Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19369 del 20/03/2015
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19369 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO
OUCESZCS7
sul ricorso proposto da:
MICALI GIUSEPPA N. IL 29/08/1942
avverso la sentenza n. 983/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
17/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/03/2015
Micali Giuseppa ricorre avverso la sentenza 17.2.14 della Corte di appello di Messina, con la quale,
in parziale riforma di quella in data 13.7.09 del locale tribunale, è stato dichiarato non diversi
procedere in ordine ai reati di molestie e getto di liquidi (capi A e B), perché estinti per prescrizione
ed è stata rideterminata la pena per il reato di diffamazione in € 600,00 di multa, chiedendo la
querela.
E’ stato depositato poi, in data 6.2.15, presso la cancelleria di questa sezione, il verbale di
accettazione della remissione di querela da parte di Micali Giuseppa.
Osserva la Corte che l’intervenuta rituale remissione della querela ad opera di Micali Francesco, in
data 26.6.14, e la accettazione della remissione da parte di Micali Giuseppa, di cui ai rispettivi atti
redatti presso gli Uffici della Stazione CC di Giampilieri, impone l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per essere il reato di diffamazione ascritto a Micali Giuseppa estinto ai sensi
dell’art.152 c.p., con conseguente condanna della querelata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.
Pone le spese del procedimento a carico della querelata Micali Giuseppa.
Roma, 20 marzo 2015
IL COTI LIEnsore
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IL PRESIDENTE
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declaratoria di improcedibilità per essere detto reato estinto a seguito di intervenuta remissione di