Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19369 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19369 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN HAMED CYRIL WISSEM N. IL 22/10/1991
avverso la sentenza n. 6056/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/01/2014
OSSERVA
Ben Hamed Ciril Wissem ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte d’appello di Bologna, in data 6-12-12, che ha confermato , in punto di
responsabilità , la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per il reato di cui all’art 73 DPR 309/90 , commesso in Bologna il 5-412.
in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della
sospensione condizionale della pena.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento
all’immediata disponibilità di droghe , al momento dell’ingresso il Italia; alle
dichiarazioni del Picchi , che ha riferito che l’imputato era il suo fornitore già da
alcuni mesi ; all’impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole, stante
l’inserimento dell’imputato nel mondo del piccolo spaccio.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 15-1-14.
DEPOSITATIG