Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19371 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19371 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LONGHI ANGELO N. IL 11/02/1933
avverso la sentenza n. 866/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
17/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza emessa in data 5 maggio 2012 dal Tribunale di Modica, appellata da LONGHI Angelo, dichiarato responsabile dei delitti di ingiurie alla memoria di un defunto e minacce gravi, commessi il 6 settembre
2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando la dichiarazione di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile, in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti
alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva
competenza del giudice di merito.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha osservato che la prova dei fatti riposa nella testimoManza di soggetti diversi dalle parti direttamente interessate dalla vicenda.
Le tesi sostenute dal ricorrente sono ricostruzioni alternative della vicenda in linea di puro fatto e
non possono essere prese in considerazione, a fronte della motivazione adeguata, conforme a regole della logica e priva di vizi giuridici, resa dai giudici di merito.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2015.

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