Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19372 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19372 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto
_ da:
LIPPARINI IVANO N. IL 24/09/1973
avverso la sentenza n. 4981/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/01/2014
i
OSSERVA
Lipparini Ivano ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bologna, in data 20-7-12 , che ha confermato , in punto di
responsabilità ,la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per il reato di cui all’art 73 DPR 309/90.
Il ricorrente deduce violazione dell’art 73 I. stup e difetto di motivazione in ordine
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal possesso di
stupefacente di diversa tipologia ( cocaina e hashish) ; dal frazionamento
dell’hashish ; dalla disponibilità di una somma di denaro non consona rispetto al
contesto ( 650 euro ) e di una bilancia di precisione .Dalle cadenze motivazionali
della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e
circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni
difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure
attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in
nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende
PQM
alla finalità di uso personale .
•
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 15-1-14.