Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19370 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19370 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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TAOUALI SALEM N. IL 13/04/1970
avverso la sentenza n. 10022/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/01/2014
OSSERVA
Taouali Salem ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bologna, in data 21-2-13 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per plurime imputazioni ex ad
73 DPR 309/90.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito alla declaratoria di responsabilità
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie,
dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del
ricorso. Il ricorrente , infatti , si limita ad invocare l’annullamento della sentenza
impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e
senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico
profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 15-1-14.
e alla congruità della pena applicata.