Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19369 del 21/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 19369 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REITANO DOMENICO N. IL 20/08/1952
CELANO ELISABETTA N. IL 15/11/1955
REITANO VINCENZO N. IL 21/12/1974
REITANO GIUSEPPE N. IL 02/07/1979
REITANO MARIA ASSUNTA N. IL 27/11/1982
avverso l’ordinanza n. 153/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 14/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO
MANCUSO;
101ertse~lerNanchriieui-de4–P-G-Dett-.-

j.t

i-GIJSCP.ST)

Data Udienza: 21/10/2016

Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del dott.
Sante Spinaci, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 9 marzo 2012, la Corte di appello di Reggio di

Reitano Domenico per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990,
disponeva la confisca, ai sensi dell’art.

12-sexies d.l. 306 del 1992

convertito con modificazioni dalla I. 356 del 1992, di un fabbricato per
civile abitazione sito in territorio del comune di Rosarno ed oggetto di
domanda di sanatoria edilizia presentata dai congiunti del condannato,
Celano Elisabetta e Reitano Vincenzo.

2.

Avverso il suddetto decreto, Reitano Domenico, Celano

Elisabetta, Reitano Giuseppe, Reitano Maria Assunta e Reitano Vincenzo
proponevano opposizione che veniva rigettata dalla predetta Corte con
decreto del 14 maggio 2015.

3.

Reitano Domenico, Celano Elisabetta, Reitano Giuseppe,

Reitano Maria Assunta e Reitano Vincenzo hanno proposto ricorso per
cassazione con atto datato 19 ottobre 2015, richiamando l’art. 606,
comma 1 lettere b), c), cod. proc. pen. Deducono violazione dell’art. 125
cod. proc. pen. e dell’art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno n. 306,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in
relazione al contenuto prescrittivo dei principi di proporzionalità,
adeguatezza e gradualità delle misure di confisca. Lamentano, inoltre,
travisamento di atti processuali e omessa considerazione della
documentazione prodotta dalla difesa. La Corte di appello ha omesso di
esaminare e valutare le confutazioni sollevate nell’interesse di Reitano
Domenico e dei terzi costituiti in giudizio. Il reato commesso da Reitano
Domenico risale all’anno 1999, mentre l’immobile confiscato è entrato
nella disponibilità della moglie di costui, Celano Elisabetta, in regime di
separazione dei beni, nel 1995. Pertaltro, il bene era pervenuto alla
Celano lecitamente, per successione ai genitori – che lo avevano
realizzato negli anni fra il 1985 e il 1993 sostenendo le relative spese – e
donazione da parte dei fratelli. La Corte di appello ha ritenuto che

2

Calabria, preso atto della condanna divenuta irrevocabile a carico di

l’immobile fosse stato realizzato dalla famiglia di Reitano Domenico ma
non ha considerato che, anche se così fosse stato, si sarebbe dovuto
considerare che era stata dimostrata la capienza del reddito percepito dal
nucleo familiare rispetto all’esborso necessario per la costruzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

appartenga al condannato Reitano Domenico, cioè al soggetto in
relazione al quale sono stati ravvisati gli estremi per la confisca.
Ciò posto, deve notarsi che, nell’ipotesi in cui si ritenesse
condivisibile tale affermazione, ciò non comporterebbe una conseguenza
favorevole diretta per Reitano Domenico, il quale comunque non potrebbe
ottenere alcuna restituzione di un bene che – in base al suo stesso
assunto – spetterebbe ad altri.
È evidente, quindi, che non sussiste in capo a Reitano Domenico
un interesse diretto all’odierna impugnazione, che, per quanto riguarda la
sua posizione, va pertanto dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591,
comma 1 lett. a), cod. proc. pen.

2. Con riguardo agli altri ricorrenti, che rivestono il ruolo di terzi
interessati ed hanno proposto ricorso per cassazione personalmente, si
rileva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il
principio, condivisibile e perfettamente applicabile anche alla confisca del
tipo in discorso, che, in tema di ricorso per cassazione in materia di
misure di prevenzione personali, il terzo interessato ai fini civili non può
stare in giudizio personalmente, ma solo attraverso difensore munito di
procura speciale alle liti ex art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3727 del
30/09/2015, Rv. 266149; in termini, tra le molte, cfr. Sez. 6 n. 7510 del
23/10/2012, Rv. 254580; Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012, Rv. 253404).
È evidente, quindi, che anche per quanto riguarda la posizione di
Celano Elisabetta, Reitano Giuseppe, Reitano Maria Assunta e Reitano
Vincenzo, l’impugnazione va dichiarata inammissibile ai sensi dell’art.
591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.

3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti vanno
condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende,

1. Il ricorso muove dal presupposto che l’immobile confiscato non

non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato
da Corte cost. n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa
nella proposizione dell’impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al

somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 21 ottobre 2016.

pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA