Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1937 del 10/11/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1937 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELTRAMO COSTANZO N. IL 02/09/1954
BELTRAMO MATTIA N. IL 16/07/1980
avverso la sentenza n. 2436/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 10/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI DI LEO che ha
chiesto l’annullamento della sentenza senza rinvio per prescrizione del reato
Udito il difensore avv. ALESSANDRO FERRERO che si è associato alla richiesta del
PG
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Beltramo Costanzo e Beltramo
Mattia avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che il 10/10/2014 che
confermava la loro condanna per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. per avere
tenuto condotte di gestione di beni patrimoniali finalizzate alla elusione delle
obbligazioni civili nei confronti del dipendente di Beltramo Costanzo, Gjinai Franko,
a seguito di infortunio sul lavoro;
rilevato che le parti deducono la avvenuta remissione di querela, come da atto
allegato che attesta la remissione stessa e la accettazione da parte degli imputati;
e, comunque, la tardività della querela per essere stato erroneamente individuato
il momento di conoscenza del fatto da parte della persona offesa;
ritenuto che la remissione di querela ha comportato la estinzione del reato.
Data Udienza: 10/11/2015
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
remissione di querela. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Roma così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2015
Il Con fre estensore