Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19369 del 17/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19369 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARICOLA GIUSEPPE N. IL 01/04/1984
avverso la sentenza n. 5843/2011 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
14/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
lette/seetite4e conclusioni del PG Dott. -T. 201 ‘on-t
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Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 17/04/2013
FATTO E DIRITTO
Caricola Giuseppe ricorre avverso la sentenza 14.3.12 del G.i.p. di Lecce, emessa ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di lesioni personali gravissime,
concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di anni tre di reclusione, oltre le pene accessorie
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione di legge in
relazione all’art.69, comma 4, c.p., avendo il giudice determinato la pena con riferimento a quella
base prevista per il reato di cui agli ant.582-583, comma 1, c.p., dopo aver valutato le concesse
attenuanti generiche equivalenti alle sole aggravanti di cui all’art.583, comma 2, n.3 e 4, c.p.,
laddove invece avrebbe dovuto trovare applicazione non il comma 4 dell’art.69, bensì il comma 3
del medesimo articolo, con conseguente commisurazione della pena facendo riferimento a quella
base prevista per l’art.582 c.p., l’art.583 c.p. non determinando infatti una autonoma figura di reato,
ma prevedendo delle circostanze che soggiacciono al giudizio di comparazione dell’art.69 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Nel determinare la pena per il reato di lesioni personali gravissime (artt.582,583 comma 2, nn.3 e 4
c.p.), il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche con il criterio della equivalenza rispetto alle
sole aggravanti di cui al comma 2, nn.3 e 4 dell’art.583 c.p., facendo riferimento, nel computo della
pena, a quella base prevista dagli artt.582, 583, comma 1, c.p.
Le previsioni contenute nella normativa di cui all’art.583 c.p., invece, integrano tutte circostanze
aggravanti non solo per l’esplicita dizione della rubrica della nonna, ma anche perché tutti i vari
casi ivi configurati costituiscono degli accidentalia delicti, nei quali alla maggiore gravità
dell’evento viene rapportata una maggiore entità della pena, sia pure autonomamente determinata, e
pertanto il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravarti di mi
all’art.583 c.p. ha l’effetto di ricondurre il trattamento sanzionatorio secondo la previsione di cui al
comma 1 dell ‘art.582 c.p.
di legge.
L’impugnata sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Lecce per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per
il prosieguo.
Roma, 17 aprile 2013