Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19371 del 17/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19371 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Catania nel procedimento nei confronti di:
Grasso Luca, nato a Catania, il 7/9/1985;

avverso la sentenza del 7/7/2012 del G.i.p. del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio della sentenza e per la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 7 luglio 2012 il G.i.p. presso il Tribunale di Catania, a seguito di
richiesta di emissione di decreto penale di condanna, assolveva ex art. 129 c.p.p.

Data Udienza: 17/04/2013

Grasso Luca dal reato di furto aggravato di energia elettrica per insussistenza del
fatto, in ragione dell’inesistenza della prova dell’effettiva sottrazione dell’energia e
ritenendo che l’accertata manomissione del contatore da parte dell’imputato potesse al
più essere riqualificata come danneggiamento, reato non procedibile per difetto di
querela.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Corte d’appello di Catania

provvedimento impugnato, rilevando come il mancato accertamento dell’evento del
reato non impediva la riqualificazione del fatto in tentato furto aggravato, dovendosi
ritenere la provata manomissione del contatore atto idoneo e inequivocabilmente
diretto alla sottrazione dell’energia, e comunque la punibilità per il reato di
danneggiamento, pure ipotizzato dal giudicante, da ritenersi procedibile d’ufficio
essendo il contatore cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità e dunque
il reato aggravato ai sensi dell’art. 635 comma 2 n. 3 e 625 n. 7 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti di seguito
evidenziati.
In particolare risulta fondato il primo profilo eccepito dal ricorrente, atteso che la
sentenza impugnata dimostra di non aver verificato la sussumibilità del fatto come
accertato nel paradigma del tentativo di furto, pur astrattamente configurabile nella
condotta di manomissione del contatore. Infatti, fermo il dovere del giudice di
attribuire ai fatti portati alla sua attenzione la corretta qualificazione giuridica,
l’esclusione del diverso titolo del reato contestato doveva costituire oggetto di
autonoma e specifica motivazione invece omessa.
Non è invece fondata la seconda lamentela avanzata dal ricorrente, relativa alla
configurabilità del reato di danneggiamento aggravato. Infatti la giurisprudenza di
questa Corte ha da tempo stabilito che la sottrazione da parte dell’utente di energia
elettrica mediante congegni che escludano il regolare funzionamento del contatore non
può ritenersi aggravata ai sensi dell’art 625 n. 7 c.p., poichè l’attività dell’agente,
esplicandosi su cosa che, nel rispetto delle clausole contrattuali e a lui concessa senza
particolari limitazioni quantitative, non incide sulla generale destinazione della energia
elettrica alla pubblica utilità, ma si limita ad ottenere, in virtù della fraudolenta
esclusione della registrazione del consumo, l’illecito fine di usufruire di detta energia
senza pagarne il prezzo (Sez. 2, n. 602 del 21/03/1967 – dep. 22/06/1967, Russo,
Rv. 104749). Conseguentemente deve ritenersi che nemmeno il contatore destinato a
misurare l’effettivo consumo di energia, nell’interesse esclusivo della compagnia

che deduce l’erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali del

elettrica e dell’utente, possa essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio
o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un’esigenza generale della collettività.
La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al
competente pubblico ministero per il più a procedersi.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al pubblico

Così deciso il 17/4/2013

ministero presso il Tribunale di Catania per il prosieguo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA