Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19368 del 21/10/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19368 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PULIGA Sebastiano, nato il 26.08.1954;
Avverso la ordinanza n° 588/2015 del Tribunale di Sorveglianza di Genova in data
15.04.2015;
Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Marilia Di Nardo,
che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 15.04.2015 il Tribunale di Sorveglianza di Genova rigettava
le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare per
ragioni di salute avanzate da Puliga Sebastiano, detenuto in espiazione di una pena
residua di anni tre e mesi due di reclusione. Rilevava il giudice che il Puliga era stato
condannato per reati di falso in atto pubblico e bancarotta fraudolenta aggravata,
commessi nella sua funzione di magistrato del Tribunale di Firenze nel periodo

Data Udienza: 21/10/2016

1997/2002: si trattava di una serie rilevante di fatti di corruzione aggravata,
peculato ed altro nell’ambito della funzione di giudice delegato alle procedure
concorsuali; si riportava che le condotte erano dirette a promuovere ed a creare
artificiosamente situazioni propizie all’effettuazione di consulenze, perizie ed altre
attività professionali in favore di alcuni professionisti (tra i quali la convivente e
l’amante del Puliga), mediante l’omissione di atti doverosi o la predisposizione di atti
ideologicamente falsi. In primo luogo il giudice rilevava che la documentazione
sanitaria in atti non segnalava patologie fisiche degne di nota; veniva respinta anche

tranquillizzante il progetto di reinserimento sociale, il quale non sembrava essere
espressione di un reale ravvedimento.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso l’interessato a mezzo dei suoi difensori.
Con il primo motivo si deduceva erronea applicazione della legge penale in ordine al
rilievo conferito ai precedenti penali. Con il secondo motivo si deduceva erronea
applicazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta
insussistenza della revisione critica della devianza.
Il P.G concludeva per l’inammissibilità del ricorso, che non avrebbe denunziato vizi
di legittimità, ma censure in fatto.
Con memoria depositata in data 07.10.2016 il difensore del ricorrente ha ribadito
le censure.
Tuttavia la stessa memoria rende atto che in data 04.10.2015 il condannato aveva
ottenuto l’affidamento in prova al servizio sociale dal Tribunale di Sorveglianza di
Genova (allegando la copia della relativa ordinanza): questa circostanza rende
inammissibile il ricorso stesso, per sopravvenuta mancanza di interesse in senso
giuridico.
Infatti, il requisito dell’interesse richiesto per l’ammissibilità delle impugnazioni
deve sussistere, oltre che nel momento della proposizione del gravame, anche in
quello della sua decisione, dovendo esso configurarsi in maniera concreta ed attuale,
e non già come pretesa all’esattezza giuridica della decisione sotto un profilo
unicamente teorico (Sez. 1, 04.11.1994 n. 4077).
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
A questa declaratoria di inammissibilità non segue condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, trattandosi di causa di inammissibilità non
riconducibile alla volontà, e quindi alla colpa, del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Roma, 21 ottobre 201

IDE OSATA A

la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale poiché ritenuto non

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