Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19370 del 21/10/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19370 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

FRANCESCHI Luciano, nato il 26.05.1959

Avverso la ordinanza n° 4291/2015 del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del
16.12.2015;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Paolo Canevelli, il quale
ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;

Udito il difensore Avv.

Data Udienza: 21/10/2016

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza in data 16.12.2015 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia rigettava
l’istanza di differimento dell’esecuzione o di detenzione domiciliare per grave
infermità avanzata da Franceschi Luciano, detenuto per tentato omicidio, porto
illecito di armi, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Rilevava il giudice
che il detenuto era stato ricoverato in ospedale sino al dì 16.11.2015 e che la
relazione di dimissioni aveva evidenziato che il detenuto era affetto da afasia parziale

disturbo di personalità con ideazione delirante di persecuzione, per cui, necessitando
di assistenza continua, si esprimeva una valutazione di non compatibilità con la
detenzione carceraria; tuttavia il Magistrato di Sorveglianza di Padova aveva
rigettato la richiesta di differimento provvisorio dell’esecuzione sia per l’elevata
pericolosità sociale del condannato sia per la necessità di un monitoraggio del
decorso post-ospedaliero, considerato che non risultava necessaria un’attività di
logopedia, che era stato eseguito un ciclo di FKT e che non vi era necessità di un
ricovero riabilitativo. Il Tribunale di Sorveglianza concordava con questa valutazione
e richiamava il quadro neurologico migliorato, la capacità di deambulare senza ausili,
nonché la conferma della diagnosi di disturbo delirante di persecuzione e di
grandezza: così si riteneva non sussistere un quadro ingestibile delle condizioni
sanitarie del detenuto, le quali mostravano una parziale regressione ed un
miglioramento oltre che assenza di aggravamento dopo le dimissioni ospedaliere; si
richiamava la necessità di verificare gli esiti del monitoraggio e l’elevatissimo profilo
di pericolosità sociale.
Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore,
deducendo con il primo motivo inosservanza di norme processuali: si sostiene che il
detenuto aveva fatto richiesta di essere tradotto e di essere sentito in udienza, ma
ciò non era stato fatto senza effettuare alcuna verifica. Con il secondo motivo si
deduce inosservanza di norme processuali e manifesta illogicità della motivazione: si
sostiene che la difesa aveva avanzato specifica istanza di rinvio volta ad acquisire gli
esiti di un esame TAC cui era stato sottoposto il detenuto; il Tribunale di
Sorveglianza non aveva accolto la richiesta, ma in motivazione aveva dato atto che,
nelle more della camera di consiglio, era pervenuto l’esito dell’esame TAC: si lamenta
quindi che un atto di rilevante importanza era stato acquisito fuori udienza e non era
stato sottoposto al contraddittorio, nonostante il Magistrato di Sorveglianza di
Padova avesse subordinato una decisione definitiva a quella acquisizione; inoltre il
giudice aveva motivato utilizzando proprio l’esito dell’esame TAC senza esprimere la
valutazione scientifica in esso contenuta, ma avvalendosene in modo apodittico. Con
il terzo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla

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mista da ictus cerebri, cardiopatia ischemica postinfartuale, vasculopatia cerebrale e

valutazione delle condizioni di salute del detenuto, che i medici avevano più volte
ritenuto non compatibili con la detenzione, ma che il giudice riteneva essere in fase
di miglioramento sulla base della stessa documentazione di tenore contrario; inoltre
l’ordinanza impugnata aveva richiamato la valutazione della componente medica del
collegio senza chiarire quale essa fosse stata ed aveva concluso per un parziale
miglioramento delle condizioni sanitarie contraddicendo tutte le relazioni mediche
acquisite e non affrontando il tema delle condizioni di vita inumane che la patologia
avrebbe causato al detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il primo motivo di ricorso non può essere accolto: con esso si lamenta la mancata
traduzione del detenuto, che aveva fatto richiesta di essere condotto in udienza per
ivi rendere eventualmente dichiarazioni.
Tuttavia, in tema di contraddittorio, è principio consolidato quello secondo cui ai
sensi dell’art. 666, comma quarto, cod. proc. pen., l’interessato, detenuto in un
luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere
tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal Magistrato di
Sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l’udienza, con la
conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra
una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio ex art. 178,
comma primo, lett. c), cod. proc. pen. Si tratta quindi di una nullità soggetta, quanto
alle condizioni di deducibilità e rilevabilità, ai termini di decadenza stabiliti dagli artt.
180 e 182 cod.proc.pen., con la conseguenza che la mancata tempestiva deduzione
della nullità, da parte del difensore presente in udienza, dopo che la stessa si era
prodotta e prima dell’emissione del provvedimento conclusivo del procedimento, ne
determina la sanatoria (Sez. 1, n° 40835 del 05.06.2014, Rv 260721).
Il secondo motivo di ricorso deve invece essere accolto.
L’ordinanza impugnata ha dato espressamente atto (a pag. 2, nel penultimo
capoverso) del referto dell’esame TAC effettuato in data 04.12.2015, precisando che
lo stesso era «pervenuto all’ufficio nelle more della camera di consiglio»: l’atto
risulta essere stato utilizzato per la decisione, tanto che del contenuto di esso è stata
riportata una sintesi. Peraltro, la stessa ordinanza aveva precisato che si trattava
della documentazione sanitaria rispetto alla quale il Magistrato di Sorveglianza di
Padova, nella sua decisione interlocutoria, aveva fatto cenno come di un atto ancora non disponibile in quel momento – che sarebbe stato rilevante per la

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Il P.G si esprime per l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

decisione, poiché il suo esito avrebbe determinato la possibilità di valutare anche il
decorso post-dimissioni.
Tutto ciò rappresenta una circostanza dirimente.
In materia di procedimento di sorveglianza (o di esecuzione in generale), il giudice
nel rispetto del principio del contraddittorio non può emettere provvedimenti senza
aver consentito alla parte interessata di interloquire. Risulta dallo stesso
provvedimento impugnato che, all’udienza camerale fissata, il giudice si riservò di
decidere quando ancora non era disponibile l’esito dell’esame TAC: questa

il Tribunale di Sorveglianza l’ha utilizzata senza riconvocare le parti per porle in
condizione di discutere con piena cognizione degli atti ed emettendo quindi il
provvedimento impugnato. È del tutto evidente, quindi la violazione del
contraddittorio che si è verificata, essendo stata sottratta le parti la possibilità di
confrontarsi sugli elementi acquisiti fuori udienza. Trattasi di principio consolidato che
qui occorre richiamare e ribadire: in tema di procedimento di sorveglianza, il giudice
che abbia acquisito dopo la discussione documenti nuovi, non compresi tra gli atti del
procedimento, non può pronunciarsi se non previa fissazione di una nuova udienza
camerale, con relative comunicazioni e notificazioni, al fine di consentire alle parti di
esaminare la nuova documentazione per rassegnare all’esito di tale esame
eventualmente diverse od ulteriori conclusioni, essendo irrilevante che si tratti di
documenti in sè astrattamente conosciuti o conoscibili dalle parti. Ne consegue che la
pronuncia emessa sulla base di tali documenti senza provvedere ai citati
adempimenti è viziata da nullità sersoliaipa per violazione del diritto al contraddittorio e
del diritto di difesa (Sez. 1, n° 44258/2014).
L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’ulteriore doglianza.
L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata e rinviata al Tribunale di
Sorveglianza di Venezia per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza
di Venezia.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.

documentazione sanitaria era poi pervenuta nelle more della camera di consiglio, ma

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