Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19370 del 05/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19370 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARTILOTTI ALFONSO nato il 05/07/1975 a COSENZA

avverso la sentenza del 18/05/2016 del TRIBUNALE di PISTOIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
FRANCESCA LOY
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 05/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 18 maggio 2016 il Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice
d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pronunciata l’assoluzione per il
fatto di ingiuria in quanto non più previsto dalla legge come reato, ha condannato Martillotti
Alfonso per i residui reati di percosse e minaccia ai danni di Godi Giada alla pena di 150 euro di
multa ed al risarcimento del danno liquidato a favore della parte civile in 800 euro.

affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alle censure svolte
nell’atto di appello.
In particolare, la sentenza impugnata non ha indicato le ragioni per le quali non assumevano
una particolare importanza le discrepanze tra il verbale di querela e la deposizione testimoniale
della persona offesa, come evidenziate alle pagine 2 e 3 dei motivi d’appello, relative non solo
alla modifica dell’utenza telefonica sulla quale il ricorrente aveva contattato la persona offesa
ma anche alla dinamica dell’aggressione (indicazione della parti del corpo che sarebbero state
percosse e diverso contesto spazio-temporale in cui è avvenuta l’aggressione).
Non erano quindi state fornite specifiche risposte agli specifici rilievi dell’appello.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio motivazionale con riferimento alla specifica
doglianza in appello concernente la deposizione del teste Massimo Bevilacqua.
In particolare, si censurava l’omessa valutazione di quanto da costui riferito, ovvero che era
stato a cena con il ricorrente proprio nello stesso giorno e nello stesso arco temporale in cui la
querelante aveva collocato l’episodio delle percosse. Inoltre, nel corso di tale cena l’imputato
non aveva aderito alle pressanti richieste telefoniche di incontro rivoltegli dalla persona offesa.
La sentenza impugnata, anziché indicare gli elementi per cui aveva ritenuto non attendibile la
deposizione del Bevilacqua, aveva illogicamente affermato che “le dichiarazioni dei testi della
Difesa nulla dicono circa il contenuto dell’incontro avvenuta tra la p.o. e l’imputato”.
Inoltre, il giudice d’appello non aveva espresso alcuna motivazione riguardo alla compatibilità
tra il messaggio telefonico inviato alla querelante alle ore 20,30 e l’asserito incontro avvenuto
alle ore 21,30 dello stesso giorno.
2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio motivazionale con riferimento alla censura svolta
nei motivi d’appello riguardante il significato dei messaggi che la querelante aveva inviato
all’indirizzo dell’imputato tramite Facebok, dai quali, ad avviso del ricorrente, emergeva che la
relazione sentimentale tra la persona offesa e l’imputato si era interrotta per iniziativa di
quest’ultimo.
La sentenza impugnata non aveva spiegato per quali motivi il contenuto di tali messaggi non
era idoneo a mettere in dubbio l’attendibilità della querelante.

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2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato

2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta l’illogicità della sentenza di primo grado nella parte in
cui non rappresenta alcun dato probatorio che proverebbe che la persona offesa è stata
accompagnata a casa dai Carabinieri dopo l’aggressione.
2.5. Con il quinto motivo è stato dedotto violazione di legge in relazione all’art. 612 c.p. e vizio
di motivazione.
Lamenta il ricorrente che nei motivi d’appello aveva già dedotto che il tenore generico della
frase “te la farò pagare fino all’ultimo dei tuoi giorni” non era idoneo ad incutere alcun
concreto timore in capo alla destinataria ed il giudice d’appello non aveva risposto

2.6. Con il sesto motivo è stata dedotta omessa motivazione sul motivo d’appello riguardante
la richiesta di applicazione della causa di improcedibilità ex art. 34 dlgs n. 274/2000.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata si è limitata a dar atto di tale motivo d’appello
ma senza fornire alcuna risposta.
2.7. Con il settimo motivo è stata dedotta l’omessa valutazione del motivo d’appello
riguardante la richiesta di rideterminazione delle spese di giudizio liquidate in favore della
parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato.
Va osservato che la sentenza impugnata, con un percorso argomentativo non manifestamente
illogico, ha evidenziato le ragioni – tempo trascorso ed inerenza ad aspetti non essenziali della
vicenda – per le quali ha ritenuto poco significative le lamentate discrepanze tra quanto la
persona offesa ha dichiarato in querela e quanto dalla stessa riferito in dibattimento.
E’ evidente che il ricorrente, nel reiterare le stesse doglianze già svolte in appello, in realtà,
non faccia che muovere delle censure di mero fatto, in quanto finalizzate a sollecitare una
rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito e ad accreditare una
diversa ricostruzione del fatto.
2. Il secondo motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che questa Corte ha avuto modo più volte di ribadire che,
in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di
minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il
ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano
inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo
all’annullamento della sentenza. Non costituisce, infatti, vizio della motivazione qualunque
omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del
complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di
verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai

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adeguatamente sul punto.

fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione. (Sez. 2, n. 9242
del 08/02/2013, Rv. 254988).
Nel caso di specie, se, da un lato, non vi è dubbio che la sentenza impugnata, quando fa
riferimento alle dichiarazioni dei testi della difesa “circa il contenuto dell’incontro avvenuto tra
la P.O. e l’imputato”, presenti effettivamente una minima incongruenza argomentativa,
dall’altro, la censura del ricorrente, concernente l’alibi che sarebbe stato fornito all’imputato
dal teste Bevilacqua, non è comunque dotata del necessario carattere di decisività alla luce di
quanto dedotto dallo stesso ricorrente nell’atto di appello. In tali motivi, il ricorrente si era

per cui è procedimento – il Bevilacqua sarebbe stato in sua compagnia in una cena in un
ristorante (con ciò non escludendosi a priori che l’episodio denunciato dalla querelante si fosse
verificato in un diverso intervallo temporale nel corso della medesima serata).
Solo nell’odierno ricorso per cassazione, il ricorrente ha precisato che la cena con il
Bevilacqua aveva avuto luogo nello “stesso arco temporale in cui la querelante aveva collocato
l’episodio delle percosse” , deduzione, tuttavia, non consentita a norma dell’art. 606 comma
30 c.p.p., in quando formulata per la prima volta in sede di legittimità.
3.

Il terzo motivo è infondato.

La sentenza impugnata, valorizzando anche il silenzio serbato dal ricorrente, il quale non
aveva ritenuto di rilasciare dichiarazioni, ha coerentemente ritenuto che l’episodio delle
percosse avesse avuto effettivamente luogo, ritenendo superfluo chi tra le parti avesse preso
l’iniziativa per incontrarsi e come fosse stata contattata la persona offesa, valutando,
conseguentemente, irrilevante anche il significato dei messaggi estratti dal profilo facebook
dell’imputato.
Orbene, tenuto conto che, così decidendo, il giudice d’appello fatto buon governo dei principi
di diritto elaborati da questa Corte – secondo cui al giudice non è precluso valutare la
condotta processuale dell’imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica,
potendo ben considerare nella formazione del suo libero convincimento anche la portata
significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 2^, n. 22651
del 21/04/2010 Rv. 247426) – nessun vizio motivazionale può essere imputato alla sentenza
impugnata nella parte in cui, secondo le censure del ricorrente, non avrebbe spiegato i motivi
per cui il contenuto dei messaggi facebook non fosse idoneo a mettere in dubbio l’attendibilità
della persona offesa.
Come sopra anticipato, il giudice d’appello ha ritenuto tali elementi irrilevanti con un percorso
argomentativo che, in quanto non manifestamente illogico, si sottrae ad ogni sindacato in sede
di legittimità.
4.

Il quarto motivo è manifestamente inammissibile, essendo state svolte censure che

non solo sono nuove – in quanto non presenti nei motivi d’appello – ma hanno comunque una

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limitato ad affermare che nella serata del 27 settembre 2011 – in cui è avvenuta l’aggressione

valenza meramente fattuale, essendo inammissibilmente finalizzate a mettere in dubbio la
ricostruzione della vicenda condivisa dai giudici di merito.
5. Il quinto motivo è infondato.
Condivisibilmente la sentenza impugnata ha evidenziato il chiaro significato intimidatorio
dell’espressione pronunciata dall’imputato all’indirizzo della persona offesa.
Peraltro, la doglianza con cui il ricorrente già nei motivi d’appello aveva parimenti
contestato la natura intimidatoria della frase “incriminata” non si era neppure confrontata con
quanto era stata evidenziato nella sentenza di primo grado, ovvero che la persona offesa si

atto (peraltro non negata dall’imputato).
6. Il sesto motivo è inammissibile per inammissibilità originaria del motivo d’appello.
Va osservato che nei motivi d’appello il ricorrente non aveva affatto lamentato la mancata
applicazione della causa di improcedibilità ex art. 34 dlgs n. 274/2000.
Tale richiesta, che era stata inoltrata solo nei motivi nuovi ex art. 585 comma 4 ° c.p.p.,
si palesava già da allora inammissibile. E’, infatti, orientamento consolidato di questa Corte
(vedi Sez. 2, n. 1417/2012, Rv. 254301), che in tema di termini per l’impugnazione, la facoltà
del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento
ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore
esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi
e ai punti già dedotti. Ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a
fondamento del “petitum” dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico
diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto
“petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per
l’impugnazione.
E’ quindi evidente che correttamente la sentenza impugnata non ha risposto alla censura
concernente la mancata applicazione della causa d’improcedibilità ex art. 34 dlgs n. 34/2000,
non rappresentando un mero sviluppo o una migliore esposizione delle censure già svolte nei
motivi d’appello, trattandosi invece di una deduzione nuova.
7.

Il settimo motivo è infondato.

Non vi è dubbio che le somme liquidate dal giudice di primo grado a titolo di rifusione
delle spese del giudizio a favore della parte civile siano alquanto modeste (C 2.160,00 oltre
accessori di legge). Peraltro, l’assunto del ricorrente secondo cui si sarebbe trattato di un
processo di estrema facilità contrasta con le plurime deduzioni dallo stesso svolte nei diversi
gradi del giudizio, rendendo così corretta la liquidazione effettuata in primo grado.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
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era spaventata anche in considerazione della situazione di tensione tra le parti da tempo in

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2018
Il Presidente

Il consigliere estensore

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