Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19370 del 17/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19370 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CACCIURRI ROSSANA N. IL 02/05/1952 parte offesa nel
procedimento
c/
BALESTRINI GIUSEPPE N. IL 12/09/1953
avverso il decreto n. 20/2011 GIUDICE DI PACE di MACERATA, del
01/02/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
lette/matite le conclusioni del PG Dott. 4- 11’0—, a–4″/■ ArbaCAAnirw
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Data Udienza: 17/04/2013
FATTO E DIRITTO
Cacciurri Rossana, p.o. nel procedimento n. 1294/10 r.g.p.m. a carico di Balestrini Giuseppe per il
reato di cui all’art.594 c.p., ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso il decreto di
archiviazione emesso in data 1.2.11 dal Giudice di pace di Macerata, deducendo, nel chiedere
archiviazione, nonostante la sua istanza formulata ex art.408 c.p.p. in sede di querela.
Con memoria in data 10.4.13 il difensore di Balestrini Giuseppe ha chiesto che il ricorso venga
dichiarato inammissibile o rigettato evidenziando come la p.o., nell’atto di querela, non abbia
chiesto di essere avvisata.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Con decreto 1.2.11 il Giudice di pace di Macerata, ai sensi dell’art.17 del d.lgs. n.274/2000, ha
archiviato, in accoglimento della relativa richiesta formulata dal p.m. il 9.12.10, il procedimento a
carico di Balestrini Giuseppe, recante il n.1294/10 r.g.p.m. (n.20/11 G.d.P.), per il reato di cui
all’art.594 c.p., quello cioè originato dalla denunzia-querela presentata dalla Cacciurri presso la
Stazione dei Carabinieri di Tavullia il 9.11.10, senza però dare avviso alla p.o. della richiesta di
archiviazione da parte del p.m., nonostante l’espressa istanza in tal senso formulata dalla Cacciurri
ai sensi del comma 2 dell’art.408 c.p.p., come indicato dalla ricorrente nell’impugnazione.
L’omesso avviso della richiesta di archiviazione del p.m. alla parte offesa che ne abbia fatto
richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice, in quanto priva detta parte della
facoltà di proporre opposizione.
Trattasi di nullità insanabile, ex art. 127, comma 5, c.p.p., per violazione del contraddittorio (Cass.,
sez.V, 26 novembre 2008, n.17201; Sez.I, I aprile 2008, n.18666) e di conseguenza l’impugnato
decreto deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al p.m. perché provveda
all’omesso incombente informativo.
l’annullamento dell’impugnato provvedimento, di non essere stata informata della richiesta di
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Macerata per il prosieguo.
Roma, 17 aprile 2013
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE estensore
Depositata in Cancelleria
Roma,
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