Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19372 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19372 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PISANTI VINCENZO nato il 27/10/1949 a LUNGRO

avverso la sentenza del 08/06/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
LA DIFESA SI RIPORTA AL RICORSO ED ECCEPISCE LA PRESCRIZIONE

Data Udienza: 12/02/2018

■•

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di
condanna emessa dal Tribunale di Brindisi per i reati di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. ( capo
a della rubrica ) e 486 cod. pen. ( capo b ), ha assolto l’imputato per il reato da ultimo
ricordato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e ha confermato, nel resto,
le statuizioni di condanna per il residuo reato di cui ai sopra ricordati artt. 48 e 479, riducendo
tuttavia la pena irrogata in primo grado.

impugnativa a tre motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, vizio argomentativo e vizio di travisamento
della prova.
Osserva la difesa dell’imputato che, in realtà, il giudizio di penale responsabilità dell’imputato
riposava sulle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa che doveva, in realtà, ritenersi
inattendibile ; osserva, ancora, che la pretesa creditoria monitoriamente avanzata era legittima
in quanto fondata su un rapporto di mandato professionale documentalmente provato.
1.2 Con un secondo motivo denunzia violazione di legge in riferimento agli artt. 157, 158 e
159 cod. pen. in relazione alla determinazione del

tempus commissi delicti al fine di

determinare il termine di prescrizione del reato.
Si osserva che i fatti risalivano al 22 settembre 2008 e che doveva pertanto prendersi come
dies a quo la data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e non già quello
successivo di accertamento dei fatti e che, comunque, nel dubbio occorreva accedere alla tesi
più favorevole al reo.
Si evidenzia che, anche considerando il periodo di sospensione, la prescrizione del residuo
reato era maturata prima della sentenza di secondo grado e che, pertanto, occorreva
dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
1.3 Con un terzo motivo si denunzia vizio argomentativo in relazione agli artt. 62 bis e 133
cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Risulta fondata la doglianza in punto di prescrizione del residuo reato di cui agli artt. 48 e
479 cod. pen..
2.1 Sul punto occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi
degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato
per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non
rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (
Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266818 ).
Orbene, osserva la Corte che, anche considerando la data di consumazione del reato
coincidente con quella di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo ( essendo questo il
L

Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua

momento della induzione in errore del pubblico ufficiale ), occorre fissare, in assenza di cause
di sospensioni del giudizio, la data di maturazione della prescrizione in quella del 4.5.2016,
data evidentemente antecedente alla sentenza di secondo grado.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali per
essere il reato estinto per prescrizione.
3. Agli effetti civili il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile.
3.1 In realtà, il primo motivo di doglianza è inammissibile in quanto versato in fatto e diretto a

documentale già correttamente scrutinata nella precedente fase di merito.
Peraltro le doglianze sollevate dal ricorrente risultano formulate in modo generico e, dunque,
anche sotto questo profilo, in modo inammissibile.
4. Del pari inammissibile in ragione della sua genericità anche il terzo motivo di doglianza volto
ad una rivalutazione della dosimetria della pena per la quale, peraltro, la declaratoria di
estinzione del reato toglie anche interesse alla presentazione della relativa doglianza.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per
prescrizione ; dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 12.2.2018

sollecitare la Corte di legittimità ad una rivalutazione contenutistica della prova dichiarativa e

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