudice dell’esecuzione, con cui, giudicando in sede di rinvio da
sentenza della I^ Sezione di questa Corte in data 27.3.12, ha applicato il regime della continuazione

richieste avanzate dal Cutaia e revocando il beneficio dell’indulto al medesimo applicato con i
provvedimenti al riguardo indicati.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge con riferimento agli artt.648 c.p. e
649 c.p.p., evidenziando che l’originaria richiesta ex art.671 c.p.p. era stata integrata dall’ulteriore
istanza volta alla applicazione del principio del ne bis in idem, limitatamente ad alcune delle
sentenze in considerazione, questione rilevabile d’ufficio e per la cui proponibilità non si era
verificata preclusione o decadenza alcuna.
Era infatti emerso — assume il ricorrente — che sette delle venti sentenze per cui era stata chiesta
l’applicazione dell’istituto della continuazione riguardavano, quanto meno in relazione al reato di
ricettazione, fatti tra loro identici (sentenza 23.5.08 del Tribunale di Massa-sezione di Pontremoli;
sent. 7.4.09 della Corte di appello di Genova, aventi ad oggetto la ricettazione di assegni
provenienti dal medesimo carnet, denunciato smarrito da Forti Cesare in data 15.7.03; sent.
2168/10; 2167/10 e 2153/10 del Tribunale di Massa-sezione di Pontremoli, aventi ad oggetto la
ricettazione di assegni provenienti dal medesimo carnet, provento di furto ai danni di Ciuti Claudia,
in data 12.12.07; sent. 15.6.09 del Tribunale di Massa-sezione di Pontremoli e seni. 1.2.06 del
Tribunale di Massa-sezione di Carrara, aventi ad oggetto la ricettazione di assegni provenienti dal
medesimo carnet provento di furto in danno di Zamboni Paolo), sulla considerazione del reato di
ricettazione come reato a consumazione anticipata che si perfeziona con il possesso della res di
provenienza illecita, con la conseguenza che la detenzione di più moduli di assegno in bianco
provenienti dal medesimo carnet, ancorché spesi, falsificati o comunque utilizzati, anche in luoghi

ai reati oggetto delle sentenze indicate nel dispositivo del provvedimento, rigettando nel resto le

diversi, configuravano un’unica ricettazione, non già degli assegni, ma del blocchetto che
originariamente li conteneva.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. sotto il profilo della
carenza di motivazione in relazione alla più ampia richiesta di applicazione della disciplina del reato
continuato, non avendo il tribunale tenuto conto del principio espresso nella sentenza di

riguardante peraltro la sola spendita e, quindi, il reato cronologicamente e logicamente successivo
alla ricettazione — costituirebbe elemento ostativo al riconoscimento del vincolo della
continuazione.
Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato, con efficacia assorbente.
E’ principio pacifico in giurisprudenza che il reato di ricettazione ha carattere istantaneo e si
consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa e pertanto, con riferimento alla
istanza avanzata dalla difesa del Cutaia, ex art.649 c.p.p., nell’ambito del giudizio di rinvio (tema
rimasto impregiudicato e suscettibile di essere oggetto di separata domanda, come evidenziato nella
sentenza di annullamento), appare contraddittoria la motivazione del giudice di rinvio riguardo al
delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni provenienti da un medesimo carnet.
Pur reputando, infatti, che gli assegni si trovassero riuniti in un medesimo blocchetto ed ignorandosi
se il Cutaia avesse acquistato singoli moduli già da altri estratti dal medesimo carnet, ciò non
deducendosi dalle motivazioni delle sentenze di condanna, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto i
singoli assegni come beni a sé stanti che il Cutaia ha utilizzato come titoli di credito, riempiendoli e
negoziandoli.
Ha ritenuto pertanto, contraddittoriamente, il giudice non versarsi nella situazione contemplata dagli
artt.649-669, comma 1, c.p.p., pur in presenza di una pluralità di sentenze di condanna — nei termini
sopra indicati — relative alla ricettazione di assegni provenienti da un unico carnet illecitamente
acquisito —come ritenuto ‘in linea di principio’ dallo stesso giudice dell’esecuzione allorché ha

annullamento, non fornendo adeguata spiegazione del perché la commissione in tempi diversi —

ritenuto plausibile – dal Cutaia.
L’impugnato provvedimento deve pertanto essere annullato con rinvio al per nuovo esame, che non
potrà che involgere anche la relativa pronuncia complessiva sulla continuazione, al Tribunale di
Massa-sezione distaccata di Pontremoli.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Massa-sezione distaccata
di Pontremoli.
Roma, 17 aprile 2013
IL CON?§GIFE

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IL PRESIDENTE

P.Q.M.

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