Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19371 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19371 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAOIMRI MOHAMED N. IL 17/05/1983
avverso la sentenza n. 4234/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

OSSERVA
Laoimri Mohamed ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bologna , in data 19-7-12, che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt 337 cp ,
186 e 116 cds.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla
mancata sostituzione ex art 53 ss I 689/81.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla dosimetria della pena , alla sospensione condizionale e alla
sostituzione della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla
gravità dei reati satelliti , avuto riguardo, in particolare , al tasso alcolemico ( 1,97
g/I ; 1,93 g/I) ; alla pericolosità della condotta , alle modalità della stessa e alla
gravità del fatto, complessivamente considerato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.

in ordine all’aumento di pena per la continuazione , ritenuto eccessivo ; alla

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 15-1-14

DEPOUITATA1

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA