Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19371 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19371 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAOIMRI MOHAMED N. IL 17/05/1983
avverso la sentenza n. 4234/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/01/2014
OSSERVA
Laoimri Mohamed ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bologna , in data 19-7-12, che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt 337 cp ,
186 e 116 cds.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla
mancata sostituzione ex art 53 ss I 689/81.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla dosimetria della pena , alla sospensione condizionale e alla
sostituzione della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla
gravità dei reati satelliti , avuto riguardo, in particolare , al tasso alcolemico ( 1,97
g/I ; 1,93 g/I) ; alla pericolosità della condotta , alle modalità della stessa e alla
gravità del fatto, complessivamente considerato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.
in ordine all’aumento di pena per la continuazione , ritenuto eccessivo ; alla
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 15-1-14
DEPOUITATA1